La Corte d’Appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello dell’INPS, poiché non erano stati rispettati i presupposti per l’autorizzazione alla rinnovazione della notifica. La Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, ove il ricorso sia stato esaminato dalla sezione prevista dall’articolo 376 c.p.c. e questa abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 380-bis, comma 3, c.p.c., non sussiste la necessita’ della trattazione del processo in pubblica udienza nei casi in cui la questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare sia priva della particolare rilevanza richiesta dall’articolo 375 c.p.c.
Il ricorso dell’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 330, 137, 160, 435, 291 e 156 c.p.c. e sostiene che la notifica era stata effettuata prima dell’udienza di comparizione fissata, anche se non rispettando il termine di 25 giorni previsto dall’articolo 435 c.p.c. L’INPS sostiene che non era rimasto inerte, poiché aveva chiesto la rinnovazione della notifica all’udienza di comparizione, celebrata a distanza di soli nove giorni dalla mancata consegna del plico per irreperibilita’, e aveva rinotificato l’atto nel nuovo domicilio del difensore.