Corte di Cassazione – Ordinanza n. 24160 del 27 settembre 2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21066-2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11 /04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.

RILEVATO CHE

per quello che e’ dato leggere nel ricorso, in data 5 giugno 2018, il giudice istruttore del Tribunale di Genova rilevava d’ufficio l’incompetenza per territorio nell’ambito di un giudizio per querela di falso ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), magistrato del Tribunale di Firenze, in riferimento a provvedimenti da questo emessi nell’ambito di un giudizio civile;

con ricorso per regolamento di competenza, notificato il 19 giugno 2018, Pierina (OMISSIS) impugnava l’ordinanza del Tribunale di Genova con la quale era stata rilevata la questione di incompetenza territoriale sensi dell’articolo 18 c.p.c., in favore del Tribunale di Firenze, rinviando la causa per consentire all’attrice di munirsi di nuovo difensore e per l’eventuale deposito di memorie, chiedendo di annullare l’ordinanza impugnata, ricorrendo la competenza del Tribunale di Genova. L’intimato non svolgeva attivita’ processuale in questa sede.

CONSIDERATO CHE

il regolamento di competenza e’ inammissibile perche’ proposto nei confronti di una ordinanza che difetta del carattere della definitivita’, mancando ogni elemento dal quale desumere, in termini di assoluta certezza e oggettiva inequivocita’, la idoneita’ della determinazione a risolvere definitivamente la questione di competenza;

trova applicazione il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziche’ con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a se’, e’ insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex articolo 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione, e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, cosi’ procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocita’ ed incontrovertibilita’, l’idoneita’ della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a se’, la suddetta questione” (Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01 e da ultimo, Cass. 7 marzo 2018, n. 5354). Nel caso di specie le parti non sono state invitate a precisare le conclusioni e nell’avvicendamento tra un giudice onorario ed un giudice togato, a causa della rinunzia al mandato del difensore di parte attrice e della richiesta di un rinvio al fine di consentire alla (OMISSIS) di munirsi di un nuovo difensore, il giudice istruttore, preso atto che la parte convenuta era un magistrato del medesimo ufficio giudiziario, rilevava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, ai sensi dell’articolo 18 c.p.c., in favore di quello di Firenze, senza definire il giudizio, e rinviava ad altra udienza per consentire all’attrice di munirsi di nuovo difensore e per l’eventuale deposito di memoria;

indipendentemente da cio’, il regolamento di competenza e’ inammissibile per totale violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 3, poiche’ non e’ dato comprendere gli elementi essenziali del giudizio di merito nell’ambito del quale sarebbe stata posta la questione di incompetenza, il ruolo del dottor (OMISSIS), verosimilmente giudice istruttore della causa, ma indicato nell’intestazione del ricorso come controparte nel giudizio, le ragioni della querela di falso, alla quale si accenna, i provvedimenti adottati dal giudice, il ruolo svolto dal dottor (OMISSIS), e le ragioni stesse dell’infondatezza della rilevata incompetenza territoriale del Tribunale di Genova;

questo a prescindere dal fatto che il ricorso e’ stato notificato a mezzo PEC al (OMISSIS) “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” a un indirizzo di posta elettronica che e’ quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del (OMISSIS), e’ stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non puo’ essere validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese poiche’ le parti intimate non hanno svolto attivita’ processuale in questa sede;

va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile. Nulla per le spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.