Corte di Cassazione – Ordinanza n. 12945 del 11 maggio 2023

RILEVATO CHE

(OMISSIS) impugno’ la cartella di pagamento n. (OMISSIS), nonche’ gli avvisi di accertamento presupposti, deducendo di non averne mai ricevuto la notificazione, con conseguente illegittimita’ dell’iscrizione a ruolo delle relative somme, per intervenuta decadenza;

la C.T.P. di Milano respinse il ricorso, ritenendo che la notifica degli atti impugnati si fosse ritualmente perfezionata nei confronti del contribuente (quanto alla cartella di pagamento, a mezzo di lettera raccomandata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, consegnata a persona “addetta alla casa”) e che, in ogni caso, l’impugnazione giudiziale degli stessi doveva ritenersi aver sanato qualsivoglia eventuale nullita’, in applicazione dell’articolo 156, comma 3, c.p.c.;

il contribuente impugno’ tale pronuncia, evidenziando come, nel periodo nel quale si sarebbero perfezionate le suddette notifiche, egli (dopo le dimissioni da una degenza ospedaliera) avesse trasferito il proprio domicilio presso la casa della moglie in altra citta’, onde ricevere la necessaria assistenza in relazione alla patologia che lo aveva colpito;

la C.T.R. della Lombardia rigetto’ l’appello, osservando che le notifiche de quibus erano state effettuate nel luogo corrispondente al domicilio fiscale del (OMISSIS) (dal quale questi risultava cancellato per irreperibilita’ solo in epoca successiva), e che la “documentazione medica prodotta, riferibile al ricovero ospedaliero del (OMISSIS), (..) non appar(iva) decisiva nella misura in cui si limita(va) a provare una temporanea assenza dello stesso (OMISSIS) dal suo domicilio/residenza, per nulla inficiante la ritualita’ delle notifiche” (e cio’ “anche perche’ le patologie, pur gravi, che (avevano) determinato il ricovero del (OMISSIS) non erano comunque tali da inficiare la sua capacita’ di intendere e di volere”: pag. 3 della sentenza impugnata);

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate ed (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato controricorso; il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo Ceniccola, ha depositato memoria in data 12/01/2023, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 26; Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 60, comma 1, lettera b-bis; l. n. 212 del 2000, articolo 6, lamentando l’irritualita’ della notificazione della cartella di pagamento, per essere stata effettuata in luogo non corrispondente all’abitazione effettiva del destinatario e non essere stata corredata della spedizione della raccomandata informativa, imposta dal richiamo contenuto nel suddetto articolo 60;

con il secondo motivo, viene dedotta la violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 42 e 60, comma 1, lettera b-bis, e della l. n. 212 del 2000, articolo 6, reiterando le censure di cui al primo motivo, relativamente alla notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata;

il terzo motivo censura la violazione o falsa applicazione degli articoli 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la C.T.R. opinato nel senso della legittimita’ delle contestate notificazioni, nonostante la mancata produzione in giudizio delle relative relazioni in originale (tenuto conto che, “essendo stata disconosciuta dal (OMISSIS) proprio la conformita’ dell’originale alle copie prodotte in giudizio, competeva all’Ufficio impositore e all’esattore provare (..) che il contenuto delle raccomandate asseritamente notificate per posta corrispondesse all’originale iscritto a ruolo”: pag. 21 del ricorso per cassazione), e nonostante i soggetti notificanti fossero “in possesso di elementi idonei ai fini della prova che il sig. (OMISSIS) aveva trasferito (..) la propria residenza da (OMISSIS) dapprima in ospedale e, quindi, a (OMISSIS)” (pag. 23 del ricorso per cassazione);

con il quarto motivo viene dedotta la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., in ordine alle contestazioni circa la valenza probatoria delle produzioni delle controparti nei gradi di merito e, per converso, la rilevanza della prova, portata dal contribuente, circa il mutamento della sua residenza effettiva all’epoca delle notificazioni di cui si discute;

il quinto motivo censura l’omesso esame, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per non avere la C.T.R. esaminato la questione dell’avvenuto disconoscimento, da parte del (OMISSIS), delle copie delle relate di notifica prodotte dalle controparti, con conseguente inefficacia delle stesse, sotto il profilo probatorio, ai fini della dimostrazione del rituale perfezionamento del procedimento notificatorio;

il primo motivo e’ infondato;

dalle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, si ricava che la notificazione della cartella di pagamento de qua avvenne “mediante il procedimento speciale di spedizione di lettera raccomandata, recapitata all’indirizzo di formale residenza e domicilio fiscale del contribuente, con ritiro da parte di persona addetta alla casa (relata prodotta in copia ed esibita in originale dal legale di (OMISSIS) in udienza) in data 19.07.2008” (pag. 2 della sentenza impugnata);

secondo la tesi del contribuente, il concessionario avrebbe dovuto attivarsi per verificare quale fosse la sua residenza effettiva e, una volta constatato che non coincideva con quella formale (ove il contribuente stesso aveva stabilito anche il proprio domicilio fiscale), ivi effettuare la notificazione della cartella di pagamento;

invero, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602, articolo 26, richiama, per quanto non previsto dallo stesso, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, il quale, al comma 1, lettera c), prevede che, “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”;

secondo Cass., 22/06/2018, n. 16528, “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonche’ di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60” (si veda anche Cass., 24/09/2015, n. 18934, a mente della quale, “in tema di accertamenti tributari, la disciplina delle notificazioni, che ne consente l’esecuzione nel domicilio fiscale del contribuente per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, in caso di mancata comunicazione da parte di quest’ultimo di eventuali variazioni, e’ posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non puo’ essere addossato l’onere di ricercare il contribuente, che non abbia assolto l’onere informativo a suo carico, fuori dal suo domicilio fiscale (..)”);

nel caso di specie, non e’ in contestazione che il luogo in cui venne eseguita la notificazione della cartella ex articolo 26 cit. corrispondesse al domicilio fiscale del contribuente, ne’ che questi avesse omesso di comunicare all’amministrazione finanziaria il proprio trasferimento a casa della moglie in un diverso comune;

per quel che riguarda l’asserita necessita’, ai fini del perfezionamento della notificazione, dell’invio della c.d. raccomandata informativa, si deve rimarcare che, “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e’ necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della l. n. 145 del 2018, articolo 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass., 10/04/2019, n. 10037);

quanto alla necessita’ di attestazione delle ricerche effettuate “dal messo notificatore (..) delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto”, si deve ribadire che la notificazione non venne effettuata ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., bensi’ a mezzo lettera raccomandata ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, venendo in rilievo, conseguentemente, l’insegnamento di Cass., 17/01/2020, n. 946, alla cui stregua, “ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione e’ sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreche’ sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l’indicazione delle generalita’ della persona cui l’atto e’ stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma” (si veda anche Cass., 03/04/2019, n. 9240, secondo cui, “allorche’ l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualita’ indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicche’, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era ne’ dipendente del notificando ne’ addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario”);

il secondo motivo di ricorso e’ parimenti infondato, dal momento che (anche a voler tralasciare la circostanza che con lo stesso vengono indiscriminatamente riferiti, alla notificazione degli avvisi di accertamento, i medesimi vizi di nullita’ di cui alla notifica della cartella, benche’ la prima fosse stata eseguita secondo la diversa modalita’ ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera a)) valgono, con riferimento al luogo della notifica, le considerazioni gia’ svolte in ordine al criterio del domicilio fiscale del contribuente, non incombendo al messo notificatore alcun onere di effettuare ricerche sul (presumibile) diverso domicilio del contribuente, a fronte della ricezione degli atti da parte di soggetto qualificatosi “portiere” (e invero, secondo Cass., 28/07/2017, n. 18804, “in tema di notificazione degli atti tributari, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in localita’ sconosciuta, il messo notificatore prima di procedere alla notifica ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), deve effettuare ricerche nel comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del medesimo, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, pur non potendo richiedersi all’amministrazione un’opera di investigazione che vada oltre le risultanze dei registri pubblici, giacche’ il legislatore ha posto a carico del contribuente l’onere di provvedere tempestivamente alle predette variazioni”);

parimenti infondato e’ il terzo motivo, dovendosi preliminarmente osservare come, in seno allo stesso, il ricorrente da un lato frammischi censure relative alla prova dell’avvenuta notificazione ad altre relative a quella dei presupposti che avrebbero dovuto indurre gli enti notificatori ad effettuarla in altro luogo; dall’altro, non distingue la diversa valenza della raccomandata, in relazione alle diverse modalita’ di notificazione degli atti impositivi, da un canto, e della cartella dall’altro;

circa le censure afferenti alla notifica della cartella di pagamento, in primo luogo si osserva – con Cass., 22/06/2018, n. 16528 – come, “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’articolo 1335 c.c., in conformita’ al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, e’ onerato della relativa prova”;

in secondo luogo, con specifico riferimento al disconoscimento asseritamente operato dal ricorrente (e al di la’ del fatto che la censura non si confronta con l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell’avvenuta produzione in udienza dell’originale della relazione di notificazione), il motivo difetta di specificita’, non enunciando la specifica scansione del procedimento di merito nel quale esso sarebbe stato proposto, ne’ il contenuto della relativa eccezione, tenuto conto che “il disconoscimento della conformita’ di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215, comma 2, c.p.c., perche’ mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformita’ all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento e’ prodotto a prendere posizione sulla conformita’ della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass., 23/05/2018, n. 12737, anch’essa relativa al disconoscimento della relata di notificazione di una cartella; si veda anche Cass., 26/10/2020, n. 23426, secondo cui, “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformita’ delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformita’ agli originali, non puo’ limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita’ contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformita’ delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la C.T.R. aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell’originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente – il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonche’ della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l’atto e la firma autografa dello stesso)”);

in ogni caso, non puo’ tralasciarsi di evidenziare che, “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non e’ necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della C.T.R. che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento “al carico di cui agli estratti di ruolo” impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformita’ delle copie agli originali, l’estratto di ruolo – equipollente della matrice – conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria)” (Cass., 21/07/2021, n. 20769);

il quarto motivo e’ infondato, sulla base del principio per cui “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass., 30/01/2020, n. 2153), dovendosi peraltro tener conto che “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte” (Cass., 13/08/2018, n. 20718);

il quinto motivo di ricorso e’ inammissibile, sul presupposto che “il motivo di ricorso di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali ne’ le singole questioni decise dal giudice di merito, ne’ i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, ne’ le mere ipotesi alternative, ne’ le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio” (Cass., 31/03/2022, n. 10525), laddove, nel caso di specie, mediante il vizio in esame il ricorrente pretende di veicolare censure afferenti all’assolvimento dell’onere della prova circa il corretto perfezionamento della notificazione;

sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso e’, in definitiva, meritevole di rigetto, con regolazione delle spese (liquidate in dispositivo) in base alla soccombenza;

sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato per atti giudiziari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 8.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente (OMISSIS) s.p.a., delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 8.600,00 per compensi, Euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetaria nella misura del 15% oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (inserito dalla l. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.