Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7998 del 11 marzo 2022

RILEVATO CHE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso sentenza del Tribunale di Roma di riforma parziale di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a cartella esattoriale.

2. Roma capitale si e’ costituita con controricorso.

3. L’Agenzia delle Entrate e’ rimasta intimata.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con due motivi di ricorso si deduce la violazione degli articoli 100, 112, 139 e 615 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, articolo 7, e la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “Il ricorso appare manifestamente fondato in quanto la cartolina recava l’attestazione della consegna al portiere e il perfezionamento della notifica necessitava dell’invio della raccomandata. Il secondo motivo sulle spese e’ assorbito dall’accoglimento del primo”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

In particolare, il collegio intende dare continuita’ al seguente principio di diritto: “In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 6, introdotto dal Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 2 quater, convertito in L. n. 31 del 2008, – applicabile ratione temporis alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione – la notificazione e’ nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne da’ notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata”. (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 19730 del 2016; Sez. 3, Sent. n. 21725 del 2012).

4. Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo.

5. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

6. Al giudice del rinvio e’ demandata altresi’ la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.