Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26201 del 8 settembre 2023

RILEVATO CHE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rigettava l’originario ricorso proposto da (OMISSIS) contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta (OMISSIS).

Osservava la CTR: “il comportamento assunto dal contribuente in sede amministrativa, ovvero fino all’emissione dell’impugnato avviso di accertamento, assume carattere dirompente ai fini della decisione della controversia. Infatti, come denunciato dall’Agenzia delle Entrate, il comportamento omissivo e non collaborativo del contribuente nel non aver depositato i libri e la documentazione contabile richiesti, nel non presentarsi ai diversi inviti formulati dall’Amministrazione procedente, non ha consentito alla stessa di potere esaminare concretamente la posizione contabile-fiscale in fase di accertamento. Anche la produzione postuma di quanto in precedenza formalmente richiesto, non consente, neanche in questa fase contenziosa, all’Ufficio Finanziario di esaminare quanto richiesto e non prodotto per esclusiva causa del contribuente”. Rilevava, inoltre, la tassativita’ della previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, secondo cui i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 17, articoli 170 e 330 c.p.c., per non avere la CTR rilevato, nonostante la specifica eccezione formulata dal contribuente, la nullita’ della notifica del ricorso in appello, in quanto effettuata presso l’indirizzo di residenza del destinatario e non presso il domicilio eletto.

Il motivo e’ infondato.

Giova premettere che l’inesistenza della notificazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 31085 del 2022).

Va poi rilevato che la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullita’ della notifica. In tal caso deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullita’ deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’articolo 156 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 10500 del 2018).

Sulla base di tali principi, nel caso di specie la nullita’ della notifica del ricorso in appello, effettuata presso l’indirizzo di residenza del destinatario e non presso il domicilio eletto, risulta sanata dalla costituzione del contribuente.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57, per non avere la CTR rilevato d’ufficio la novita’ della questione dedotta dall’Agenzia delle entrate solo in grado di appello relativa alla inutilizzabilita’ della documentazione contabile richiesta in fase non contenziosa e prodotta dal contribuente soltanto in giudizio.

Il motivo e’ infondato, posto che l’omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa e’ sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio (Cass. n. 22745 del 2016); l’inutilizzabilita’ dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio opera anche in assenza di eccezione dell’Amministrazione finanziaria, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d’ufficio (Cass. n. 3442 del 2021).

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32 e dell’articolo 24 Cost., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene il ricorrente che l’Agenzia delle entrate ne’ nella richiesta di documenti, ne’ nelle successive fasi del procedimento precontenzioso aveva informato il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che potevano ricollegarsi alla mancata esibizione dei documenti, di modo che nessuna preclusione di ordine processuale poteva nella specie operare. La CTR, omettendo di prendere in considerazione la documentazione contabile prodotta in giudizio dal contribuente, aveva altresi’ omesso di esaminare i fatti storici decisivi da essa rappresentati.

Il motivo e’ fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilita’ della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione finanziaria, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. n. 7011 del 2018), in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 Cost. e con il principio di capacita’ contributiva di cui all’articolo 53 Cost. (Cass. n. 16548 del 2018).

Orbene, dalla documentazione (invito al contraddittorio e atti relativi alla successiva attivita’ procedimentale) riprodotta nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, non emerge che l’Agenzia delle entrate abbia formulato nei confronti del contribuente l’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza alla richiesta di documenti.

4. Di tale circostanza non ha tenuto conto la sentenza impugnata, la quale deve essere dunque sul punto cassata. Conseguentemente la causa va rimessa dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.