CTP Napoli – Sentenza n. 16888 del 10 dicembre 2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente T.G. ha impugnato con atto depositato il 29.08.2018 le cartelle esattoriali indicate in epigrafe di cui all’estratto di molo a lui rilasciato in data 15.02.2018, cartelle relative al mancato pagamento della tassa rifiuti per gli anni 1999 e 2000 in favore del Comune di Pozzuoli e per gli anni 2000,2001,2002, 2006,2007 e 2012 in favore del Comune di Giugliano.

Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica di tali cartelle e la prescrizione dei crediti tributari.

Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha dedotto l’avvenuta tempestiva notifica delle cartelle in oggetto, l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza della eccezione di prescrizione ed ha depositato copia delle cartoline di ricevimento di tali cartelle.

Con memoria depositata il 31.10.2018 il ricorrente ha contestato la conformità all’originale delle copie depositate e comunque l’irregolarità di tali notifiche con consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario non seguita da invio di lettera raccomandata.

Alla odierna udienza la causa, discussa in pubblica udienza, è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve ritenersi l’inammissibilità del ricorso.

Risulta, infatti, provata nella fattispecie attraverso la produzione delle copie delle relate di notifica, l’avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell’estratto di ruolo con conseguente definitività delle stesse per mancata impugnazione da parte della società ricorrente ed inammissibilità della impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo che non costituisce atto con il quale si richiede al contribuente l’adempimento di una prestazione.

Né si può configurare un autonomo diritto di accertamento in ordine alla intervenuta prescrizione risultando il ricorso tributario tipicamente impugnatorio e la prescrizione una eccezione proponibile contro una richiesta di adempimento della prestazione.

Quanto alla contestazione relativa alla nullità di tali notifiche in via preliminare si osserva che la notificazione delle cartelle di pagamento è pacificamente regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che prevede al primo comma che “La cartella é notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Quando l’ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata (cartella n.(…) notificata il 17.04.2002), alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.

Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza n. 9111 del 06.06.2012 ha affermato che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (conforme Cass.: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012).

In ogni caso deve osservarsi, quanto alle cartelle esattoriali notificate prima della pubblicazione della L. n. 31 del 2008 che solo con tale norma è stato introdotto il 6 comma dell’art.7 della L. n. 890 del 1992 che ha previsto la necessità di inviare una raccomandata in caso di piego consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario (c.a.n) (ciò vale per la cartella n.(…) notificata il 09.10.2002, per la cartella n.(…) notificata il 27.03.2007, per la cartella n.(…) notificata il 28.03.2006 e per la cartella n.(…) , notificata il 28.02.2001 per la quale poi la mancata indicazione della qualità della persona che riceve la cartella tale profilo non è causa di nullità bensì di mera irregolarità della notifica (Cass.23057/2009). Quanto alla cartella n.(…) notificata il 19.11.2008, alla quale è seguito comunque il deposito nella casa comunale e l’invio della raccomandata informativa, deve ritenersi che la notifica in caso di rifiuto del destinatario si ha per eseguita ai sensi dell’art.8 L. n. 890 del 1992.

Quanto infine alla cartella n. (…) notificata il 13.05.2014, versandosi in una ipotesi di irreperibilità temporanea del contribuente ovvero di altre persone idonee alla ricezione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, che rinvia all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo le interpretazioni della norma operate dalla Corte Costituzionale, ai fini del positivo completamento del procedimento notificatorio della cartella si richiedeva o il recapito della raccomandata informativa ovvero il semplice decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa. Tale ultima regola si spiega perché la raccomandata informativa non tiene luogo all’atto da notificare ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, così come analogo avviso è affisso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda. Il che spiega pure il perché tale peculiare recapito non sia soggetto alle disposizioni di cui alla precitata L. n. 890 del 1992, che si riferisce solo alle notificazioni effettuate col ministero dell’ufficiale giudiziario, il quale si avvalga del servizio postale mediante per la consegna del plico contenente l’atto da notificare a mezzo dell’agente postale.

Nella fattispecie in esame risulta documentata sia il primo infruttuoso tentativo di notifica della cartella che il successivo deposito presso la casa comunale ed infine l’invio della raccomandata informativa con il conseguente compimento della compiuta giacenza per mancato ritiro dell’atto e dunque anche per tale cartella risulta regolarmente perfezionato l’iter di notificazione dell’atto al contribuente.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.