Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14429 del 6 maggio 2022

RILEVATO CHE

1. L’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unita’ immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, aveva notificato a (OMISSIS), avviso di accertamento catastale per la rideterminazione in aumento della classe di merito di un immobile di proprieta’ della medesima sito nella microzona (OMISSIS) – (OMISSIS), con conseguente aumento delle relative rendite catastali, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ed annullava l’atto impositivo per carenza di motivazione.

2. Avverso la statuizione d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, cui replica la ricorrente con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la “violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, della L. n. 241 del 1990, articolo 3, nonche’ delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali”, censurando la statuizione d’appello per avere erroneamente ritenuto l’atto impositivo nullo per difetto di motivazione.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce la “nullita’ ed illegittimita’ della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., ed in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, su espressa eccezione di inammissibilita’/illegittimita’ dell’appello”, per essere stato notificato a mezzo posta privata, peraltro in luogo diverso sia dallo studio professionale del difensore incaricato che dal domicilio eletto in primo grado.

3. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16 comma 2, articoli 17 e 20, nonche’ degli articoli 141, 149 e 170 c.p.c., e del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4, comma 1, lettera a), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la “illegittimita’ della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato l’inammissibilita’/illegittimita’ dell’appello avversario per nullita’/inesistenza della notifica” per essere stata effettuata a mezzo operatore di posta privata.

4. Con il terzo motivo censura la sentenza d’appello per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, e dell’articolo 92 c.p.c., deducendo la “illegittimita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti”.

5. Va preliminarmente esaminato, in quanto idoneo a risolvere il giudizio, il secondo motivo di ricorso incidentale che pone la questione, peraltro rilevabile d’ufficio, dell’inammissibilita’ del ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate che non e’ stata oggetto di decisione, neppure implicita, da parte dei giudici di appello nonostante la specifica eccezione sollevata dalla contribuente in quel grado di giudizio (Cass., Sez. U, n. 5456 del 2009 e n. 7381 del 2013, nonche’ Cass. n. 4619 del 2015 e n. 6138 del 2018).

6. Il motivo e’ fondato e va accolto alla stregua dei principi affermati in materia da questa Corte.

7. Al riguardo viene preliminarmente in rilievo quello espresso da Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019 che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al Decreto Legislativo n. 58 del 2011, la legittimita’ della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale ( (OMISSIS), poi (OMISSIS) s.p.a.) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la L. n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017. Cio’ in quanto, nel regime nazionale successivo alla Dir. unionale n. 2008/6/CE, e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – cosi’ come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017 – la riserva in via esclusiva a (OMISSIS) s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali e’ correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtu’ del quale la veridicita’ dell’apposizione della data mediante proprio timbro e’ presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacche’ la si riferisce all’attestazione di attivita’ compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019).

7.1. Successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, e’ prevista la possibilita’ per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, e’ nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”, e cio’ in quanto l’astratta compatibilita’ dell’attivita’ notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d’inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

8. Il citato principio si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che il ricorso d’appello e’ stato spedito per la notificazione il 4 febbraio 2017, ovvero in data antecedente a quella del 29 agosto 2017, di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, che non ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 299/2020, par. 9.1.)

9. La possibilita’ di sanatoria, ex articolo 156 c.p.c., della nullita’ della notificazione effettuata a mezzo operatore privato a seguito della costituzione della controparte, non esime pero’ dalla preventiva e necessaria verifica della tempestivita’ dell’impugnazione, che va accertata con riferimento non gia’ alla data di spedizione del plico, ma a quella di ricezione dell’atto, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata postale utilizzata dall’Ufficio per la notificazione dell’appello. E cio’ perche’ “La sanatoria della nullita’ della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestivita’ del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perche’ sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., Sez. u., 299/2020 cit.).

10. In senso analogo si e’ recentemente pronunciata anche la Sezione ordinaria che nella sentenza n. 25521 del 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4, e succ. modif., se pure e’ fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il Decreto Legislativo n. 58 del 2011, e quella portata a compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 5, comma 1, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validita’ per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, la’ dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilita’ dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali e’ riservate al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del Decreto Legislativo n. 58 del 2011, cosi’ come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017″.

11. S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che la parte appellata si sia costituita o meno in appello (giacche’, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, l’inammissibilita’ dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza e’ correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, e’ rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato – cfr. Cass., Sez. U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 4206 del 2020), la verifica relativa alla tempestivita’ o meno dell’appello (che va proposto, in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. articolo 327 c.p.c., nonche’ Cass. n. 33168 del 2018, e n. 30850 del 2019) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass., Sez. U., n. 18569 del 2016; Cass. n. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non gia’ – in ossequio al principio affermato dalle citate pronunce giurisprudenziali – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensi’ il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

12. Tale accertamento, verificabile anche d’ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass., Sez. U., n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestivita’ o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimita’), ha consentito nel caso di specie di accertare il mancato raggiungimento della prova della tempestivita’ dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilita’ dello stesso sotto il profilo della tardivita’, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 51, spettando l’onere della prova della tempestivita’ della notifica a chi propone l’azione, secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass., Sez. U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

13. Invero, dagli atti di causa risulta che la sentenza della CTP di Roma venne depositata il 4 luglio 2016, sicche’ il termine lungo di impugnazione, di cui all’articolo 327 c.p.c. (richiamato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 3, cui rinvia il medesimo D.Lgs., articolo 51, dettato in materia di “termini di impugnazione” delle sentenze delle commissioni tributarie), computata la sospensione feriale, andava a scadere il 4 febbraio 2017. L’appello dell’Agenzia delle entrate risulta pero’ consegnato alla contribuente appellata il 17 febbraio 2017, ovvero ben oltre la scadenza del termine perentorio di impugnazione, sicche’ lo stesso andava dichiarato inammissibile.

14. Dall’accoglimento del motivo in esame discende l’assorbimento degli altri motivi di ricorso incidentale e del motivo di ricorso principale. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., in quanto, a cagione della rilevata inammissibilita’ dell’appello, il processo in quel grado non poteva essere proseguito ed il giudizio deve ritenersi definito con la sentenza di primo grado (v. Cass. n. 20672 del 2015).

15. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

16. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri ed il motivo di ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.