Invece, se l’ingiunto ritiene che la notifica del decreto contenga un vizio, può proporre solo opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., entro il termine di cui al comma 3 della norma.
La distinzione tra i due rimedi sta nel fatto che l’opposizione all’esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c. viene utilizzata quando l’ingiunto sostiene che non è stata eseguita alcuna operazione di notifica, mentre l’opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c. è proponibile solo se l’ingiunto deduce un vizio della notifica non riconducibile alla mancata notificazione.