Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26846 del 4 ottobre 2021

PREMESSO CHE:

La societa’ (OMISSIS) s.a.s. ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento n. 792/2019, che ha accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Fragneto Monforte e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Benevento, ha rigettato l’opposizione fatta valere dalla ricorrente contro una cartella di pagamento relativa al verbale di accertamento di una infrazione del codice della strada.

Il Comune di Fragneto Monforte resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversa; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il motivo e’ inammissibile in quanto, nel lamentare il mancato rispetto dell’articolo 342 c.p.c., per il quale l’appello “si propone con citazione”, non considera che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, l’opposizione a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada si propone con ricorso e la medesima forma deve rivestire l’atto di appello (cfr., da ultimo, Cass. n. 9847/2020).

2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli articoli 138, 139, 145 e 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il motivo e’ manifestamente infondato. La ricorrente, nel lamentare che il giudice d’appello abbia ritenuto ammissibile il deposito del verbale di accertamento quando era ormai decorso il termine di dieci giorni stabilito dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 7, non considera che il termine e’ ritenuto ordinatorio e non perentorio dalla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 15887/2019).

Quanto alla nullita’ della notificazione del medesimo verbale di accertamento, in quanto effettuata a persona “dipendente” della societa’ e non al legale rappresentante senza l’invio della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 6 (comma inserito dal Decreto Legge n. 248 del 2007, convertito dalla L. n. 31 del 2008), il vizio non sussiste essendo stato rispettato il dettato dell’articolo 145 c.p.c..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la raccomandata e’ prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma “nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex articolo 145 c.p.c., (il destinatario) va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioe’, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede” (Cass. n. 9878/2020).

II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto.