Corte di Cassazione – Sentenza n. 10954 del 9 giugno 2020

SENTENZA

sul ricorso n. 25432/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A.;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1640/4/16 della CTR del Lazio, depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per la parte ricorrente l’Avv. (OMISSIS) per delega dell’avv. (OMISSIS);

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1640/4/16, depositata il 31 marzo 2016, la CTR del Lazio, riformando la decisione di primo grado, in una causa avente ad oggetto il ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 0972011909616828, riferita alla cartella n. (OMISSIS), limitatamente alla statuizione relativa all’imposta di pubblicita’ dovuta per l’anno 2006, ha accolto il ricorso originariamente proposto dalla contribuente.

In particolare, la CTR ha ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento, eseguita a mezzo posta a mani del portiere dello stabile, senza il successivo invio dalla raccomandata informativa.

Avverso tale sentenza l’ (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione.

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta in questa sede dalla societa’ regolarmente intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullita’ della sentenza impugnata per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, nella parte in cui la CTR ha ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta, mediante la consegna dell’atto al portiere dello stabile, quale soggetto abilitato al ritiro, perche’ non seguita dall’invio della raccomandata informativa alla contribuente.

2. Il motivo e’ fondato.

Non risulta controverso, in fatto, che la cartella di pagamento sia stata spedita alla contribuente direttamente dall’agente di riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ricevuta e sottoscritta dal portiere in data 4 giugno 2010, senza che poi sia stata inviata alcuna raccomandata informativa alla destinataria dell’atto.

Si deve, in proposito, tenere presente che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che “La cartella e’ notificata dagli ufficiali di riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

Come piu’ volte affermato da questa Corte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalita’ di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un’apposita relazione di notificazione, ne’ inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982 (v., tra le tante, Cass., Sez. 6-5 civ., n. 10037 del 10/04/2019; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 29710 del 19/11/2018; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 28872 del 12/11/2018; Cass., Sez. L, n. 19270 del 19/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 12083 del 13/06/2016).

Tale soluzione interpretativa ha superato il vaglio della Corte costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 175 del 23/07/2018), la quale ha ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione trova giustificazione nell’accentuato ruolo pubblicistico dell’agente per la riscossione, volto ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Secondo la Corte costituzionale, i rilevati scostamenti della disposizione in esame rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo posta, considerati nel loro complesso, segnano si’ un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, ma soddisfano il requisito dell’effettiva possibilita’ di conoscenza dell’atto, che costituisce il limite inderogabile alla discrezionalita’ del legislatore in materia. La medesima Corte ha aggiunto che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto verificabile, e’ suscettibile di essere comunque riequilibrato mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all’articolo 153 c.p.c., che puo’ essere richiesta da colui che assuma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell’atto, per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale situazione.

La sentenza in questa sede impugnata ha, dunque, errato nel ritenere applicabile la disciplina prevista per la notificazione a mezzo posta dalla L. n. 80 del 1982, articolo 7 (nel testo vigente ratione temporis, adattato, per le notifiche degli atti ai contribuenti, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60), posto che, nella specie, il concessionario ha fatto ricorso a tutta un’altra modalita’ di notificazione, quella “semplificata” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, la quale, in applicazione della disposizione appena richiamata, deve ritenersi ritualmente perfezionata nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullita’ della sentenza impugnata, per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, nella parte in cui la CTR ha erroneamente affermato l’intervenuta decadenza della pretesa impositiva, annullando l’intimazione di pagamento, mentre invece avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilita’ della relativa censura.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, che viene in questa sede cassata.

5. Poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ne’ risultano altri profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex articolo 384 c.p.c..

6. Come sopra evidenziato, la notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi ritualmente effettuata, ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, mediante la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del portiere in data 4 giugno 2010.

E’ incontestato che tale cartella non sia stata tempestivamente impugnata. L’intimata ha semplicemente fatto valere la ritenuta invalidita’ della stessa con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, notificata piu’ di un anno dopo (v. ricorso per cassazione), senza chiedere di essere rimessa in termini (v. la statuizione della Corte costituzionale supra riportata).

L’accertata regolarita’ della notificazione della cartella di pagamento, non tempestivamente impugnata, rende pertanto incontestabile la pretesa tributaria in essa portata (v. da ultimo Cass., Sez. 5 civ., n. 19010 del 16/07/2019).

Ne’ puo’ ritenersi che tra la data della notificazione della cartella di pagamento e la data di notificazione della intimazione di pagamento, effettuata circa un anno dopo, sia maturata alcuna decadenza, che dagli atti non risulta neppure specificamente prospettata.

Il ricorso proposto in primo grado dalla (OMISSIS) S.R.L. deve pertanto essere rigettato.

7. Ai fini della statuizione sulle spese, si deve precisare che la materia del contendere e’ limitata al credito relativo all’imposta di pubblicita’ per l’anno 2006, portato nella cartella di pagamento sopra descritta, essendo stato dichiarato gia’ in primo grado il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in relazione ai crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi previdenziali, portati nella stessa cartella, con una pronuncia sul punto passata in giudicato.

8. Le spese dei due gradi di merito devono essere compensate, tenuto conto della peculiarita’ della vicenda e del consolidarsi della giurisprudenza solo dopo che il contenzioso e’ insorto, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale supra richiamata.

Nel presente giudizio di legittimita’, le spese, liquidate in dispositivo, seguono invece la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a carico dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata;

– decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla (OMISSIS) S.R.L.;

– compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito;

– condanna la (OMISSIS) S.R.L. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.700,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.