Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile – Ordinanza n. 16801 del 7 luglio 2017

ORDINANZA

sul ricorso 21066-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 114/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.

RITENUTO IN FATTO

che la parte ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 9527/2008 della Commissione Regionale Tributaria della Campania, depositata il 15 giugno 2009, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

che la parte ricorrente denunziava, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 140 del codice di rito: si osservava che la pronuncia impugnata aveva illegittimamente ritenuta inefficace la notificazione della cartella di pagamento al contribuente, giacche’ il giudice impugnato aveva ritenuta non perfezionata la notificazione avviata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., per la mancanza della successiva incombenza dell’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, sostenendo che invece occorreva applicare al caso di specie la procedura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, che, nella ipotesi di notificazione effettuata ai sensi dell’articolo 140 predetto, non richiedeva tale ulteriore incombenza procedurale, e cio’ perche’ la norma di cui al detto articolo 60 era norma speciale rispetto all’articolo 140 del codice di rito;

che la causa e’ stata trattenuta in decisione all’udienza del 25.5.2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso e’ infondato;

che, sul punto qui in discussione, si e’ espressa in modo univoco la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ affermando il principio secondo cui “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilita’ cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’articolo 26, comma 3 (ora 4), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del citato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, u.c., e dell’articolo 60, comma 1, alinea, sicche’ e’ necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014 (Rv. 634229 – 01): in applicazione dell’enunciato principio, questa Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario); cfr. anche: Sez. 5, Sentenza n. 27677 del 11/12/2013, Rv. 629524 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 14030 del 27/06/2011, Rv. 618528 – 01);

che pertanto, alla luce dei principi qui riaffermati e sopra ricordati, si applica al caso di specie l’articolo 140 del codice di rito con tutte le necessarie e conseguenti formalita’, compresa la comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, giacche’ si tratta, all’evidenza, di irreperibilita’ temporanea, come emerge dalla relata di notifica ove l’ufficiale giudiziario ha evidenziato che la residenza anagrafica era sempre quella indicata dal contribuente e non era cambiata;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizioni e’ necessaria sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte resistente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.