Corte di Cassazione – Sentenza n. 9717 del 13 maggio 2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e’ elettivamente domiciliata;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 17/29/09, depositata il 28.1.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.2,2015 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti;

udito per la ricorrente l’Avv. (OMISSIS);

udito per i controricorrenti l’Avv. (OMISSIS) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte degli eredi di (OMISSIS) di cartella di pagamento portante IRPEF e o contributi sanitari nazionali per l’anno 1994, rigetto’, con la sentenza indicata in epigrafe, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole ai ricorrenti.

Il Giudice di appello confermo’ la nullita’ della notificazione dell’avviso di accertamento posto a base della cartella sull’argomentazione che la mancata comunicazione del decesso del contribuente non legittimava la notificazione al de cuius dell’atto impositivo nel suo ultimo domicilio avendo dovuto essere la notificazione, in quel luogo, diretta agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, resistito da (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso e deposito di memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ad opera del Giudice di Appello del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65 rilevando che detta norma, nel prevedere, al suo secondo comma, l’obbligo di comunicazione a carico degli eredi, e’ finalizzata a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato prima della morte del dante causa con la conseguenza che, in mancanza di comunicazione, gli atti impostivi andranno notificati nell’ultimo domicilio del de cuius impersonalmente e collettivamente, solo quando la morte del contribuente sia nota all’Ufficio.

2. Il ricorso non merita accoglimento, seppur con motivazione diversa da quella adottata dalla Commissione regionale la quale, conforme a diritto nel dispositivo, va corretta ex articolo 384 c.p.c..

3. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso nel suo ultimo domicilio, nonche’ la notificazione dello stesso avviso sono affetti da nullita’ assoluta ed insanabile, atteso che, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, l’atto impositivo intestato al dante causa puo’ essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo indirizzando la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente e purche’ questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius (circostanza questa contestata nella specie) le proprie generalita’ e il proprio domicilio fiscale. Una siffatta irregolarita’ di notifica, incide, infatti, sulla struttura del rapporto tributario, il quale non e’ configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (cosi’ Cass. n. 18729/2014, id. n.ri 16669/2005 e 11447/2002).

4. Nel caso in specie, peraltro ed ancor prima, la nullita’ della notificazione dell’avviso si impone essendo stata effettuata, per come risultante dagli atti e non contestato, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. per essere il destinatario “ripetutamente assente”. In tale ipotesi, il Collegio ritiene dare continuita’ all’orientamento per cui “nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 65, comma 2 e u.c., e’ nulla la notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna presso l’ultimo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilita’ ovvero al rifiuto di ricevere l’atto” (cfr. Cass. n. 2010/311 e di recente Cass. 26718/2013).

5. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia delle Entrate soccombente alle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dei controricorrenti delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.700.00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.