Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia – Sentenza n. 1278 del 06 aprile 2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis), presentava ricorso avverso gli estratti di ruoli n. (omissis) e n. (omissis) formati dall’Agenzia della Riscossione, che riguardavano rispettivamente l’avviso di accertamento n. (omissis), avente ad oggetto (per il periodo di imposta 2010) una maggiore Irpef pari ad € 25.690,00, una maggiore addizionale all’Irpef pari ad € 673,00 e la relativa sanzione amministrativa di € 25.690,00 (oltre gli interessi di legge) e l’avviso di accertamento n. (omissis), avente ad oggetto (per il periodo di imposta 2011) una maggiore Irpef pari ad € 26.206,00, una maggiore addizionale all’Irpef pari ad € 935,00 e la relativa sanzione amministrativa di € 23.585,40 (oltre gli interessi di legge).
La CTP di Milano respingeva il ricorso e compensava le spese. In particolare, i giudici hanno preliminarmente preso atto dell’estinzione del pignoramento e nel merito hanno ritenuto corretta la procedura di notifica per “irreperibilità assoluta”, ex art. 60 lett. e del D.P.R. n. 600/1973, “in conseguenza del mancato reperimento presso il domicilio dichiarato noto del contribuente (…)”.
Avverso tale sentenza la contribuente, proponeva appello eccependo l’infondatezza della sentenza per 1) violazione del criterio di “irreperibilità assoluta” ai fini della notifica al soggetto residente all’estero 2) per errata applicazione del criterio del domicilio fiscale ai fini della notificazione. Si costituisce l’Ufficio ribadendo la correttezza e legittimità del proprio operato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato.
L’appellante lamenta che i giudici di primo grado hanno statuito la legittimità della notifica per “irreperibilità assoluta”, ex art. 60 lett. e del D.P.R. 600/1973, adottata dall’Ufficio nonché dall’ente della riscossione, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di “irreperibilità assoluta”.
Il Collegio osserva, che tale norma delinea le modalità di notificazione degli atti fiscali ad un cittadino non residente in Italia, riconoscendo allo stesso la mera facoltà (e non l’obbligo) di comunicare il proprio nuovo domicilio fiscale (c.fr. art. 60 comma 1 lettera e-bis: “è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano”). Il quarto comma, del citato art. 60 dispone che “la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”. I nuovi commi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 prevedono infatti che quando non sono applicabili la lett. e-bis) e la lett. d) dell’art. 60 co. 1 DPR 600/73, ovvero il contribuente, che non ha comunicato all’Amministrazione finanziaria il proprio indirizzo estero o non ha eletto domicilio nel territorio dello Stato, in alternativa alla procedura contemplata dall’art. 142 c.p.c. (c.d. consolare), le notifiche possono essere fatte mediante spedizione di lettera raccomandata A/R all’indirizzo di residenza estera risultante dall’AIRE, se il contribuente è una persona fisica. Solo qualora negli indirizzi sopra citati, la notifica ha esito negativo è possibile utilizzare la procedura prevista per i c.d. soggetti “irreperibili”, ovvero con il semplice deposito dell’atto presso la casa comunale (ex art. 60 co. 1 lett. e del DPR 600/73). Le nuove disposizioni quindi dispongono in maniera chiara la necessità di “raggiungere” il contribuente all’estero attivandosi attraverso tutti i canali possibili e solo dopo che gli stessi risultano negativi è possibile procedere alle notifiche presso la casa comunale.
La documentazione probatoria in atti, non conferma la tesi dell’Ufficio ma, al contrario, dimostra che (omissis), aveva comunicato all’anagrafe la variazione di residenza dal 12/10/2016 come risulta dal certificato storico di residenza del Comune di Milano, nonché dall’ attestazione di residenza svizzera. Risulta in modo inequivoco, che (omissis) è emigrata in Svizzera dal 12/10/2016, cancellandosi contestualmente dall’anagrafe popolazione residente e dunque ben prima della notifica dell’atto prodromico avvenuta il 28.11.2016 (CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23378; Sentenza del 22/04/2022 n. 1659 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, Corte di Cassazione c.fr. sentenza n° 23378/2021 “la notificazione debba essere eseguita all’indirizzo di residenza estero e non direttamente mediante affissione all’Albo del Comune di ultima residenza in Italia”).
Risulta assorbita ogni ulteriore eccezione.
Per queste ragioni, la C.G.T. di II grado della Lombardia accoglie l’appello. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La C.G.T. di II grado della Lombardia accoglie l’appello e condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 1.982,00 oltre accessori.