Corte di Cassazione – Ordinanza n. 24474 del 1 ottobre 2019

ORDINANZA

sul ricorso 24648-2017 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. COSENTINO Antonello.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il signor (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di un unico motivo, per la cassazione del decreto con cui la corte d’appello di Perugia ha dichiarato estinto il giudizio avente ad oggetto l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 5-ter introdotta dal medesimo signor (OMISSIS) avverso il decreto ex articolo 3 della stessa legge che aveva disatteso la sua domanda di equa riparazione;

che nell’impugnato decreto si evidenziano le seguenti circostanze, relative allo svolgimento del processo: all’udienza fissata per la comparizione delle parti nessuno compariva; conseguentemente la causa veniva rinviata all’udienza del 4 luglio 2016; a questa udienza compariva il difensore del ricorrente, il quale chiedeva termine per provvedere alla notifica nei confronti del Ministero; la corte rinviava all’udienza del 7 novembre 2016, assegnando termine per la notifica fino al 30 settembre 2016; all’udienza del 7 novembre 2016 il difensore del ricorrente chiedeva nuovo termine per la notifica al Ministero; la corte rinviava all’udienza del 6 febbraio 2017, assegnando termine per la notifica al 20 gennaio 2017; all’udienza del 6 febbraio 2017 si costituiva la difesa erariale, sollevando l’eccezione di estinzione del giudizio, poi accolta dalla corte di appello;

che, sulla scorta dei suddetti rilievi di fatto, la corte territoriale ha affermato che “il giudizio deve essere dichiarato estinto 1, sensi dell’articolo 307 c.p.c., comma 3, non avendo la parte provveduto alla notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice” (pagina 2, penultimo capoverso, del decreto);

che il Ministero della giustizia non ha spiegato difese in questa sede; che la causa e’ stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14 febbraio 2019, per la quale non sono state presentate memorie;

considerato:

che con l’unico mezzo di ricorso il signor (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 307 c.p.c., comma 3, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che il ricorrente aveva tempestivamente ottemperato all’effettuazione delle notifiche disposte dalla corte stessa; in particolare, il ricorrente deduce quanto segue:

a seguito della diserzione bilaterale della prima udienza (del 7 marzo 2016), la causa veniva rinviata d’ufficio al 4 luglio 2016; all’udienza del 4 luglio 2016, su richiesta del difensore ricorrente, la corte assegnava quest’ultimo termine fino al 30 settembre 2016 per rinnovare la notifica del ricorso con il decreto di fissazione di udienza (originariamente effettuata l’8 febbraio 2016) nonche’ del successivo verbale di udienza;

tale seconda notifica veniva effettuata il 19 settembre 2016 all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato di Perugia, che solo successivamente si rilevava “errato in quanto non aggiornato” (pag. 7, rigo 12, del ricorso);

all’udienza del 7 novembre 2016 il difensore del ricorrente chiedeva nuovo termine per rinnovare la notifica e la corte lo concedeva, indicandolo nel 20 gennaio 2017 e rinviando all’udienza del 6 febbraio 2017;

la (terza) notifica veniva quindi effettuata, al nuovo indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato di Perugia, l’11 novembre 2016;

che, sulla scorta delle deduzionitto sopra sintetizzate, il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe errato nel dichiarare l’estinzione del processo senza considerare che esso ricorrente aveva effettuate tutte le notifiche giudizialmente disposte;

che il motivo e’ infondato;

che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non e’ possibile concedere un secondo termine per un’ulteriore rinnovazione, giacche’ la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attivita’ – cioe’ per il compimento di una notificazione valida – possa essere assegnato un nuovo termine; l’articolo 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso articolo 153 c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. 20255/18, in motivazione, § 3);

che, d’altra parte, lo stesso ricorrente espone, nella narrativa del processo svolta in ricorso, che la notificazione da lui effettuata in rinnovazione il 19 settembre 2016 (nel termine concessogli dalla corte territoriale all’udienza del 4 luglio 2016) venne effettuata presso un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato non aggiornato, cosicche’ la stessa deve giudicarsi nulla;

che, peraltro, nel ricorso non viene nemmeno dedotto che la notificazione all’Avvocatura dello Stato del 19 settembre 2016 sia stata effettuata presso un indirizzo PEC non aggiornato a causa di fatti che il ricorrente non era in condizione di conoscere e che in concreto erano sottratti ai suoi poteri; cosicche’ non puo’ nemmeno utilmente invocarsi quell’indirizzo giurisprudenziale che, in presenza di tali evenienze, ammette, in deroga al principio dell’improrogabilita’ dei termini perentori, la concessione di un secondo termine per la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. 1180/06);

che infine non e’ pertinente il richiamo del ricorrente al precedente di questa Corte n. 22352/15 (che ha espresso il principio che, “ai fini del perfezionamento della notifica telematica, occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata e’ pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente”, giacche’ cio’ che rileva in questo giudizio non e’ che la notifica telematica del 19 settembre 2016 si sia perfezionata (circostanza non in discussione), ma che essa sia nulla (circostanza egualmente non in discussione, essendo lo stesso ricorrente a riferire che la stessa fu effettuata presso un indirizzo PEC non aggiornato); cosicche’ la corte territoriale ha errato nel concedere, nell’udienza del 7 novembre 2016, un ulteriore termine per rinnovare la notifica, mentre non ha errato, col decreto impugnato, a dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., comma 3;

che dunque, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che non vi e’ luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attivita’ difensiva;

che non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, risultando dagli atti che il processo e’ esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.