CTP Roma – Sentenza n. 25911 del 30 settembre 2017

 

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. xxx, in relazione alla quale asserisce di esserne venuta a conoscenza solo attraverso l’acquisizione della relativa visura inerente all’estratto di ruolo presso il Concessionario della riscossione, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per mancato versamento IVA, oltre sanzioni ed interessi, periodo di imposta 2011, a seguito di controllo automatizzato.
La difesa della contribuente, in dettaglio, ha eccepito l’omessa notifica della cartella di pagamento, l’invalidità del ruolo sottostante per omessa sottoscrizione da parte di funzionario in possesso della qualifica dirigenziale o, comunque, correttamente delegato, nonché il difetto dell’avviso bonario preventivo.
In data 15.11.2017 ha depositato una memoria illustrativa in cui ha ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo, replicando le controdeduzioni avversarie ed allegando giurisprudenza favorevole.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 03.11.2017, in cui ha chiesto il rigetto del gravame.
Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.
In merito alla questione demandata alla cognizione del Collegio, preme rilevare, in primo luogo, che l’Amministrazione resistente non ha depositato idonea documentazione dalla quale si possa evincere con certezza che la cartella di pagamento impugnata sia stata correttamente ed effettivamente notificata alla società ricorrente in data 16.06.2015, mediante posta elettronica certificata, come sostenuto nella comparsa di costituzione. In tale prospettiva, giova evidenziare, da un lato, che la pec è stata rivolta ad un indirizzo di posta elettronica che non appare riconducibile alla ricorrente, come risulta dalla visura presso la CCIAA di Roma depositata da parte attrice e non contestata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex multis, Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014), dall’altro, che il primo messaggio di avvenuta accettazione è stato generato da un gestore diverso da quello che ha prodotto il secondo messaggio di avvenuta consegna. Oltre ai descritti vizi del procedimento di notificazione, già di per sé decisivi ed assorbenti, merita sottolineare, in secondo luogo, che l’Ente convenuto non ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalle norme che disciplinano la notifica a mezzo pec, necessaria per dimostrare compiutamente l’avvenuta regolare notifica della cartella, né ha provato di avere inviato effettivamente un documento informatico in possesso delle precise ed ineludibili specifiche tecniche fissate dalle norme di attuazione in materia, quindi l’originale della cartella, come tale immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza (ex multis, CTR Campania, nr. 9464/11/2017, CTP Parma, nr. 462/07/14, CTP Milano, nr. 6087/06/14 e nr. 1023/01/2017, CTP Roma, nr. 1715/13/2017, CTP Reggio Emilia, nr. 204/01/2017); al riguardo, la Sezione formula espresso ed integrale rinvio alle puntuali argomentazioni esplicitate da parte attrice nella memoria illustrativa in precedenza richiamata, anche in questo caso non contestate dall’Amministrazione resistente, condividendole integralmente, senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis, Cassazione, SS.UU., m. 642 del 2015).
L’accoglimento della prima eccezione concernente l’omessa notifica della cartella, esime la Sezione dalla disamina degli altri motivi di gravame, i quali si considerano assorbiti.
Le difficoltà interpretative inerenti alla complessa normativa di riferimento in materia, nonché l’oscillazione ed il mutamento della giurisprudenza, giustificano l’integrale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 15, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.