Corte di Cassazione – Sentenza n. 21704 del 26 agosto 2019

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 23764/’15) proposto da:

S.N.C. (OMISSIS);
– ricorrente –

contro

CONDOMINIO “(OMISSIS)”;
– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2781/2014, depositata il 17 luglio 2014 (non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Patrone Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi l’Avv. (OMISSIS), per la ricorrente, e l’Avv. (OMISSIS), per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 146/2010, il Tribunale di Monza, pronunciando sulla domanda di pagamento dell’importo di Euro 36.680,90, richiesto a titolo di corrispettivo per il saldo del prezzo dovuto per l’esecuzione di un contratto di appalto nei confronti del Condominio “(OMISSIS)” (sito in (OMISSIS)), che formulava – a sua volta – domanda riconvenzionale per il pagamento dell’importo di Euro 150.000,00 necessario per l’eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere realizzate, accoglieva per quanto di ragione quest’ultima domanda avanzata in via riconvenzionale e, per l’effetto, previa parziale compensazione tra i rispettivi crediti delle parti, condannava la societa’ attrice a corrispondere al convenuto Condominio la somma di Euro 35.368,16, oltre interessi legali, per la ragione dedotta in giudizio.

Decidendo sull’appello formulato dalla (OMISSIS) s.n.c. e nella costituzione dell’appellato Condominio, che eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilita’ dell’atto di appello per difetto di notifica, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2781/2014 (depositata il 17 luglio 2014), ravvisava la fondatezza della suddetta eccezione pregiudiziale processuale e, per l’effetto, dichiarava l’inammissibilita’ del gravame.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte territoriale riteneva che, poiche’ nel corso del giudizio di primo grado si era costituito (in sostituzione del primo) un nuovo difensore nell’interesse del Condominio “(OMISSIS)” con l’elezione di un nuovo (e, quindi diverso) domicilio (circostanza della quale la (OMISSIS) s.n.c. aveva avuto cognizione durante lo svolgimento del giudizio di prime cure), l’avvenuta notificazione dell’atto di appello presso il domicilio eletto dal precedente difensore costituito si sarebbe dovuta considerare inesistente, donde la declaratoria di inammissibilita’ del gravame. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la (OMISSIS) s.n.c., al quale ha resistito con controricorso il Condominio “(OMISSIS)”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullita’ della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2781/2014 e del procedimento per violazione degli articoli 170, 330 e 85 c.p.c., denunciando l’illegittimita’ della dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello pronunciata sul presupposto della ritenuta inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado siccome effettuata presso il domicilio del precedente difensore costituito in primo grado per conto dell’appellato Condominio, poi sostituto da altro difensore nel corso del medesimo grado giudizio, con elezione di un nuovo domicilio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullita’ dell’impugnata sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 156, 160, 170 e 330 c.p.c., lamentando la stessa illegittimita’ della pronuncia di inammissibilita’ del gravame siccome dichiarata nonostante l’appellato Condominio si fosse ritualmente costituito nel giudizio di secondo grado, cosi’ sanando il vizio di notificazione dell’atto di appello, che avrebbe dovuto, in ogni caso, essere qualificato come vizio di nullita’ e non di inesistenza.

3. Rileva il collegio che e’ fondato il secondo motivo del ricorso, il cui esame assume una valenza, sul piano della preliminarita’ logico-giuridica, preponderante rispetto al primo, derivando dalla sua fondatezza l’assorbimento di ogni altra questione.

In punto di fatto risulta incontestata la circostanza che il nuovo difensore del Condominio si era costituito – in sostituzione del precedente (e non in aggiunta) nel corso del giudizio di primo grado con comparsa di costituzione depositata in data 24 settembre 2008 (previa rinuncia fuori udienza del precedente difensore), con conferimento di relativa procura ed elezione di nuovo domicilio.

Tuttavia, e’ altrettanto pacifico che l’atto di appello, pur essendo stato notificato – ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, – presso il domicilio eletto dal precedente difensore del Condominio (costituito per esso al momento dell’introduzione del giudizio in primo grado), e’ stato ricevuto – e, quindi, conosciuto – dall’appellato Condominio, che si e’ costituito nel giudizio di secondo grado e che, oltre a formulare l’eccezione di inammissibilita’ del gravame, si e’ pure difeso sul merito del gravame (concludendo, all’esito del giudizio di appello, anche per il rigetto dell’impugnazione, come si evince dal foglio di precisazioni delle conclusioni allegato alla stessa sentenza della Corte di appello di Milano, qui impugnata).

Sulla base di questi indiscussi accertamenti fattuali, e’ da ritenersi palesemente degna di accoglimento la seconda censura proposta trovando univocamente applicazione il principio dell’operativita’ dell’intervenuta sanatoria del vizio della notificazione (riconducibile, invero, ad un’ipotesi idi nullita’ e non di inesistenza), avendo la notificazione dell’atto di appello – ancorche’ eseguita presso il domicilio designato dal precedente difensore, poi sostituito dal nuovo (con elezione di diverso domicilio) – raggiunto il suo scopo ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, essendosi il Condominio appellato ritualmente costituito nel giudizio di secondo grado, difendendosi anche nel merito.

Devono, al riguardo, ribadirsi i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (ai quali dovra’ uniformarsi il giudice di rinvio) secondo cui:

– per un verso, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica e’ affetta da semplice nullita’, con la conseguenza che e’ ritenersi nulla e non inesistente la notificazione dell’atto di appello effettuata come verificatosi nella fattispecie – presso il procuratore domiciliatario costituito nella prima fase del primo grado di giudizio, anziche’ presso il nuovo difensore che lo aveva sostituito in corso di causa (cfr. Cass., in modo specifico, n. 6470/2011, nonche’, in generale, Cass. n. 17555/2006 e Cass. n. 16759/2011);

– per altro verso, il luogo in cui la notificazione dell’atto di impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicche’ i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte destinataria dell’impugnazione (v. Cass. SU n. 14916/2016).

4. In definitiva, per le spiegate ragioni, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso con assorbimento del primo. Ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, oltre a conformarsi agli enunciati principi, provvedera’, anche a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.