Corte di Cassazione – Ordinanza n. 27446 del 20 settembre 2022

RILEVATO CHE

Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia -Palermo che ha riformato la pronuncia della CTP di Palermo ove erano state parzialmente accolte le ragioni del contribuente in ordine alla notifica dell’intimazione di pagamento e della presupposta notificazione della cartella esattoriale.

Piu’ in particolare, il collegio d’appello ha accolto l’unico motivo di gravame prospettato dall’agente della riscossione, ove lamentava l’omesso esame della regolare notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 26. La sentenza di secondo grado, infatti, ha accertato che la cartella e’ stata notificata direttamente dall’agente della riscossione, presso la residenza del contribuente, a mani della sig.a (OMISSIS), qualificatasi moglie convivente.

Il ricorso e’ affidato a due motivi, cui replica l’agente per la riscossione con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo si prospetta censura ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 DEL 1973 articolo 60 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 26, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig.a (OMISSIS), non sia seguita la raccomandata informativa di cui all’articolo 60 Decreto del Presidente della Repubblica citato.

Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’articolo 139 c.p.c., comma 2, anche ove Fatto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017).

Nel caso di specie, e’ incontroverso che la notifica e’ avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b ii) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 60 comma 1, vigente ratione temporis (perche’ introdotta con Decreto Legge n. 223 del 2006), raccomandata del cui invio dev’essere data prova.

Per contro, dall’esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all’invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non e’ stata fornita.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione del L n. 241 del 1990 articolo 3, comma 3, e del L. n. 212 del 2000 articolo 7, lamentando assenza di motivazione nell’intimazione di pagamento, perche’ carente del rinvio all’atto impositivo o alla cartella presupposta.

Il motivo non assolve l’onere dell’autosufficienza, non risultando i passi degli atti processuali dei precedenti gradi di merito ove questa doglianza sia stata proposta (cfr. Cass. V, n. 29368/2017)

Pertanto, il il primo motivo di ricordo e’ fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio definito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese di legittimita’ segnano la soccombenza; quelle di merito vanno compensate.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e pone le spese del giudizio di legittimita’ a carico della parte controricorrente, liquidandole in Euro. quattromilacento/00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.