Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28478 del 5 novembre 2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14271/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l.;
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6392/19/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO CHE

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2010, con cui l’Agenzia delle entrate contestava alla societa’ contribuente l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dalla parte privata avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso perche’ tardivamente proposto (in data 22/09/2014) rispetto alla notifica dell’atto impositivo, quest’ultima effettuata per posta all’indirizzo del legale rappresentante della societa’ contribuente con l’invio, stante la irreperibilita’ relativa del destinatario, della raccomandata informativa, neppure questa recapitata per temporanea assenza del destinatario e, quindi, immessa nella corrispondente cassetta postale e non ritirata nei successivi dieci giorni, con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio in data 22/04/2014;

– avverso tale statuizione la societa’ contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 2, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 4, nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando la ricorrente la mancanza di prova della consegna della c.d. CAD, ovvero della comunicazione di avvenuto deposito dell’atto impositivo presso l’ufficio postale a seguito della mancata consegna, per irreperibilita’ relativa del destinatario, della raccomandata postale utilizzata per la notificazione del predetto atto.

2. Viene qui in considerazione la questione del momento perfezionativo della notificazione dell’atto impositivo per il destinatario onde computare il termine di decadenza dell’impugnazione. Al riguardo sostiene la ricorrente che la CTR aveva “ritenuto regolarmente perfezionato l’iter notificatorio dell’atto impugnato senza verificare se in atti vi fosse la prova dell’effettiva ricezione da parte della societa’ ricorrente della CAD con la quale veniva comunicato il deposito del plico da notificare presso l’ufficio postale” (ricorso, pag. 7).

3. Pur volendo tralasciare i profili di inammissibilita’ del mezzo in esame per la simultanea deduzione, in relazione alla medesima statuizione impugnata, del vizio di violazione di norme di diritto e del vizio logico di motivazione, accomunati inestricabilmente nella esposizione del motivo, in modo da tale da non rendere possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio (cfr. Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Sez. U., n. 9100 del 2015 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016 che richiama Sez. U. n. 26242 del 2014 e Sez. U. n. 17931 del 2013, nonche’, piu’ recentemente, Cass. n. 22343 del 2018, non massimata), il motivo e’ manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto dedotto nel mezzo di cassazione, la CTR, con accertamento in fatto (questo non censurato), ha dato atto in sentenza che l’atto impositivo era stato notificato con raccomandata postale non recapitata per temporanea assenza del destinatario, cui aveva fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD), la quale, sempre per la temporanea assenza del destinatario, veniva immessa nella cassetta postale del medesimo e da questi non ritirata nei successivi dieci giorni, con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio alla data del 22/02/2014.

4. Orbene, secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, “la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicche’ il termine per l’impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, nell’attuale formulazione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015), ovvero a seguito della disposizione introdotta, nel testo di quella norma, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, che prevede che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

5. “Ne consegue che e’ inesatto sostenere che, in esito al principio di scissione soggettiva”, postulato dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, “il momento di perfezionamento della notificazione eseguita per posta sia sempre correlato, quanto al destinatario, alla materiale consegna dell’atto. Cio’ accade nei casi in cui la materiale consegna (id est, propriamente, il ritiro) sia anteriore ai dieci giorni. Non anche invece nei casi in cui l’atto sia notificato per compiuta giacenza e il ritiro sia avvenuto dopo il decorso del termine detto dalla spedizione della raccomandata informativa, giacche’ la notifica si ha giustappunto per eseguita “in ogni caso”, quanto al destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di quella raccomandata” (cosi’ in motivazione Cass. n. 26088 del 2015 cit.; conf. Cass. n. 26864 del 2014; Cass. n. 4748 del 2011).

6. Per rigettare il motivo di ricorso e’ allora sufficiente considerare che il ricorrente non ha mosso rilievo alcuno all’affermazione dell’impugnata sentenza in ordine al fatto che la raccomandata postale contenente l’avviso di accertamento “non veniva recapitata per temporanea assenza del destinatario, per cui in data 12/2/14, veniva immessa in cassetta la comunicazione n. (OMISSIS) di avvenuto deposito del plico presso l’Ufficio postale” e che “la notifica si e’ perfezionata per compiuta giacenza (…) in data 22/2/14”. In particolare non ha mosso rilievo alla circostanza che la notificazione per compiuta giacenza fosse valida in ragione dell’avvenuta successiva spedizione della raccomandata informativa, insistendo nel sostenere la necessita’ della “effettiva ricezione da parte della societa’ ricorrente della CAD” (ricorso pag. 7), ma questa e’ affermazione del tutto infondata giacche’, appunto, nei casi dianzi indicati, la notifica si perfeziona “in ogni caso” al decorso dei dieci giorni dal data di spedizione della raccomandata informativa.

7. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.

8. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.