Indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri ma identificabile il mittente

La Sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023 della Corte di Cassazione riguarda un ricorso presentato contro una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate. La parte contribuente afferma di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento e contesta l’indirizzo utilizzato per la notifica, sostenendo che non corrisponde al domicilio digitale dell’Agenzia come risultante dai pubblici registri.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso della parte contribuente, sostenendo che la notifica a mezzo PEC è valida anche se l’indirizzo utilizzato per la notifica non coincide con quello presente nei pubblici registri, purché abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto della notifica.

La Corte richiama il principio di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti dalla Costituzione, affermando che le violazioni formali che non arrecano un’effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente sono irrilevanti.

Inoltre, la Corte sottolinea che la mancata allegazione di un processo verbale di contestazione precedentemente notificato e la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento non sono rilevanti se non sono indicati i conseguenti pregiudizi subiti dal contribuente.

In sintesi, la Corte di Cassazione conferma la validità della notifica a mezzo PEC anche se l’indirizzo utilizzato per la notifica non coincide con quello presente nei pubblici registri, e sottolinea che le violazioni formali devono arrecare un’effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente per essere rilevanti.

 

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