Corte di Cassazione – Ordinanza n. 9049 del 18 maggio 2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13598 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) S.p.A.;
– controricorrente –

nonche’

(OMISSIS) S.p.A.;
– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4289/2017, pubblicata in data 16 ottobre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 21 novembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

RILEVATO CHE

(OMISSIS) ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da (OMISSIS) S.p.A., in rappresentanza di (OMISSIS) S.r.l., nella quale era intervenuta (OMISSIS) S.p.A..

L’opposizione e’ stata rigettata dal Tribunale di Catania.

Ricorre la (OMISSIS), sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A., in rappresentanza di (OMISSIS) S.r.l..

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altra societa’ intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La societa’ controricorrente ha fatto pervenire memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, a mezzo posta.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO CHE 

1. Non puo’ prendersi in considerazione la memoria inviata dalla societa’ controricorrente a mezzo posta (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 – 01: “l’articolo 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non e’ applicabile per analogia al deposito della memoria, perche’ il deposito di quest’ultima e’ esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilita’ di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato articolo 134, finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti”) e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale accertato la residenza effettiva del destinatario in base ad una valutazione ex post e tenendo conto esclusivamente delle modalita’ con cui e’ avvenuta la notifica e ritenuto valida sia la notifica del precetto sia la notifica del pignoramento”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Motivo in subordine in caso di rigetto del motivo sub 1 violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., e degli articoli 2699 e 2700, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale ritenuto che la relata di notifica faccia fede fino a querela di falso in ordine alla corrispondenza tra il luogo di notifica e quello di residenza del destinatario”.

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2699 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per aver onerato il ricorrente di prove gravanti sulla controparte e per non aver valutato le prove indiziarie unitariamente e nella loro sintesi”.

I primi quattro motivi del ricorso esprimono una censura sostanzialmente unitaria, sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

La ricorrente deduce che le notificazioni dell’atto di precetto e dell’atto pignoramento sarebbero entrambe nulle, in quanto eseguite ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., presso un indirizzo in cui ella non aveva affatto la propria residenza. Sostiene, in particolare, che la nullita’ deriverebbe dalla circostanza (pacifica) che la propria residenza anagrafica si trovava altrove e di aver comunque dimostrato che nel luogo in cui erano state effettuate le notificazioni non aveva residenza, neanche di fatto.

Orbene, in primo luogo, si deve rilevare che la stessa ricorrente non richiama specificamente, nel ricorso, il contenuto rilevante delle relazioni di notificazione degli atti di precetto e pignoramento sui cui fonda le proprie censure e che pur indica tra gli atti allegati al ricorso (ivi inclusa la parte che riguarda l’attestazione delle vicende relative all’invio della comunicazione di giacenza dell’atto presso la casa comunale a mezzo lettera raccomandata, alle quali in sostanza non attribuisce concreto rilievo nelle proprie argomentazioni), il che comporta la sostanziale violazione del requisito di ammissibilita’ del ricorso previsto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In fatto, il tribunale ha in realta’ ritenuto, valutando le prove acquisite agli atti e tenendo conto dei fatti storici rilevanti, che la presunzione derivante dagli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario in ordine alla residenza effettiva (quindi non coincidente con quella anagrafica) della destinataria della notificazione (desumibile dalla circostanza che lo stesso aveva riferito di avere reperito la relativa porta di abitazione ed aveva quindi effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 140 c.p.c.), non fosse superata dalle prove contrarie offerte dall’opponente.

Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede.

Sotto il profilo in esame le censure contenute nel ricorso si risolvono pertanto, nella sostanza, in una contestazione del suddetto accertamento di fatto ed in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

In diritto, poi, la decisione impugnata e’ conforme ai principi affermati da questa Corte in ordine alla valenza da attribuire alle risultanze anagrafiche e agli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario sull’effettiva residenza del destinatario della notificazione, in base ai quali “nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall’articolo 140 c.p.c., nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessita’ di impugnare con querela di falso la relazione dell’ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell’atto, sicche’ compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all’esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validita’ ed efficacia della notificazione” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8011 del 26/08/1997, Rv. 507124 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7604 del 17/07/1999, Rv. 528721 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999, Rv. 527451 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6233 del 23/06/1998, Rv. 516699 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006, Rv. 593350 – 01; cfr. altresi’: Sez. 2, Sentenza n. 14388 del 29/07/2004, Rv. 575067 – 01) mentre, d’altra parte, “ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni”, e in relazione a cio’ “il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimita’, ove adeguatamente motivata” (in tal senso, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17040 del 12/11/2003, Rv. 568113 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19416 del 28/09/2004, Rv. 578427 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 20/03/2006, Rv. 588371 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611187 01; Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013, Rv. 626244 01; Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013, Rv. 627698 01; Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015, Rv. 636300 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017, Rv. 645385 01).

Non puo’ ritenersi sussistere, dunque, alcuna violazione delle norme indicate dalla ricorrente.

3. Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., dell’articolo 156 c.p.c., per aver ritenuto priva di rilievo la questione della nullita’ della notifica del pignoramento per raggiungimento dello scopo”.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

Accertata la regolarita’ della notificazione dell’atto di precetto, correttamente il giudice del merito ha ritenuto irrilevante accertare quella del successivo atto di pignoramento, in quanto – con riguardo a quest’ultima – la stessa proposizione dell’opposizione attesta la conoscenza dell’atto da parte dell’opponente e ne determina quindi la sanatoria per raggiungimento dello scopo; non risultano del resto ragioni di nullita’ degli atti successivi e conseguenti al pignoramento, in relazione alla data in cui tale conoscenza e la relativa sanatoria si sono verificate (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 23/08/2013, Rv. 627585 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24527 del 02/10/2008, Rv. 604734 – 01).

4. Con il sesto motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., dell’articolo 480, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto irrilevante la nullita’ del precetto affermando che la ricorrente non aveva subito alcun danno dalla nullita’ della notifica del precetto”.

Il motivo e’ inammissibile.

Le censure con esso dedotte non possono assumere alcun rilievo ai fini della decisione, essendo stata esclusa la nullita’ della notificazione dell’atto di precetto.

5. Il ricorso e’ rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.