Corte di Cassazione – Ordinanza n. 15782 del 17 maggio 2022

RILEVATO CHE

-l’Agenzia delle entrate- Riscossione propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva accolto parzialmente l’appello proposto da Giovanni Manna avverso la sentenza n. 573/02/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia di rigetto del ricorso del contribuente avverso l’intimazione di pagamento di complessivi euro 124.136,90 conseguente a presupposte diciannove cartelle esattoriali con le quali erano state iscritte a ruolo diverse imposte, interessi e sanzioni, in relazione alle annualità 1999-2004;

-la CTR ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, dichiarando: a) l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riferimento a dieci cartelle oggetto di annullamento ex art. 4 del d.l. 119/2018; b) la prescrizione totale e/o parziale dei tributi (erariali e locali) portati dalle residue nove cartelle, avuto riguardo alla data di notifica delle rispettive cartelle (tra il 2005 e il 2010) e a quella della
intimazione impugnata (14.9.2017), negando valenza di atti interrottivi sia agli atti di intimazione asseritamente notificati il 21.2.2013 che agli atti di pignoramento presso terzi asseritamente notificati nel 2013.

-il contribuente resiste con controricorso;

-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE

l. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del D.P.R. n. 600/73 e 140 c.p.c. per avere la CTR ritenuto maturata la prescrizione totale e/o parziale dei crediti portati dalle residue cartelle sottese all’Intimazione di pagamento impugnata, negando, per mancata prova del perfezionamento della notifica, valenza di atti interrottivi sia agli atti di pignoramento presso terzi asseritamente notificati nel 2013 che agli atti di intimazione asseritamente notificati il 21.2.2013, ancorché, ad avviso della ricorrente, per questi ultimi la notifica fosse da ritenersi perfezionata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essendo sufficiente, ai fini della prova del perfezionamento per compiuta giacenza dell’invio della raccomandata informativa, la produzione in giudizio, come nella specie, dell’attestazione di spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento privo della sottoscrizione del destinatario.

2.Il motivo è infondato.

2.1.Nella sentenza impugnata, per quanto di interesse, il giudice di appello ha ritenuto – avuto riguardo alla data di notifica delle cartelle (2005-2010) e a quella di notifica dell’intimazione di pagamento impugnata (14.9.17) – maturata la prescrizione (decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali e le sanzioni, triennale per i bolli auto regionali), in tutto o in parte, dei crediti portati dalle cartelle presupposte all’Intimazione di pagamento impugnata, escludendo valenza interruttiva, per rilevato difetto di notifica, agli atti di intimazione asseritamente notificati in data 21.2.2013 e agli atti di pignoramento presso terzi notificati nel 2013 (“in tutti questi casi la relata di notifica del plico reca menzione del debitore come “sconosciuto” o ” temporaneamente assente” con conseguente avviso di deposito degli atti ex art. 140 c.p.c. e spedizione di raccomandata il cui avviso di ricevimento risulta tuttavia vuoto”… non può considerarsi perfezionata la notifica di una intimazione di pagamento o di pignoramenti presso terzi se l’agente notificante si limita ad annotare che il contribuente risulta “sconosciuto” mancando documentale riscontro delle successive ricerche effettuate circa la residenza anagrafica de! debitore”).

2.3. Quanto alla dedotta violazione di legge per assunta regolarità della notifica, in data 21.2.2013, degli atti di intimazione con presunta valenza interruttiva della prescrizione, va rammentato che gli adempimenti prescritti nel caso di c.d. irreperibilità relativa dall’art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.
Orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso-cfr.Cass.n.4844/1993; tale principio va tuttavia completato dall’affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l’ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di “dare notizia” al destinatario delle operazioni compiute “non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale -v. Cass. n. 11118/2000-. Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull’art. 140 c.p.c. anteriormente all’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità “non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall’art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all’art. 48 disp. att. cod. proc. civ”; v. da ultimo Cass. sez. 6o-5°, n. 1699 del 2019).

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell’avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5°, n. 27666 del 2019).
Questa Corte ha proprio di recente affermato che “ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019; Cass. n. 25351 del 2020).

Ne consegue che, ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).

2.4. Non risultando dalla sentenza impugnata la produzione in giudizio da parte dell’Ufficio degli originali o di copia degli avvisi di compiuta giacenza delle raccomandate informative del deposito presso la casa comunale degli atti di intimazione con valenza asseritamente interruttiva, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che non emergesse la prova del perfezionamento della notifica degli stessi ai sensi dell’art. 140 c.p.c. avendo, per quanto di interesse, accertato-con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- che in tutti questi casi la relata di notifica del plico reca menzione del
debitore… come “temporaneamente assente” con conseguente avviso di deposito degli atti ex art. 140 c.p.c. e spedizione di raccomandata il cui avviso di ricevimento risulta tuttavia vuoto”.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ord. n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M

La Corte: rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali che liquida in complessive euro 4.100,00, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso a Roma il 22 febbraio 2022.

Il Presidente