Notifica a mezzo PEC: la nullità per anomalia degli allegati non è inesistenza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30082 del 30 ottobre 2023, ha stabilito che la notifica a mezzo PEC è nulla, e non inesistente, anche in caso di anomalia degli allegati che renda di fatto illeggibili gli atti notificati.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che la notifica fosse nulla, e non inesistente.
La Corte ha osservato che la nullità della notifica è configurabile quando la stessa sia stata effettuata in modo incompleto o irregolare, ma non quando sia del tutto mancata.
Nel caso di specie, il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall’Avvocatura dello Stato, sia i nomi degli appellati, sia l’oggetto della notifica, sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d’Appello di Palermo. Ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione.
La Corte ha quindi concluso che la notifica era nulla, e non inesistente, e che, pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto fissare un termine per la rinnovazione della notifica, con la possibilità di concedere al destinatario un termine per integrare le sue difese.
Conseguenze pratiche:
La decisione della Corte di Cassazione ha importanti conseguenze pratiche, in quanto chiarisce che la notifica a mezzo PEC è nulla, e non inesistente, anche in caso di anomalia degli allegati che renda di fatto illeggibili gli atti notificati.
Ciò significa che, in questi casi, la notifica può essere sanata con la rinnovazione della stessa, con la possibilità di concedere al destinatario un termine per integrare le sue difese.

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