Decreto n. 58 del 8 febbraio 2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58
Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione. (22G00067)(GU n.130 del 6-6-2022)

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dall'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, e come altresi' modificato dal decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di rendere piu' semplice,
efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica
amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri
per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale
per le notifiche, il cui sviluppo e' affidato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri alla societa' di cui all'articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale si
avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente
di proprieta' del suddetto fornitore;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni, recante
la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli
atti della pubblica amministrazione e delle sue modalita' di
funzionamento e, in particolare, l'articolo 26, comma 15;
Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari, in particolare gli articoli 7, 8, 9
e 14;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione, e, in particolare
l'articolo 8, comma 2;
Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, concernente modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
Vittorio Colao pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1°
aprile 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta
del 18 novembre 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 107 del 19 gennaio 2022;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 369 del 14 ottobre
2021;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del
recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi
articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi articolo 26, comma 6, del
medesimo decreto-legge.
b) «app IO»: il punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) «avviso di cortesia»: l'avviso in modalita' informatica,
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione,
inviato dal gestore della piattaforma, ai sensi dell'articolo 26,
commi 5-bis, 6 e 7, del decreto-legge n. 76 del 2020, come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
d) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «CIE»: il documento d'identita' munito di elementi per
l'identificazione fisica del titolare, di cui all'articolo 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
g) «domicilio digitale di piattaforma»: l'indirizo di posta
elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione delle
notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite
piattaforma, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera c), del
decreto-legge;
h) «domicilio digitale speciale»: l'indirizzo di posta
elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
4-quinquies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 o di altre
disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o
affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione, di cui
all'articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto-legge;
i) «domicilio digitale generale»: l'indirizzo di posta
elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato inserito in uno degli elenchi di cui agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall'articolo 26,
comma 5, lettera a), del decreto-legge;
l) «funzionario incaricato»: il soggetto che per primo accede
alla piattaforma per conto del mittente al fine predisporre le
condizioni iniziali per l'impiego del sistema;
m) «funzionari autorizzati»: i soggetti autorizzati ad operare
sulla piattaforma per conto del mittente, ivi incluso il funzionario
incaricato;
n) «gestore della piattaforma»: la societa' di cui all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
o) «livello di sicurezza significativo»: il livello di garanzia
previsto dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
e dal Regolamento di esecuzione della Commissione 8 settembre 2015,
n. 2015/1502, «relativo alla definizione delle specifiche e procedure
tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di
identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3,
del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno»:
p) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall'articolo 26,
comma 2, lettera c), del decreto-legge;
q) «recapito digitale»: il canale di comunicazione, diverso dal
domicilio digitale, indicato dal destinatario ai fini del ricevimento
degli avvisi di cortesia;
r) «SPID»: il Sitema Pubblico di Identita' Digitale, disciplinato
dall'articolo 64 del CAD.
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma
15, del decreto-legge, disciplina le modalita' di funzionamento della
piattaforma digitale per le notifiche prevista dall'articolo 1, comma
402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 3

Infrastruttura tecnologica, piano dei test per la verifica del
corretto funzionamento e malfunzionamenti

1. Il gestore della piattaforma sviluppa l'infrastruttura
tecnologica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma
15, lettera a), del decreto-legge.
2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della piattaforma
verifica il corretto funzionamento della stessa piattaforma tramite
lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la
totalita' dei casi d'uso e delle funzionalita' assegnate alla
piattaforma dal decreto-legge e dal presente decreto attuativo.
3. L'operativita' della piattaforma e' monitorata da metriche di
successo e fallimento delle operazioni eseguite, individuate nel
manuale operativo pubblicato sul sito web del gestore della
piattaforma e redatto dallo stesso gestore, d'intesa con il
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.
4. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti
gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema
con le modalita' di cui al comma 3, che rendono impossibile l'inoltro
telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici
destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato,
l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli
stessi documenti informatici, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 26, comma 13, del decreto-legge.
5. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito
istituzionale della stessa piattaforma, nonche' mediante
comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti. Con le stesse
modalita' il gestore della piattaforma comunica il ripristino della
funzionalita' della stessa piattaforma.
6. Il gestore della piattaforma rende disponibili sulla piattaforma
le attestazioni di cui all'articolo 26, comma 11, lettere f) e g),
del decreto-legge, con le modalita' di cui all'articolo 12 del
presente decreto, dando specificatamente atto del periodo intercorso
tra il malfunzionamento e il ripristino delle sue funzionalita'.
7. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e
provvede al suo aggiornamento tecnologico.
Art. 4

Adesione dei mittenti alla piattaforma

1. I mittenti accedono alla piattaforma tramite SPID di livello di
sicurezza almeno significativo o CIE del funzionario incaricato di
curare le attivita' istruttorie preliminari all'adesione alla
piattaforma.
2. Il funzionario incaricato compila il modulo di adesione, con il
quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, reso
disponibile sulla piattaforma.
3. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale del
mittente, risultante dall'indice dei domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, il modulo di
adesione compilato ai sensi del comma 2. Il mittente restituisce il
modulo di adesione, sottoscritto con firma digitale del dirigente
competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.
4. I mittenti, perfezionato il procedimento di adesione, accedono
alla piattaforma a mezzo SPID di livello di sicurezza almeno
significativo o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi
identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione.
Art. 5

Accesso dei destinatari alla piattaforma

1. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene
con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge.
2. Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o
CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti
delegati con le modalita' di cui all'articolo 9. Il gestore della
piattaforma verifica la qualita' di legale rappresentante
dell'utente, inibendo l'accesso in caso di riscontro negativo,
mediante accesso al Registro delle Imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580 e al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 gestito da InfoCamere ScpA, ovvero, nel caso di
enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non
tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso
alle base dati dell'Agenzia dell'entrate in grado di restituire tale
evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante
la qualita' di legale rappresentante e sottoscritta con firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso
dichiarante.
3. I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di
piattaforma o piu' domicili digitali di piattaforma diversificati in
relazione ai vari mittenti, con le modalita' indicate nel manuale
operativo di cui all'articolo 3, comma 3. Al destinatario e'
consentito altresi' di indicare un recapito digitale tra quelli
supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia.
Il sistema verifica la correttezza di domicilio e recapito digitale
attraverso la predisposizione di una funzionalita' di conferma da
parte del destinatario.
Art. 6

Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da
parte del mittente

1. Il mittente rende disponibile il documento oggetto di notifica
caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal
CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche
predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale
operativo di cui all'articolo 3, comma 3, comprensive anche del
ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API).
2. Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice
fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico
e comunica automaticamente i relativi dati al gestore della
piattaforma. Il mittente e' tenuto altresi' a precisare se l'atto da
notificare riguardi o meno l'attivita' imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta dal destinatario.
3. Il gestore della piattaforma, ove necessario, risale
automaticamente al domicilio digitale generale, di cui all'articolo
26, comma 5, lettera a), del decreto-legge.
4. Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione sono
conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma
attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica) al
documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali allegati. 5.
Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione non sono
invece conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma
comunica al mittente l'impossibilita' di procedere alla notificazione
ed elimina automaticamente i documenti caricati.
Art. 7

Spedizione digitale

1. Il gestore della piattaforma esegue la notificazione presso il
domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In
mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso
risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la
notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario.
Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo
stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la spedizione
digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del
destinatario rilevato al momento dell'invio.
2. Il gestore della piattaforma effettua il secondo tentativo di
cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge, solo dopo avere
verificato che tutti i domicili digitali del destinatario, previsti
al comma 5 del suddetto decreto-legge, risultano saturi, non validi o
non attivi. Il secondo tentativo di consegna viene effettuato presso
ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non
attivi decorsi almeno sette giorni da quando il sistema ha rilevato
la condizione di saturazione, di non validita' o di non attivita' che
impedisce la ricezione di nuove notificazioni. Se all'atto del
secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma e' stato nel
frattempo modificato dal destinatario, il gestore esegue la
notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo.
3. Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il
servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non
validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di
consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita
area riservata, per ciascun destinatario della notificazione,
l'avviso di mancato recapito del messaggio, di cui all'articolo 26,
comma 6, del decreto-legge, con cui vengono indicate le ragioni della
mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato
elettronico e le modalita' di acquisizione del documento informatico
oggetto di notificazione. Il gestore della piattaforma, inoltre, da'
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo
di lettera raccomandata.
Art. 8

Consultazione degli atti da parte del destinatario

1. Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma
di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto
di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di
visualizzare: il mittente, la data e l'ora di messa a disposizione
dell'atto sulla piattaforma, l'atto notificato, lo storico del
processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di
mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica
(IUN).
2. Il destinatario puo' scaricare e inviare a terzi la copia del
documento, tramite l'apposita funzionalita' messa a disposizione dal
gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte
dal sistema operativo sottostante.
3. Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il
destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto
oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale
certificato validamente opponibile a terzi.
4. La notificazione si perfeziona ai sensi dell'articolo 26, comma
9, del decreto-legge.
Art. 9

Delega per l'accesso alla piattaforma

1. I destinatari, attraverso una specifica funzionalita' della
piattaforma, nonche' attraverso il sistema di cui all'art. 64-ter del
CAD, possono conferire ai soggetti delegati, indicati all'articolo
26, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il potere di accedere
alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro
conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle
amministrazioni.
2. La delega conferita attraverso una specifica funzionalita' della
piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del soggetto
delegato, e puo' essere conferita per tutti o anche soltanto per
alcuni specifici mittenti. La piattaforma elabora un codice di
accettazione che il delegante comunica al delegato.
3. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa visione
della proposta di delega, procede alla sua accettazione, inserendo
sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.
4. La piattaforma consente al destinatario di revocare in ogni
tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La
piattaforma consente altresi' al delegato di rinunciare in ogni tempo
alla delega, informando automaticamente il delegante.
5. La piattaforma invia al destinatario, con periodicita' mensile,
un promemoria delle deleghe attive, e consente altresi' allo stesso
di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto sulla
piattaforma.
6. La funzionalita' di conferimento della delega, di cui ai commi
precedenti, viene utilizzata anche nei casi in cui il legale
rappresentante dell'ente giuridico destinatario ovvero delegato
intenda conferire il potere di accedere alla piattaforma ad uno o
piu' dipendenti del medesimo ente. In tal caso, la piattaforma
consente di circoscrivere la delega in relazione ad uno o piu'
mittenti, non e' richiesta accettazione da parte del delegato e non
e' prevista la possibilita' di rinuncia.
Art. 10

Notificazione in forma analogica

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge,
l'avviso di avvenuta ricezione, in formato cartaceo e in busta
chiusa, viene notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della
piattaforma.
2. L'avviso di avvenuta ricezione indica il mittente,
l'identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalita' con
le quali e' possibile accedere alla piattaforma, nonche' le modalita'
attraverso cui il destinatario puo' ottenere la copia cartacea degli
atti oggetto di notificazione.
3. Al fine di consentire l'estrazione della copia analogica del
documento anche da parte dei destinatari privi di SPID o CIE,
l'avviso di avvenuta ricezione indica anche le modalita' di accesso
digitale semplificato all'atto notificato, attraverso link, bar code,
QR code o altra tecnologia equivalente. L'accesso semplificato puo'
essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso
temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di avvenuta
ricezione.
4. Al destinatario e' sempre consentito di rivolgersi al fornitore
del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, affinche' quest'ultimo gli consenta di
estrarre copia analogica del documento informatico disponibile sulla
piattaforma, tramite l'accesso semplificato di cui al comma 3. Con le
stesse modalita' di cui al periodo precedente, al destinatario e'
sempre consentito ottenere copia analogica delle attestazioni di cui
all'articolo 12.
5. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7, sesto periodo, del
decreto-legge, il destinatario puo' acquisire copia dell'avviso di
avvenuta ricezione tramite il fornitore del servizio universale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
fornendo le generalita' e il codice fiscale.
6. Il gestore della piattaforma invia all'addetto al recapito
postale le generalita', il codice fiscale e l'indirizzo fisico del
destinatario nonche' il codice IUN. La piattaforma riceve
dall'addetto al recapito postale i dati sullo stato della
notificazione.
7. L'addetto al recapito postale comunica al gestore della
piattaforma l'esito degli accertamenti di cui all'art. 26, comma 7,
quarto periodo, del decreto-legge, mediante interfacce di servizio
informatiche (API).
8. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 12, del
decreto-legge, l'addetto al recapito postale inoltra alla
piattaforma, mediante interfacce di servizio informatiche (API), la
copia digitale conforme all'originale dell'avviso di avvenuta
ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione
effettuata in forma analogica. Il gestore della piattaforma conserva
tali documenti in formato digitale e rilascia le attestazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera h). La versione cartacea di tali
documenti viene conservata dall'addetto al recapito postale.
Art. 11

Avviso di cortesia

1. Il gestore della piattaforma invia ai destinatari un avviso di
cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni
dell'avviso di avvenuta ricezione, nei casi previsti dall'articolo
26, comma 5-bis, 6, e 7 del decreto-legge.
2. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il
punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD. Gli utenti di
app IO, che risultino avere attivato il servizio di messaggistica,
ricevono un messaggio che consente di abilitare il servizio di
messaggistica anche per la ricezione degli avvisi di cortesia di cui
al presente articolo.
Art. 12

Attestazioni del gestore della piattaforma

1. Il gestore della piattaforma rilascia, con valore legale
opponibile ai terzi, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del
decreto-legge, le attestazioni relative:
a) alla data e ora di messa a disposizione dei documenti
informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, con
indicazione della sequenza crittografica (hash) identificativa di
ciascun documento associato allo IUN;
b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data e ora
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD o che sia stato
eletto ai sensi dell'articolo 26, comma 5, lettere b) o c), del
decreto legge;
c) alla data e ora di invio e di consegna al destinatario
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla data
di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta
elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data e ora in cui il gestore della piattaforma ha reso
disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge;
e) alla data e ora in cui il destinatario ha avuto accesso al
documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma;
g) alla data e ora di ripristino delle funzionalita' della
piattaforma;
h) alla conformita' all'originale della copia informatica
dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla
notificazione effettuata con le modalita' di cui all'articolo 26,
comma 7, del decreto-legge.
2. Il documento contenente le attestazioni di cui al comma 1, viene
generato e marcato temporalmente dal sistema. Il gestore della
piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee a garantirne
l'autenticita' l'integrita' e l'immodificabilita' Le attestazioni
sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte dei mittenti,
destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti, anche mediante
interfacce di servizio informatiche (API).
Art. 13

Obblighi e responsabilita'

1. I mittenti rimangono responsabili del contenuto degli atti
notificati tramite la piattaforma, nonche' delle informazioni fornite
al gestore della stessa.
2. Il gestore della piattaforma e' responsabile del corretto
funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e
delle attivita' direttamente effettuate, fatte salve le
responsabilita' dell'operatore postale ovvero del gestore del
fornitore del servizio universale per le attivita' di rispettiva
competenza.
Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per
l'invio al gestore della piattaforma degli atti da notificare,
nonche' per la trasmissione e conservazione degli stessi. I mittenti
possono trattare tramite la piattaforma anche particolari categorie
di dati personali e giudiziari ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 9, comma 1, e 10 del Regolamento (UE) 679/2016.
2. Il gestore della piattaforma e' titolare del trattamento dei
dati necessari all'accesso alla piattaforma a mezzo SPID o CIE da
parte dei destinatari, dei dati necessari per l'adesione e l'accesso
dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni
attivita' strumentale all'utilizzo della piattaforma stessa, ivi
inclusa l'acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche.
3. Il gestore della piattaforma agisce per conto dei mittenti, in
qualita' di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28
del Regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di
cui al comma 2 e necessari alla gestione del servizio di
notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e degli avvisi di
pagamento tramite la piattaforma.
4. L'addetto al recapito postale agisce come titolare del
trattamento per l'espletamento delle funzioni a lui affidate ai fini
della fornitura del servizio di spedizione degli atti da notificare
in modalita' analogica.
5. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, agisce come responsabile
del trattamento per lo sviluppo della piattaforma anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente.
6. Al fine di assicurare ai destinatari l'accessibilita' di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni e dei relativi documenti
informatici oggetto di notificazione, il gestore della piattaforma
conserva i dati relativi per il tempo previsto dall'articolo 15.
7. Il gestore della piattaforma implementa misure di sicurezza
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi delle persone fisiche.
8. Il gestore della piattaforma effettua, prima dell'inizio
dell'attivita' di trattamento, la valutazione di impatto ai sensi
dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 679/2016 e consulta il Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 dello
stesso Regolamento. Nella valutazione di impatto sono indicate tra
l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, nonche' le eventuali misure
poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
9. Il gestore della piattaforma, previa aggregazione, puo'
utilizzare i dati acquisiti per finalita' di miglioramento dei
servizi erogati, nonche' per lo sviluppo della piattaforma e la
valorizzazione del patrimonio aziendale.
Art. 15

Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla
piattaforma

1. Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle
attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci anni dalla data del
perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD.
2. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili
sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di
perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza
e' espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione.
3. Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e
agli atti di cui ha la disponibilita', per i periodi rispettivamente
previsti dai commi 1 e 2, a mittenti e destinatari interessati,
inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o
CIE.
Art. 16

Tavolo di monitoraggio

1. Al fine di procedere alla verifica e al monitoraggio in ordine
al funzionamento della piattaforma e al suo effettivo utilizzo da
parte delle amministrazioni e' istituito, presso il Dipartimento per
la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un apposito tavolo di monitoraggio al quale partecipano
rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, nonche' del
soggetto gestore della piattaforma.
2. Ai componenti del tavolo di monitoraggio non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di
spese e dalla loro partecipazione allo stesso tavolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 febbraio 2022

Il Ministro: Colao
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 686