Corte di Cassazione – Sentenza n. 30637 del 18 ottobre 2022

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado di accertamento del diritto di (omissis) alla pensione di vecchiaia presso la gestione separata Inps a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, e cioè dall’1/9/2006 (e non da quello di
presentazione della domanda amministrativa, del 21/09/2011), nonché al supplemento di pensione, con decorrenza dall’1/10/2011.
2. La Corte ha esposto che la clausola di salvaguardia di cui alla legge nr. 243 del 2004 stabiliva il diritto del lavoratore, che avesse maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità, di mantenere il diritto alla pensione secondo la previgente normativa; che, nella specie, l’appellata, avendo
maturato alla data dell’1/9/2006 i requisiti pensionistici (57 anni e 5 anni di contribuzione), aveva diritto all’accesso alla pensione secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge nr. 241 dei 2004 e che, pertanto, in applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge nr. 155 del 1981, la pensione di vecchiaia a carico del FPLD (Fondo Pensioni lavoratori Dipendenti) e delle gestioni speciali doveva decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato aveva compiuto l’età pensionabile.
3. Secondo la Corte, non era fondata la tesi dell’Inps secondo cui avendo l’appellata esercitato anche il proprio diritto al computo, nella gestione separata, dei contributi versati nell’AGO, la decorrenza del trattamento pensionistico andava posta al primo giorno del mese successivo alla domanda con la quale era stata chiesta la liquidazione della pensione sulla base dei contributi versati nel FPLD.
4. Con riferimento alla richiesta di liquidazione del supplemento, i Giudici hanno rilevato che, decorrendo la pensione della (omissis) dall’1.9.2006, sussisteva, altresì, il diritto del supplemento ex art. 7 della legge nr. 155 del 1981 dal 21/09/2011, decorso il periodo normativamente stabilito.
5. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi, cui resiste la parte privata con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per decorso del termine di cui all’art. 327 cod.proc.civ.
6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. L’Inps denuncia violazione dell’art. 3 D.M. nr. 282 del 1996, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, commi 26 e ss, della legge nr. 335 del 1995.
9. L’istituto censura l’affermazione della Corte territoriale che ha riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell’età pensionabile.
10. Osserva che la Corte di appello, nell’applicare l’art 6 della legge nr. 155 del 1981, non avrebbe tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto, con domanda del 14/09/2011, la controricorrente aveva presentato la richiesta, ex art 3 DM nr. 282 del 1996, di computo della contribuzione
posseduta presso FPLD. Osserva che, in base a detta norma, il titolare poteva scegliere se avvalersi di tale contribuzione e, dunque, non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e, conseguentemente, la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa; né la parte privata avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza precedente alla domanda, di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo a far data dall’effettivo esercizio da parte dell’assicurato della facoltà di ottenerne il computo nella suddetta gestione.
11. Con il secondo motivo, l’istituto denuncia violazione dell’art. 7 della legge 23 aprile 1981 nr. 55.
12. L’istituto reputa non corretta la decorrenza fissata dalla Corte di appello, in relazione al supplemento di pensione, ove si accerti la fondatezza del primo motivo, poiché l’art. 7 citato stabilisce che «La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l’età pensionabile».

13. In via preliminare, occorre, tuttavia, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per decorso del termine di cui all’art. 327 cod.proc.civ.
14. La stessa è fondata.
15. Risultano pacifici i fatti di causa. La sentenza di appello è stata pubblicata il 22 marzo 2016 ed è stata notificata il 22 aprile 2016.
16. L’ Istituto ha consegnato il ricorso in cassazione all’ufficiale giudiziario, per la notifica, il 21 giugno 2016, ultimo giorno utile.
17. La relazione di notifica, tuttavia, indica, quale indirizzo, «Milano, (omissis), nr.7» e non quello esatto di «Milano, (omissis), nr.3». Il plico è stato dunque restituito al mittente in quanto il destinatario era «sconosciuto in (omissis) nr. 7».
18. L’INPS, appreso l’esito negativo della notifica, ha riattivato il procedimento notificatorio ed effettuato la notifica del ricorso il 19 luglio 2016.
19. Osserva il Collegio che la notifica, perfezionatasi successivamente al termine di impugnazione ex art. 327 cod.proc.civ., è invalida perchè tardiva: la ripresa del procedimento notificatorio non è giustificata da «ragioni non imputabili» al notificante.
20. L’indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione (v. Cass. nr. 40724 del 2021 sulla scia di Cass., sez.un., nr. 7607 del 2010 e successive conformi; v. ancora, successivamente, Cass. nr. 21037 del 2016) senza possibilità di una sua
rinnovazione.
21. L’errore – che lo stesso istituto, nella memoria difensiva attribuisce ad un lapsus calami – è, infatti, addebitabile esclusivamente alla responsabilità dell’Inps giacché «l’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante» (v., Cass. nr. 40724 del 2021 e altre supra citate).

22. Difettano, dunque, i presupposti per l’operatività del meccanismo di riattivazione del procedimento notificatorio, quale delineato dalle sezioni unite di questa Corte (v. Cass.,sez. un., nr.14594 del 2016 e successive conformi) per il caso di notifica non andata a buon fine, poiché la ripresa del procedimento (per la notifica) presuppone la «non imputabilità dell’errore» che ha dato luogo alla mancata notifica dell’atto.
23. Ne consegue l’inammissibilità dell’odierno ricorso perché intempestivo.
24. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13,
comma 1-bis, se dovuto.