Corte di Cassazione – Ordinanza n. 27583 del 28 ottobre 2019

ORDINANZA

sul ricorso 7727-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– intimato –

avverso la sentenza n. 4666/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 /07 /2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, con la quale era stato dichiarato inammissibile siccome tardivo il ricorso da essa proposto contro una sentenza delle CTP di Roma, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente (OMISSIS) avverso un avviso di accertamento maggiore rendita catastale di un immobile di sua proprieta’ ubicato in Roma.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile il suo appello siccome tardivo, per essere stata la sentenza impugnata depositata il 20 aprile 2016 ed andando a scadere i 6 mesi previsti per l’appello il 20 novembre 2016;

che, invero l’appello spedito da essa Agenzia via posta il 13 dicembre 2016 era diretto al difensore costituito del contribuente, mentre essa Agenzia aveva tempestivamente notificato l’appello tramite posta anche al contribuente, come da elenco delle raccomandate con timbro Poste Italiane del 21 novembre 2016 e da copia avviso di ricevimento sottoscritto per ricevuta dal contribuente il 3 dicembre 2016;

che l’intimato non si e’ costituito;

che la ricorrente ha altresi’ presentato memoria;

che il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e’ fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimita’ e’ ferma nel ritenere che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 49, 16 e 17 nel processo tributario la proposizione dell’appello puo’ anche avvenire, oltre che presso il difensore costituito del contribuente, anche con consegna dell’atto di appello a mani proprie del contribuente-destinatario e pur in presenza di elezione di domicilio fatta da quest’ultimo (cfr. Cass. SS. UU. n. 13654 del 2011; Cass. n. 16968 del 2015);

che, in punto di fatto, non e’ contestato che, nella specie, la sentenza della CTP e’ stata depositata il 20 aprile 2016; che il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate doveva notificare l’appello era quello lungo di mesi 6, di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1, scadente nella specie, compreso il mese di sospensione feriale dei termini, di cui alla L. n. 742 del 1969, articolo 1, non il 20 ma il 21 novembre 2016, essendo il 20 novembre 2016 domenica;

che il contribuente si e’ regolarmente costituito innanzi alla CTR;

che nel fascicolo dell’Agenzia ricorrente e’ stata rinvenuto l’elenco delle raccomandate con timbro Poste Italiane datato 21 novembre 2016, nel quale figura anche la raccomandata inviata al contribuente; il che e’ sufficiente per ritenere tempestiva la notifica dell’atto di appello al contribuente, conformemente alla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. SS.UU. n. ri 13452 e 13453 del 2017), secondo la quale, con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, la tempestivita’ della notifica puo’ desumersi anche dalla certificazione rilasciata dall’ente poste italiane circa l’avvenuta ricezione del plico entro il termine di decadenza per l’impugnazione della sentenza. (cfr., altresi’, Cass. n. 11559 del 2018);

che, pertanto, l’appello proposto dall’ufficio e’ da ritenere tempestivamente notificato a mani proprie del contribuente destinatario;

che il ricorso della ricorrente va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio degli atti alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.