Corte di Cassazione – Ordinanza n. 34161 del 21 novembre 2022

CONSIDERATO CHE

la (OMISSIS) s.r.l. ricorre, sulla base di un motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1126 del 2021 del Tribunale di Reggio Emilia esponendo che:

– aveva convenuto in giudizio il Condominio (OMISSIS) proponendo opposizione ex articolo 617, c.p.c., avverso il precetto notificatole dallo stesso in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dichiaratamente notificato il 3 aprile 2017 presso la residenza del legale rappresentante;

– aveva dedotto di non aver mai ricevuto tale notifica indicata come perfezionata per compiuta giacenza il 3 aprile 2017;

– aveva altresi’ dedotto che all’indirizzo dell’indicata notifica il legale rappresentante non era piu’ residente da 13 anni, come da relativo certificato storico prodotto in uno al rogito con cui aveva venduto l’immobile a terzi;

– il Tribunale aveva disatteso l’opposizione osservando che la notifica del decreto era nulla e non inesistente perche’ effettuata al precedente indirizzo del legale rappresentante della deducente, sicche’ avrebbe dovuto proporsi l’opposizione tardiva senza limitarsi, in quell’appropriata sede processuale, alla deduzione formale inerente alla notificazione;

resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS);

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;

RILEVATO CHE

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 479, 480, 617, c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato immediatamente esecutivo, e non tale per mancata opposizione, sicche’, essendovi un utile titolo giudiziale per l’esecuzione forzata, non poteva esperirsi l’opposizione ex articolo 615 c.p.c., mentre era esperibile l’opposizione formale come in ogni altra ipotesi in cui il precetto risulti notificato senza notificazione del correlato titolo, fermo restando che la notificazione di quest’ultimo, nel caso, era inesistente stante l’elisione, da plurimi anni, di ogni collegamento con il precedente indirizzo di residenza del legale rappresentante.

RILEVATO CHE

il ricorso e’ in parte inammissibile, in parte infondato;

preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di sopravvenuta inammissibilita’ del ricorso, svolta da parte controricorrente, per essere stata poi proposta opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in discussione dalla parte odierna ricorrente, poiche’ quest’ultima non implica, logicamente, l’accettazione della statuizione del giudice di merito in questa sede impugnata, ne’, pertanto, alcuna rinuncia al gravame adesso in scrutinio;

questa Corte ha chiarito che di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base a un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioe’ deduca che nei suoi riguardi non e’ mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, puo’ proporre opposizione all’esecuzione forzata ex articolo 615, c.p.c., e tale rimedio e’ proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso; qualora, viceversa, l’ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l’unico rimedio esperibile s’identifica nell’opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., che e’ proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma (Cass., 18/05/2020, n. 9050);

la ragione della distinzione sta nel fatto che quando l’ingiunto nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, sostiene, nella sostanza, che l’ingiunzione e’ divenuta inefficace ai sensi dell’articolo 644, c.p.c., e non ha mai acquistato esecutorieta’ per mancanza dell’opposizione, sicche’ la parte istante e’ del tutto sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l’esecuzione forzata (Cass., n. 9050 del 2019, cit., pag. 4);

diversamente, la nullita’ della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa d’inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, puo’ essere eccepita dall’intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell’articolo 645, c.p.c., ovvero con l’opposizione tardiva ex articolo 650, c.p.c., qualora la stessa abbia impedito all’opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l’opposizione di cui agli articoli 615 o 617, c.p.c., davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 04/12/2014, n. 25713, e succ. conf., come, ad esempio, Cass., 15/11/2019, n. 29729);

escluso poi il caso del diverso rimedio previsto dall’articolo 188, disp. att. c.p.c., che prescinde da un’esecuzione minacciata o in corso (su cui v. Cass., 24/11/2021, n. 36496), ne deriva che non vi e’ spazio per l’opposizione formale ex articolo 617, c.p.c., qual e’ stata la domanda della societa’ deducente, tale da lei indicata e cosi’ ricostruita dal giudice di merito senza che sul punto vi sia censura;

in ogni caso, nella fattispecie in esame la censura sulla qualificazione in termini di nullita’ della notificazione non e’ idonea a incidere sulla statuizione aggredita;

infatti, pur non essendo esaminabili, per novita’ e difetto di ricorso incidentale condizionato, le deduzioni di parte controricorrente in ordine alla circostanza per cui la residenza del legale rappresentante della societa’ istante presso cui e’ stata svolta la contestata notificazione era quella risultante dalle visure camerali e seguiva una notificazione tentata pressa la sede sociale parimenti risultante, resta il fatto, accertato e pacifico, per cui la discussa notifica del decreto ingiuntivo risulto’ perfezionata, almeno all’apparenza formale e al netto delle possibili contestazioni, per compiuta giacenza;

ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’inesistenza della notificazione di un gravame e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’, e tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e succ., conf. come, ad esempio, Cass., 15/04/2022, n. 12411);

ne deriva che la notificazione indicata come perfezionata per “compiuta giacenza”, ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall’ufficiale notificante, puo’ essere nulla, nella prospettiva dei vizi dedotti, ma non inesistente;

ne discende ancora l’utile esperibilita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo, o tempestiva o tardiva nella ricorrenza dei presupposti di legge;

peraltro, non puo’ omettersi di rimarcare che la fattispecie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di ai fini dello scrutinio in esame, e’ equivalente a quella del decreto dichiarato esecutivo per mancata opposizione: la giurisprudenza citata sul punto in memoria non e’ pertinente concernendo la differente ipotesi regolata dall’articolo 654, comma 2, c.p.c.;

si evidenzia che non vi e’ censura sulla statuizione di condanna a titolo di responsabilita’ processuale aggravata;

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 1.000,00 oltre a 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.