Ai fini della notifica degli atti giudiziari, infatti, non possono ritenersi valide le notifiche agli indirizzi reperiti dall’elenco IPA o dai siti istituzionali.
Ciò nonostante, i contrasti giurisprudenziali ne rendono, per errore scusabile, la doverosa rimessione in termini.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 7170 del 22 ottobre 2019