Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5522 del 26 febbraio 2019

ORDINANZA

sul ricorso 15493-2017 proposto da:

(OMISSIS) SPA;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1603/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

Che:

con sentenza del 14 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed raccoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) avverso l’iscrizione ipotecaria da questa notificatagli sugli immobili di sua proprieta’ in (OMISSIS);

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’ (OMISSIS) documentato la rituale notificazione di cartelle idonee a determinare il superamento della soglia di euro 20.000,00, al di sotto della quale non e’ consentita dalla legge l’iscrizione ipotecaria, e cio’ a motivo della mancata prova dell’invio dell’avviso di deposito presso la casa comunale della raccomandata contenente la cartella di pagamento non notificata a mani per precaria assenza dell’interessato;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Societa’, affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, il (OMISSIS);

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che il controricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, la Societa’ ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e) e articolo 143 c.p.c., lamenta la non conformita’ a diritto della pronunzia della Corte territoriale non risultando il dato normativo applicato corrispondente all’ipotesi in questione di irreperibilita’ relativa verificatasi anteriormente alla pronunzia di illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, resa dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 novembre 2012, n. 258;

che il motivo, si rivela infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. 6, ord. 19.4.2018, n. 9782) secondo cui in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilita’ cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (alle cui sentenze di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalita’ e’ attribuita, si ricorda, efficacia ex tunc) va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, u.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), sicche’ e’ necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione da parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione; che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, dichiarandosi, altresi’ la sussistenza a carico della Societa’ ricorrente dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato al medesimo titolo per il ricorso (cfr. Cass. 11862/2018 e 6001/18).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed atri accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis,.