Corte di Cassazione – Ordinanza n. 19351 del 16 giugno 2022

RILEVATO CHE

– il giudizio trae origine dall’ opposizione proposta da (omissis) avverso il decreto di liquidazione del 28.04.2016 da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata per l’attività svolta quale consulente nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010;
– (omissis) dedusse la non congruità del compenso liquidato nonché l’omessa liquidazione del compenso del coadiutore;
– il Tribunale di Torre Annunziata accolse per quanto di ragione l’opposizione e liquidò al (omissis) l’ulteriore importo di € 29.063,15, in ragione del 50 % per aver svolto l’incarico con altro consulente;
– per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso (omissis) sulla base di due motivi;
– il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;
– in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RITENUTO CHE

– il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, all’indirizzo [email protected], che è l’indirizzo per la corrispondenza relativa all’attività legale, mentre l’indirizzo PEC per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 è invece [email protected] ;
– questa Corte ha affermato che, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, sicchè non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018);
– in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: “Il domicilio digitale previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, 3 Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 ud. 18 09 2019 conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile a seconda dei casi alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)” (cfr Cass. n. 3709 del 2019);
– poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale presso l’indirizzo pec risultante dal ReGIndE [email protected]

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo pec risultante dal ReGIndE [email protected] nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dalla presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 27/05/2022