Condizioni convalidanti la notifica a norma dell’art. 143 cpc

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25408 del 29 agosto 2023, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato nulla la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
La notifica era stata effettuata ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., che prevede che la notificazione a persona irreperibile possa essere effettuata mediante deposito dell’atto presso la casa comunale del luogo di residenza o di domicilio del destinatario.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva notificato l’atto di citazione presso la casa comunale del luogo di residenza del convenuto, in base a un certificato anagrafico che attestava che il convenuto era trasferito per ignota destinazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la notifica fosse nulla, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto dubitare che il convenuto fosse ancora residente nell’immobile di cui era proprietario, in quanto aveva acquistato una porzione dello stesso immobile in data successiva alla data di notifica dell’atto di citazione.
Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorrente era a conoscenza di un altro domicilio del convenuto, in quanto gli aveva inviato una lettera raccomandata di messa in mora presso tale domicilio.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che ha rinviato la causa al primo giudice per la rinnovazione della notifica.
L’ordinanza in commento conferma l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, ai fini della validità della notifica a persona irreperibile ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., il notificante deve accertare se, adottando la comune diligenza, è in grado di conoscere il luogo in cui il destinatario può essere reperito.
In particolare, la Corte ha rilevato che la mera conoscenza di un certificato anagrafico che attesta che il destinatario è trasferito per ignota destinazione non è sufficiente a giustificare la notifica presso la casa comunale.
Inoltre, la Corte ha precisato che la conoscenza di un altro domicilio del destinatario, anche se non è stato comunicato al notificante, può essere sufficiente a rendere nulla la notifica, se il notificante avrebbe potuto facilmente venire a conoscenza di tale domicilio adottando la comune diligenza.

 

LEGGI L’ORDINANZA N. 25408 DEL 29 AGOSTO 2023