Corte di Cassazione – Ordinanza n. 25713 del 11 ottobre 2019

ORDINANZA

sul ricorso 23203-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3014/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO CHE

Con sentenza in data 9 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) contro il sollecito di pagamento emesso dall’Agente della Riscossione a seguito dell’omesso versamento delle somme di cui alle cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. Osservava la CTR che, essendo stato il ricorso in primo grado notificato prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, la notifica dell’appello a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) era inesistente in quanto difforme dal modello legale, considerando, in particolare, che il Decreto Ministeriale n. 163 del 2013, articolo 2, comma 3, prevedeva che dovessero utilizzarsi in primo grado ed in appello le stesse modalita’ di notifica.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 16 bis e 49, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articolo 16 e Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 48, del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 39, comma 8, lettera d), del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, del Decreto Legislativo n. 156 del 2015, articolo 12, del Decreto Ministeriale n. 163 del 2013, articolo 3, comma 3, del Decreto del Direttore Generale delle Finanze 30 giugno 2016, articolo 16 e del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2016.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 39, comma 8, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, in relazione al Decreto Ministeriale n. 163 del 2013 ed al Decreto del Direttore Generale delle Finanze 30 giugno 2016.

I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16 bis, comma 3, che richiama il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite Pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2015, articolo 16, (Cass. n. 17941 del 2016). Successivamente, con Decreto Ministeriale 14 dicembre 2016, il processo tributario telematico e’ entrato in vigore nelle altre regioni secondo varie cadenze; per quanto concerne il Lazio, a decorrere dal 15 aprile 2017.

Nella specie, alla stregua del principio tempus regit actum, le modalita’ telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15 aprile 2017, anche se il processo e’ iniziato prima di tale data; pertanto, l’appello proposto a mezzo Pec il 19 luglio 2017 dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR del Lazio risulta ritualmente notificato, nella vigenza del processo tributario telematico.

Inconferente si palesa, poi, il richiamo contenuto nella sentenza impugnata, al Decreto Ministeriale n. 163 del 2013, articolo 2, comma 3, in base al quale “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita’ telematiche di cui al presente regolamento e’ tenuta ad utilizzare le medesime modalita’ per l’intero grado del giudizio nonche’ per l’appello, salvo sostituzione del difensore”, disposizione dalla quale la CTR evince il principio secondo cui le modalita’ utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere adottate in tutti i gradi di giudizio, traendone la conseguenza che, avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado secondo le modalita’ tradizionali, in appello e’ preclusa la possibilita’ di avvalersi della notifica a mezzo Pec.

L’interpretazione della norma compiuta dal giudice di appello, invero, non si attaglia alla fattispecie in esame, posto che la disposizione si riferisce alla parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita’ telematiche e che abbia successivamente proposto appello, mentre, nella specie, si verte nella diversa ipotesi in cui il ricorso di primo grado e’ stato notificato secondo le modalita’ tradizionali e l’appello e’ stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma dalla parte soccombente. Il terzo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, con il quale si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 156 c.p.c., resta assorbito.

In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.