La Corte di Cassazione respinge il ricorso della parte contribuente, sostenendo che la notifica a mezzo PEC è valida anche se l’indirizzo utilizzato per la notifica non coincide con quello presente nei pubblici registri, purché abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto della notifica.
La Corte richiama il principio di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti dalla Costituzione, affermando che le violazioni formali che non arrecano un’effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente sono irrilevanti.
Inoltre, la Corte sottolinea che la mancata allegazione di un processo verbale di contestazione precedentemente notificato e la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento non sono rilevanti se non sono indicati i conseguenti pregiudizi subiti dal contribuente.
In sintesi, la Corte di Cassazione conferma la validità della notifica a mezzo PEC anche se l’indirizzo utilizzato per la notifica non coincide con quello presente nei pubblici registri, e sottolinea che le violazioni formali devono arrecare un’effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente per essere rilevanti.