Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20683 del 28 giugno 2022

FATTO

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento, proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., e ha dichiarato la nullita’ della stessa, per invalidita’ del procedimento notificatorio della cartella esattoriale sottostante;

2. in particolare, il Tribunale ha giudicato non ritualmente eseguiti gli adempimenti previsti dall’articolo 140 c.p.c. norma di disciplina delle modalita’ di notificazione in caso di cd. “irreperibilita’ relativa” del destinatario; ha ritenuto che il vizio della notificazione dell’atto presupposto (id est: della cartella esattoriale) ridondasse nella nullita’ dell’intimazione;

3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a con due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, la societa’ (OMISSIS) s.r.l.;

4. l’INPS, anche nella qualita’ specificata in epigrafe, ha depositato procura speciale;

5. la societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

6. con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3- parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 617 c.p.c.;

7. assume la tardivita’ dell’azione, da qualificarsi (e implicitamente qualificata) come opposizione agli atti esecutivi, per essere stata la cartella esattoriale notificata il 6.8.2009 ed il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 31 marzo 2014;

8. con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60;

9. assume – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – la regolarita’ del procedimento notificatorio della cartella esattoriale; nel caso di specie, la notifica, a destinatario temporaneamente assente, effettuata prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, sarebbe stata compiuta nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme indicate in rubrica che non richiedevano, ratione temporis, l’affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale alla porta di abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;

10. per ragioni di ordine logico, va esaminato prioritariamente il secondo motivo;

11. le censure sono infondate;

12. l’esame degli atti prodotti conferma l’invalidita’ del procedimento notificatorio;

13. per effetto della pronuncia della Corte Cost. n. 258 del 2012, infatti, la notificazione della cartella esattoriale, nel caso di destinatario “relativamente” irreperibile, come nella specie, deve seguire il procedimento tracciato dall’articolo 140 c.p.c. (cfr. Cass. n. 33525 del 2019; Cass. n. 2683 del 2019; Cass. n. 25351 del 2020);

14. esso prevede, nell’ordine, il deposito dell’atto presso il Comune nel quale la notifica deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito di copia sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, la comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto da notificare, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o l’avvenuta decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata;

15. nel caso in esame, la notificazione e’ senz’altro viziata, perche’ l’affissione alla porta del destinatario (v. anche deduzioni a pag. 9 del ricorso) non risulta essere stata effettuata;

16. al vizio che consegue a tale omissione non e’ applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’, dalla ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale (v Corte Cost. n.258 del 2012 cit., punti 2. 4. 3., 4 cpv.). Per tale effetto, e’ necessario che la parte interessata fornisca la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova puo’ dirsi fornita solo con la produzione dell’avviso di accertamento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, sia esso munito dell’annotazione, da parte dell’agente postale, circa l’assenza di persone atte a ricevere la raccomandata medesima. L’avviso di ricevimento e’, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., consentendo esso la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilita’ del destinatario (v. in motiv. Cass. n. 31089 del 2021);

17. nel caso in esame, come osservato dai giudici di merito, l’avviso di ricevimento non reca alcuna sottoscrizione, timbro o indicazione di sorta da cui possa evincersi che lo stesso sia stato ritualmente posto nella sfera di conoscibilita’ del destinatario;

18. ne’ vale rilevare, secondo quanto assume la ricorrente, che la notificazione sia avvenuta prima della pronuncia della Corte costituzionale. Come gia’ affermato da questa Corte (Cass. n. 33610 del 2019): “Nel caso di dichiarazione di illegittimita’ costituzionale di una norma processuale, fin quando la validita’ ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub iudice, il rapporto processuale non puo’ considerarsi esaurito, sicche’, nel momento in cui viene in discussione la ritualita’ dell’atto, la valutazione della sua conformita’ alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimita’ costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto e’ stato compiuto “;

19. l’infondatezza del secondo motivo assorbe il primo che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, postula la regolarita’ della notificazione della cartella, qui esclusa;

20. il ricorso va, dunque, rigettato e le spese, in favore della parte controricorrente, vanno liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, con distrazione in favore degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), antistatari. Nulla deve provvedersi, quanto all’INPS, in difetto di sostanziale attivita’ difensiva;

21. sussistono, altresi’, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, in favore della controricorrente, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti indicati in parte motiva.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.