Notifica a mezzo del servizio postale: il portiere non basta

Con l’ordinanza n. 28093 del 5 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, senza attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a riceverlo in posizione preferenziale.

Infatti, l’articolo 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982 prevede che la consegna dell’atto a mani del portiere dello stabile è possibile solo in assenza del destinatario, del suo familiare, di un addetto alla casa o al servizio e di un vicino di casa.

In mancanza di tale attestazione, la notifica è nulla, in quanto non è possibile verificare se la consegna è avvenuta effettivamente a mani del portiere e non a mani di un soggetto diverso, con conseguente incertezza sulla persona a cui è stato consegnato l’atto.

La Corte ha inoltre confermato che è nulla anche la rinnovazione della notifica di un atto di appello effettuata a mani di un soggetto diverso dal destinatario, senza specificare la sua qualità.

Infatti, l’articolo 384, comma 3, del codice di procedura civile prevede che la rinnovazione della notifica deve essere effettuata secondo le stesse modalità della notifica originaria.

In assenza della specificazione della qualità del consegnatario, non è possibile verificare se la notifica sia stata effettuata a mani di una persona legittimata a riceverla.

In conclusione, con la presente ordinanza si ribadisce l’importanza di rispettare le disposizioni in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, in quanto la nullità della notifica può comportare l’inammissibilità dell’appello.

 

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