Corte di Cassazione – Ordinanza n. 37828 del 27 dicembre 2022

RILEVATO CHE 

1. La societa’ contribuente (OMISSIS) S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi erariali dei periodi di imposta 2002 e 2003, deducendo l’omessa notificazione degli atti impositivi presupposti.

2. La CTP di Prato ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Toscana, con sentenza in data 4 febbraio 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che – pur essendo la notifica avvenuta “nell’ambito spaziale dei locali dell’azienda”, la notificazione degli atti presupposti non fosse valida, sia in quanto le relative cartoline di ritorno delle notificazioni evidenziavano che era stata barrata ivi la casella destinata alle persone fisiche e non quella delle persone giuridiche, sia in quanto le firme apposte del consegnatario fossero illeggibili, con conseguente incertezza del destinatario.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la societa’ intimata non si e’ costituita in giudizio.

CONSIDERATO CHE

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, degli articoli 145 e 149 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto invalida la notificazione degli atti presupposti (le cui relate vengono trascritte per specificita’), per illeggibilita’ della firma e per essere stata barrata la casella relativa alla notificazione alle persone fisiche. Osserva il ricorrente che, dato per pacifico che la notificazione fosse stata indirizzata presso la sede legale dell’impresa, che la consegna dell’atto presso la sede della societa’ comporti la presunzione di conoscenza dello stesso, indipendentemente da chi fosse il consegnatario. Deduce, inoltre, che l’illeggibilita’ della firma sia del tutto irrilevante.

1.2. Con il secondo motivo si deduce gradatamente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuta notificazione a mezzo posta degli atti prodromici la cartella impugnata, riguardo al quale fatto il giudice di appello avrebbe omesso di prendere in esame le prove fornite dall’Ufficio e le relative deduzioni contenute in atto di appello.

2. Il primo motivo e’ fondato. La sentenza impugnata ha accertato che gli atti presupposti sono stati notificati presso i locali dell’impresa (“essa sia avvenuta (…) nell’ambito spaziale dei locali dell’azienda”). Nel qual caso – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, e’ da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la societa’, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981).

3. L’orientamento riposa sul generale principio secondo cui l’articolo 139 c.p.c., fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto a questi notificato, dalla consegna dell’atto stesso effettuata presso il domicilio dello stesso destinatario a persona presente nel luogo, circostanza in fatto (l’avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario) che a sua volta innesca la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario stesso (Cass., Sez. V, 30 aprile 2021, n. 19831; Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., Sez. V, 29 novembre 2017, n. 28591; Cass., Sez. V, Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18989; Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9658). E’, pertanto, irrilevante che il consegnatario di tale atto sia rimasto ignoto (come invece ritiene la sentenza impugnata), ove non sia stato provato che l’effettivo consegnatario dell’atto fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalita’ rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2021, n. 35456; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11815).

4. Conseguentemente, irrilevante risulta – ai fini della validita’ della notificazione – la deduzione della circostanza secondo cui la firma del consegnatario risulterebbe illeggibile, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalita’ non comporta alcuna nullita’ (Cass., Sez. I, 11 marzo 2021, n. 6910), sia in quanto l’omessa deduzione della estraneita’ alla sede dell’impresa del consegnatario la cui firma risulti illeggibile comporta l’irrilevanza di tale circostanza sulla presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata la consegna presso la sede dell’impresa.

5. E’, pertanto, assorbito l’esame del secondo motivo, proposto in via gradata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, rigettandosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado del giudizio di merito sono soggette a compensazione stante l’elaborazione della giurisprudenza di legittimita’, mentre le spese del giudizio di legittimita’ sono soggette a soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.