Notifica atto a mezzo PEC a casella mail ordinaria – nullità, non inesistenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15345 del 31 maggio 2023 ha confermato un principio già affermato in passato, secondo cui la notifica telematica eseguita presso una casella di posta ordinaria è nulla, non inesistente.

La nullità di tale notifica è dovuta al fatto che la casella di posta ordinaria non è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che è l’unico indirizzo riconosciuto dall’ordinamento giuridico per le notifiche telematiche.

Infatti, la PEC garantisce la ricezione certa e l’integrità dell’atto da notificare, elementi essenziali per la validità della notifica stessa.

La Corte ha ritenuto che la notifica telematica presso una casella di posta ordinaria non possa essere assimilata alla notifica eseguita presso un indirizzo PEC di persona diversa dal destinatario, che è stata ritenuta nulla ma sanabile se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto.

Infatti, nel caso di notifica presso una casella di posta ordinaria, non è possibile sapere con certezza se l’atto sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario.

Pertanto, la Corte ha confermato la nullità della notifica telematica presso una casella di posta ordinaria, anche se è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica del mittente.

Nel caso specifico, la Corte ha rigettato il ricorso della ricorrente, che aveva eccepito l’improcedibilità dell’appello per la nullità della notifica del ricorso in appello, eseguito presso la sua casella di posta ordinaria.

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