Corte di Cassazione – Ordinanza n. 13855 del 22 maggio 2019

ORDINANZA

sul ricorso 28836-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

– I.N.P.S. (OMISSIS);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1349/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/07/2013 R.G.N. 1113/2011.

RILEVATO CHE

il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo rigetto’ l’opposizione di (OMISSIS) avverso l’intimazione di pagamento notificatagli il 25/3/2009, con la quale la (OMISSIS) spa gli aveva chiesto il versamento di Euro 4261,55 per contributi previdenziali dovuti all’Inps ed alla S.C.C.I. spa in relazione agli anni 2001 e 2002;

impugnata tale decisione dal (OMISSIS), la Corte d’appello di Palermo (sentenza del 23.7.2013), in riforma della gravata sentenza, ha annullato la predetta intimazione di pagamento ed ha dichiarato non dovuto l’importo preteso a titolo di contributi previdenziali; ha spiegato la Corte che dalla copia della relata di notifica della cartella esattoriale era emerso la radicale omissione delle indicazioni del mancato rinvenimento delle persone indicate dall’articolo 139 c.p.c. e del tentativo dell’ufficiale giudiziario di entrarvi in contatto, per cui la notifica era nulla e l’opposizione all’intimazione era, di conseguenza, esaminabile nel merito; al riguardo era fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata sin dal primo grado, atteso che a fronte dei crediti pretesi in relazione agli anni 2001 e 2002 l’intimazione di pagamento era stata notificata solo il 25.3.2009;

per la cassazione della sentenza ricorre la societa’ (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., Agente di Riscossione per la Provincia di Palermo, con due motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS), il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo; per l’Inps c’e’ solo procura difensiva in calce al ricorso principale notificato.

CONSIDERATO CHE

1. col primo motivo, proposto per violazione di norme di diritto, la ricorrente principale lamenta che la Corte territoriale e’ incorsa in errore nell’annullare l’intimazione di pagamento posta a fondamento della cartella regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge;

2. il motivo e’ inammissibile in quanto la ricorrente non indica le disposizioni di legge che la Corte di merito avrebbe a suo giudizio violato, ne’ le ragioni per le quali la Corte stessa sarebbe incorsa in errore nel pronunziare l’annullamento dell’intimazione di pagamento; egualmente non coglie nel segno la parte del motivo attraverso il quale ci si duole del fatto che la cartella esattoriale non sarebbe stata opposta nei termini, sia perche’ tale doglianza non supera il rilievo di fondo per cui i giudici d’appello hanno considerato ammissibile l’opposizione proprio in ragione del fatto che era stata ritenuta nulla la notifica della cartella, come tale inidonea a far decorrere i termini per l’impugnativa, sia perche’ la ricorrente non illustra in concreto i motivi per i quali l’opposizione avrebbe dovuto essere considerata intempestiva, non essendo a tal fine sufficiente l’apodittica affermazione che la notifica era stata regolarmente eseguita;

3. col secondo motivo la ricorrente ribadisce la regolarita’ della notifica della cartella impugnata, che era stata notificata a mani del portiere cosi’ come qualificatosi, nonche’ la legittimita’ della procedura di riscossione tramite il concessionario;

4. il motivo e’ infondato, atteso che si e’ gia’ avuta occasione di statuire (Cass. Sez. 5, n. 22151 del 27.9.2013) che “In caso di notifica nelle mani del portiere o, come nella specie, del vicino di casa, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullita’, e non l’inesistenza, della notificazione quando la relazione dell’ufficiale giudiziario ne sia priva”; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, mentre rimane assorbito il ricorso incidentale (sul mancato accoglimento degli altri motivi del gravame e sulla violazione dell’articolo 139 c.p.c., comma 4, in tema di notificazione), dal momento che lo stesso e’ stato proposto solo in via condizionata;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore di (OMISSIS) come da dispositivo, mentre non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Inps; ricorrono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di (OMISSIS) nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’Inps.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.