Decreto ingiuntivo – Nullità ed inesistenza di una notifica

Con l’ordinanza n. 34161 del 21 novembre 2022 la Cassazione stabilisce che quando l’ingiunto nega di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, può proporre opposizione all’esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c., purché il processo esecutivo non si sia ancora concluso.

Invece, se l’ingiunto ritiene che la notifica del decreto contenga un vizio, può proporre solo opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., entro il termine di cui al comma 3 della norma.

La distinzione tra i due rimedi sta nel fatto che l’opposizione all’esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c. viene utilizzata quando l’ingiunto sostiene che non è stata eseguita alcuna operazione di notifica, mentre l’opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c. è proponibile solo se l’ingiunto deduce un vizio della notifica non riconducibile alla mancata notificazione.

 

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