Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6836 del 2 marzo 2022

PREMESSO CHE

1. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Sicilia abbia violato gli articoli 139 e 140 c.p.c., e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), con il ritenere rituale la notifica dell’atto impositivo posto a base della cartella impugnata malgrado che la stessa fosse stata effettuata non ex articoli 139 e 140 c.p.c., bensi’ ex articolo 60, lettera e), Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, avendo il messo notificatore solo attestato di aver proceduto ai sensi di quest’ultimo articolo “per irreperibilita’ della destinataria, di addetti alla casa, di portiere e di vicini di casa in quanto al sopra indicato indirizzo non vi e’ alcuna porta di abitazione” e senza dare conto delle ricerche compiute per verificare l’irreperibilita’ assoluta di essa ricorrente;

2. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

3. la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. il ricorso e’ fondato.

La contribuente lamenta che prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., il messo notificatore avrebbe dovuto svolgere e dar conto di aver svolto ricerche finalizzate a verificarne l’irreperibilita’ assoluta. Precisa di aver, fino dal 1999, sempre avuto la residenza in “(OMISSIS)” come da certificato rilasciato dal Comune di Messina e allegato al ricorso introduttivo.

E’ stato da questa Corte affermato che “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilita’, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, lettera e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perche’ trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6799 del 15/03/2017).

E’ stato altresi’ precisato che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune gia’ sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018).

E’ stato altresi’ detto che “In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilita’ assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), presuppone che nel Comune, gia’ sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia piu’ abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non e’ indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purche’ dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).

Nel caso di specie, l’attestazione del messo notificatore secondo cui in loco “non vi era alcuna porta di abitazione” non e’ sufficiente a far comprendere se sia stato giustificato il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata;

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata;

4. la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia per la verifica, alla luce dei principi sopra enunciati, della ritualita’ della notifica in contestazione;

5. il giudice del rinvio dovra’ anche liquidare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.