Corte di Cassazione – Sentenza n. 28990 del 4 dicembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 23545/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

IN FATTO

Nella controversia scaturita dall’impugnazione da parte di (OMISSIS) di avviso di accertamento relativo ad imposte dirette ed Iva per l’anno 2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti del contribuente (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione distaccata di Caltanisetta, in accoglimento dell’appello proposto dal (OMISSIS) e rigettandone l’appello incidentale avverso la prima decisione solo parzialmente favorevole, aveva annullato l’avviso impugnato perche’ non validamente notificato.

A seguito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, prospettante violazione di legge, la ricorrente deduce l’errore commesso dal Giudice di appello nell’avere ritenuto inesistente la notificazione dell’atto impositivo perche’ effettuata da soggetto non legittimato e, consequenzialmente ritenuto inapplicabile la sanatoria della stesse per effetto del raggiungimento dello scopo.

2. La censura e’ fondata. Non v’e’, invero, alcuna ragione per discostarsi dal consolidato principio di questa Corte, secondo cui “la notificazione e’ una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, sicche’ la sua nullita’ e’ sanata, a norma dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, puo’ desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato” (Cass. 5057/2015); ne’ a diversa conclusione puo’ giungersi ipotizzando una inesistenza della notifica, essendosi condivisibilmente precisato che, costituendo (come detto) la notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, sia il vizio di nullita’ della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l’atto, come desumibile nel caso di specie dalla proposta rituale impugnazione, abbia raggiunto lo scopo (cfr. Cass. n. 1660/2015, in termini Cass. n. 654/2014; Cass. n. 13852/2010).

3. I superiori principi non risultano scalfiti dalle contrarie argomentazioni svolte in memoria dal controricorrente laddove i principi affermati dall’invocata sentenza delle Sezioni Uniche (n. 14916/2016) attengono alle notificazioni di atti processuali.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, perche’ proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spesa del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.