Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3984 del 08 febbraio 2022

RILEVATO CHE

1. (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, della sentenza n. 191/2018 della CTR della Campania, la quale, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Napoli ed in integrale riforma della sentenza n. 3477/2016 resa dalla CTP di Napoli, riteneva legittimo il silenzio – diniego serbato dalla resistente P.A. rispetto all’istanza di rimborso del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicita’, versato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ex articolo 62, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

In particolare, la Regionale disattendeva l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, notificato in data 20.09.2018 sul rilievo che la notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 22 aprile 2016 presso una delle sedi dell’ente comunale invece che presso il domicilio eletto in primo grado, non era idonea ad innescare il decorso del termine breve per l’impugnazione della decisione, con conseguente tempestivita’ della proposizione del gravame interposto nel termine lungo di impugnazione ex articolo 327 c.p.c..

Nel merito, la Commissione Tributaria Regionale sosteneva che il Comune non aveva introdotto con la deliberazione n. 419/99 il canone di installazione dei luoghi pubblici necessari alla installazione degli impianti compresi nel piano, in luogo della tassa per l’occupazione di spazi di aree pubbliche.

Si costituivano con controricorso sia la societa’ concessionaria Elpis che il Comune di Napoli.

La contribuente depositava memorie difensive ex articolo 378 c.p.c., illustrando le doglianze esposte nel ricorso per cassazione.

CONSIDERATO CHE

2. Con la prima censura si lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 17 e 51, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Commissione Tributaria Regionale della Campania disatteso l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello proposto dal Comune di Napoli ben oltre il termine breve, decorrente dalla regolare notifica della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Si deduce la legittimita’ della notifica della sentenza, disposta a cura del ricorrente, presso la sede del Comune di Napoli e non gia’ presso il domicilio eletto dall’ente locale nell’atto di costituzione in giudizio innanzi alla CTP di Napoli, alla stregua della disciplina speciale del processo tributario.

3. Il secondo motivo di ricorso e’ incentrato sul vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in cui sarebbero incorsi i Giudici di appello laddove, condividendo la tesi prospettata dal Comune di Napoli nel proprio gravame – secondo cui il regolamento comunale non aveva introdotto il CIMP -, hanno omesso l’esame di un fatto decisivo per la controversia, costituito dalla circostanza che gli avvisi di pagamento inviati dalla concessionaria (OMISSIS) S.r.l., in liquidazione, alla Spot Light hanno ad oggetto richieste di riscossione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e, dunque, proprio il CIMP di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 62,.

4. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente oppone la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudicante escluso che il Comune di Napoli avesse introdotto il CIMP, ancorche’ lo stesso ente locale, nel costituirsi in giudizio innanzi alla CTP di Napoli, aveva confermato di essersi avvalso della facolta’ di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 62, introducendo il canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicita’.

Con la quarta censura si prospetta la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 52 e 62, ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici territoriali negato che il Comune di Napoli avesse introdotto il CIMP di cui all’articolo 62 citato in rubrica, affermando che il pagamento era stato intimato per il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti pubblicitari che, ove dovuto, andava ad affiancarsi alla originaria imposta comunale sulla pubblicita’ istituita con Decreto Legislativo n. 507 del 1993, rimasta invariata nel tempo e mai abrogata dall’ente locale.

Si osserva al riguardo che, con l’approvazione delle norme di attuazione del piano di cui alla Delib. n. 419 del 1999, il Comune di Napoli, avvalendosi della facolta’ di cui al cit. articolo 62 di disciplinare entrate anche di natura non tributaria, aveva abrogato, a fa tempo dall’1.01.2002, l’imposta comunale sulla pubblicita’. Pertanto, quest’ultima non poteva ritenersi aggiunta al canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari alla installazione degli impianti pubblicitari di cui all’articolo 3 Titolo VI delle citate norme di attuazione, il quale, a sua volta, prevede che il predetto canone concessorio debba essere accorpato, da quella data, al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicita’ (CIMP), che in forza delle previsioni normative citate non puo’ sforare il tetto del 25%.

A dimostrazione di detto asserto, la contribuente conclude nel senso che l’importo delle tariffe corrisposte per le annualita’ 2011-2013 risulterebbe superare quello previsto ex lege per ciascun anno in contestazione.

6.La prima censura pone la questione della decorrenza del termine breve per impugnare la decisione di primo grado qualora la sua notificazione sia avvenuta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 3, e articolo 17 comma 2, presso un ufficio periferico (ovvero altra sede) dell’ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio. Questione che e’ qui di particolare interesse unitamente a quella della ritualita’ della consegna dell’atto processuale ad un ufficio dell’ente locale che non sia anche la sua sede principale, ma sia comunque l’ufficio che l’atto impositivo ha emanato.

7. Osserva il collegio che questa sezione con ordinanze n. 12517 del 2021; n. 17713/2021; n. 19113/2021; n. 6433 del 9.03.2021 e n. 6156 e 6157/2021, (non massimate e tutte con riferimento alla notifica dell’atto di appello a mani della contribuente), nonche’ n. 5653/2020; n. 29507 del 24.12.2020, n. 13127/2019; n. 29107 del 3.11.2018 non massimata; nn. 15451 e 15459 del 2018; n. 27877 del 31/10/2018; n. 18104/2018; n. 10778/2018; n. 27420/2017; n. 1528/2017;.n. 3795/2016 e con sentenza n. 25117 del 2016, ha affermato che la notificazione dell’atto processuale tributario (nel caso esaminato si trattava di un atto di appello) – a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata – quand’anche nel giudizio “a quo” si sia costituita a mezzo di un difensore sebbene domiciliatario – e’ valida, atteso che l’articolo 17 cit., la’ dove, al comma 1, fa “salva la consegna in mani proprie”, consente tale modalita’ di notificazione in ogni caso, anche in presenza di un’elezione di domicilio.

E’ stato specificato, con particolare riferimento alla notifica della sentenza della commissione tributaria, che “la consegna a mani della sentenza” integra una forma di notifica idonea a far decorrere il termine cd. “breve” per l’impugnazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3 (conv., con modif., dalla L. n. 73 del 2000).

In detta prospettiva, l’articolo 16, comma 3 (secondo il quale ” Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell’articolo 137 c.p.c. e ss., salvo quanto disposto dall’articolo 17″), nel riconoscere alle parti private la facolta’ di notificare la sentenza (ovvero qualsiasi atto processuale) all’ufficio del Ministero delle Finanze (ora Agenzia delle Entrate) ed all’ente locale “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” sembrerebbe integrare quella “consegna in mani proprie” prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge sul processo, richiamato dallo stesso articolo 16 comma 2, che nell’indicare il “luogo delle comunicazioni e notificazioni”, fa espressamente “salva la consegna a mani proprie” come modalita’ alternativa alla notifica presso il domicilio eletto o in mancanza alla residenza o alla sede legale, che ovviamente e’ disposizione riferita sia all’ente impositore sia, in secondo grado, al contribuente rimasto soccombente (V. sul punto Cass. 20740/2019; Cass. n. 32869/2019; Cass. n. 16554/2018; Sez. 5, n. 4616 del 28/02/2018; Cass. Sez. 6-5. n. 9108 del 07/04/2017 che riconoscono la consegna a mani dell’addetto dell’Agenzia o dell’ente locale come modalita’ di consegna in mani proprie di cui all’articolo 17 cit.).

7.1 La Corte, in dette decisioni, ha ritenuto che l’elezione di domicilio non escluda affatto la legittimita’ della opzione all’alternativa forma di notificazione prevista dalla norma in esame – vale a dire la consegna in mani proprie -, prevalendo la disciplina processuale tributaria sulle disposizioni di cui agli articoli 170 e 330 c.p.c. (Cass. n. 747/2022; Cass. n. 19113/2021; Cass. n. 26804/2021, che individua la consegna a mani come alternativa alla notifica a mezzo posta, pure se l’atto venga poi ricevuto dal destinatario, ma ritenendo valida la notifica mediante consegna a mani proprie presso la residenza pur in presenza di elezione di domicilio; Cass. n. 6433/2021; Cass. n. 12517/202 secondo cui “Nel processo tributario, e’ idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 2, (come novellato dal Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall’articolo 10 del detto decreto ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui al D.L.gs. n. 546 del 1992, articolo 17 ed in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento”; Cass. n. 22909/2020, nel senso della nullita’ della notifica effettuata al procuratore non domiciliatario anziche’ a mani proprie o presso la residenza; Cass.sez V, n. 5653 del 2.03.2020; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27583; Cass. n. 32869/2019; Cass.29107/2018; Cass. n. 16554/2018; Cass. 2018/4616; Cass. n. 1528/2017; Cass. n. 9381/2007; Cass. n. 3746/2010).

7.2 Gli esposti principi si fondano sul carattere speciale della disciplina contenuta nel citato D.Lgs., articolo 17 rispetto a quella prevista nel codice di procedura civile; ragion per cui si afferma che non puo’ trovare applicazione l’articolo 330 c.p.c., comma 1, per quel che concerne la notificazione degli atti processuali tributari, in quanto il citato articolo 17, comma 2, espressamente stabilisce che ” la indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”, enucleando una disciplina esauriente e specifica circa il luogo delle notificazioni in materia di contenzioso tributario, che deroga, come tale a quella contenuta nel codice di rito.

8.La questione concernente i rapporti tra la disciplina speciale del processo tributario e le previsioni codicistiche e’ stata gia’ affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14916 del 20/07/2016, con le quali hanno affermato che il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 1 e 49, istituiscono un’autentica specialita’ del rito tributario di merito, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima trova applicazione in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilita’; mentre il medesimo D.Lgs., articolo 62, per il giudizio di cassazione, fa espressamente riferimento all’applicabilita’ delle norme del codice di procedura civile, cosi’ attribuendo, per questa sola ipotesi, la prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo la possibilita’ di configurare un “giudizio tributario di legittimita’”, cioe’ un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria.

Le medesime Sezioni Unite hanno quindi rilevato che, quanto all’individuazione del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione delle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie, occorre tenere distinta la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17, per il processo tributario di merito da quella prevista dal codice di rito in tema di ricorso per cassazione. In particolare, secondo le Sezioni Unite, non esistono ragioni normative che impongano di affermare che l’articolo 17 cit. si riferisca esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali (come invece, in precedenza, ritenuto da Cass., Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008), tenuto conto che proprio la previsione contenuta dal citato D.Lgs., articolo 17, comma 2, (secondo cui l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo) ed anche esigenze di coerenza sistematica inducono a ritenere che la norma sia applicabile, con carattere di specialita’ e, quindi, di prevalenza, anche alla notificazione del ricorso in appello.

Per quanto riguarda invece la notificazione del ricorso per cassazione, in applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62, come sopra intese), le Sezioni Unite hanno ritenuto operante la disciplina di cui all’articolo 330 c.p.c. (che non puo’ certo essere esclusa per il fatto che nel processo tributario puo’ accadere che il difensore non sia anche procuratore ad litem), sia pure con la precisazione che la previsione dell’ultrattivita’ dell’elezione di domicilio o dell’indicazione della residenza (o della sede), prevista dal citato D.Lgs., articolo 17, comma 2, non puo’ non riflettersi sull’individuazione del luogo di notificazione del ricorso per cassazione, tant’e’ che, in deroga alla disciplina ordinaria, il ricorso deve ritenersi validamente notificato, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia costituito nel giudizio di appello (oppure, pur costituitosi, non abbia effettuato alcuna indicazione).

9.Le decisioni – che sembrano seguire la scia dell’arresto delle S.U. citate – si pongono in (in)consapevole contrasto con quella giurisprudenza, che piu’ volte ha avuto modo di pronunciarsi in senso opposto in subiecta materia.

In particolare, si e’ statuito che, nel processo tributario, la notifica dell’atto giudiziario effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce la nullita’ della notifica stessa – non la sua inesistenza – della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio; ipotesi nella quale la nullita’ deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’articolo 156 c.p.c., comma 2″.

Cio’ in quanto, l’espressione “consegna a mani proprie” viene interpretata secondo detta lettura esegetica, come sistema di “notifica” subalterna rispetto all’elezione di domicilio, richiamando la ratio decidendi posta a fondamento dell’arresto delle S.U. del 2014, antecedente, tuttavia, alla successiva sentenza chiarificatrice delle S.U. del 2016 (v. Cass., Sez. 5, n. 8426 del 31/03/2017, che ha affermato l’applicazione del disposto dell’articolo 330 c.p.c. nel giudizio tributario; Cass. sez V, n. 15450 del 13.06.2018 che ha affermato la nullita’ della consegna a mani dell’atto di appello in presenza di elezione di domicilio; Cass. n. 14549/2018; Cass., Sez. 6-5, n. 18104 del 10/07/2018, che applica sic et simpliciter l’articolo 330 c.p.c.; Cass. sentenza Sez. 5, n. 13127/19, che applica il disposto dell’articolo 330 c.p.c., dichiarando la nullita’ dell’atto consegnato a mani della parte privata; Cass. sez. 5. n. 27400/2020, che ha revocato precedente sentenza di questa Corte che aveva ritenuto legittima la notifica dell’appello mediante consegna a mani proprie; Cass. n. 3107/2021 con riferimento alla notifica dell’appello presso la sede comunale anziche’ presso il domicilio eletto; in epoca antecedente all’intervento delle S.U. del 2016, si vedano invece Cass. Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014 e Cass., Sez. 6-5, n. 460 del 13/01/2014; Cass., Sez. 5, n. 11252 del 29/05/2015).

Si deve evidenziare che, in quasi tutti i casi esaminati, il difensore era anche domiciliatario della parte (v. Cass., Sez. 5, n. 15630 del 11/06/2019) e, in secondo luogo, che gli argomenti di tali statuizioni sono gli stessi della precedente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008), superati nella successiva pronuncia, sempre delle Sezioni Unite, sopra illustrata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).

9.1 In particolare, in talune decisioni, discostandosi (anche se non palesemente) dai principi enunciati dalle S.U., si e’ affermata l’applicabilita’ al processo tributario del disposto dell’articolo 330 c.p.c., “nella parte in cui dispone l’eseguibilita’ della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito”, in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all’articolo 170 c.p.c. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all’articolo 330 c.p.c., invece applicabile al processo tributario in virtu’ del richiamo contenuto nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2 e articolo 49, alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all’introduzione della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorieta’, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem”, in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, e’ facoltativa”. (Cass.Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008, cosi’ Cass. 460/14; Cass. sez V, n. 4233 del 17/02/2017; Cass. n. 8426 del 31.03.2017; Cass. 10.07.2018, n. 18104).

E’ dunque controverso in diritto se la notifica eseguita mediante la consegna a mani consenta il decorso del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ovvero se, prevalendo il luogo del domicilio eletto ex articolo 17 cit., essa risulti inidonea ad innescare il termine breve per l’impugnazione della sentenza sfavorevole, dovendo trovare applicazione il disposto dell’articolo 327 c.p.c. sul termine lungo di impugnazione.

10. Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 16 comma 2 del processo tributario, regolando le “comunicazioni e notificazioni”, detta una disciplina speciale sia per il contribuente, sia per gli organi dell’Amministrazione Finanziaria (Cass. Sez. Trib., 12-11-2001, n. 13969), richiamando le norme del codice di procedura civile, ma facendo “salvo quanto disposto dall’articolo 17”.

Quest’ultima disposizione – in tema di luoghi delle notificazioni e comunicazioni (“Luogo delle comunicazioni e notificazioni”) – innanzitutto fa “salva la consegna a mani proprie”. Ai fini della disciplina dei rapporti tra il processo tributario ed il processo civile va tenuta presente, innanzitutto, la norma del richiamato D.Lgs., articolo 1, comma 2, secondo la cui previsione devono applicarsi, in via primaria, le norme del Decreto Legislativo ed, in via secondaria, le norme processuali civili, con il duplice limite indicato in precedenza. Pienamente, confermativa della regola fondamentale, sancita dal citato articolo 1 comma 2, e’ la previsione degli articoli 49 (norma sulle impugnazioni in generale) e 53 (forma dell’appello) dello stesso D.Lgs., articolo 49 – nel richiamare alcune norme del c.p.c. e nell’escludere altre – esplicitamente dispone che e’ “fatto salvo quanto disposto dal presente decreto”; mentre l’articolo 53 cit. nel richiamare l’articolo 20, consente la notifica dell’atto di appello ai sensi del secondo e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 3 dell’articolo 16 del. Nella medesima cornice si inserisce l’articolo 38, che regola la notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, che novellato dal Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3, riconosce la facolta’ di notificare la sentenza ai sensi dello stesso D.Lgs., articolo 16, comma 3.

Il disposto dell’articolo 16, comma 3, introduce, quindi, due ulteriori modalita’ di notificazione non previste dal codice di procedura civile, prevedendo che la parte privata notifichi “all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” ovvero senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, ricorrendo anche direttamente al servizio postale; mentre gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 53, possono provvedere alla notifica a anche a mezzo del messo notificatore. A sua volta il comma 2 dell’articolo 20 della legge sul processo prescrive come deve essere effettuata la spedizione del ricorso a mezzo posta, ricalcando quanto gia’ previsto dall’articolo 16, comma 3 dell’articolo 16, aggiungendo che, in tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione.

11. Il motivo in esame pone anche una concorrente questione relativa alla legittimita’ o meno della notificazione della sentenza di primo grado disposta, ai sensi del citato D.Lgs., articolo 16, comma 3, presso una sede diversa da quella che poteva definirsi la sede principale del Comune (di Napoli) designata dall’amministrazione nel giudizio di primo grado. In realta’, la notifica della sentenza e’ stata effettuata, nella presente fattispecie, presso l’ufficio della Polizia amministrativa che l’atto impositivo aveva emanato e presso il quale l’originario ricorso impugnatorio era stato notificato e accettato.

11.1 Con riferimento alla consegna disposta presso un ufficio (periferico) dell’ente, si rileva nella giurisprudenza di legittimita’ un unico precedente riferibile alla notificazione nei confronti dell’ente comunale, affermandosi la validita’ della notifica indirizzata all’amministrazione, in sede diversa da quella legale.

In Cass. n. 20851/2010 si afferma la validita’ della notifica del ricorso chiaramente proposto nei confronti dell’ente comunale in persona del suo legale rappresentante, ancorche’ indirizzato alla sede, diversa da quella legale del Comune, dell’ufficio competente ratione materiae, richiamando all’uopo la giurisprudenza della Corte che – in una fattispecie nella quale l’appello del contribuente, che avrebbe dovuto essere notificato all’Ufficio delle entrate, unica parte processuale legittimata, era stato invece per errore notificato al Centro di servizio – ha affermato che il Centro di servizio, “in ossequio al principio generale di tutela dell’affidamento del contribuente ed al conseguente dovere di collaborazione (L. n. 212 del 2000, articolo 10), e’ tenuto, facendo parte della medesima Amministrazione finanziaria, a trasmettere il ricorso al competente Ufficio delle Entrate, conseguendone, in difetto, che la mancata tempestiva costituzione dell’Ufficio in appello non e’ imputabile al contribuente, bensi’ all’Amministrazione medesima” (Cass. n. 2937 del 2010).

In particolare, la Corte ha precisato che la notifica da parte del contribuente dell’atto di impugnazione presso un ufficio dell’Agenzia dell’Entrate non territorialmente competente, perche’ diverso da quello che aveva emesso l’atto impositivo, non comporta ne’ nullita’ ne’ decadenza dell’impugnazione. A tale conclusione e’ approdata sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle entrate sia per il principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilita’, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualita’ di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato” (Cass., n. 29465 del 2008, n. 15718 del 2009, n. 3227 del 2010; Cass., n. 30753 del 2011; Cass. n.. 4551 del 2015; Cass. n. 21593 del 2015; Cass. n. 27976 del 07.12.2020, in motiv. con riferimento, pero’, alla notifica del ricorso per cassazione presso un ufficio periferico dell’Agenzia).

11.2 Tuttavia, la decisione menzionata, unica nel panorama giurisprudenziale con riferimento all’ente locale, concernente l’equiparazione tra notifica dell’atto processuale all’addetto dell’Ente comunale effettuata presso la sede centrale e quella disposta presso un qualsiasi ufficio dell’ente locale dislocato sul territorio che si riceva la consegna dell’atto, non risolve la questione della validita’ della consegna ” a mani” anche se non disposta al legale rappresentante dell’ente locale (Cass. n. 27400/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanze nn 10776,10777 e 10778 del 4 maggio 2018, dove si legge che “la notifica dell’appello del contribuente, effettuata mediante notifica a mezzo posta ordinaria solo presso la Casa municipale (v. p. 2 del ricorso) e’ nulla per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17 comma 1, in quanto doveva essere effettuata presso il domicilio eletto in primo grado (vedi procura a margine delle controdeduzioni in primo grado, allegate, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ai fini dell’autosufficienza) mentre, l’ipotesi della consegna “a mani proprie” poteva realizzarsi solo con la consegna a mani del legale rappresentate;”Cass., sez. 5, 28/02/2018, n. 4616 e, in precedenza Cass., sez. 6-5, 2/3/2015 n. 4222) ovvero la pronuncia (Cass. sentenza n. 14234/2021), per ora rimasta isolata, che nel richiamare l’arresto delle S.U. n. 20866/2020, in materia disciplinata dalle norme codicistiche, ha concluso per l’inidoneita’ della notificazione disposta presso la sede dell’Agenzia, ma senza l’indicazione onomastica del funzionario che l’aveva difesa nel giudizio di merito, a innescare il decorso del termine breve di impugnazione.

12. Sul punto, la stessa circostanza che la consegna della sentenza di primo grado sia stata accettata dall’ufficio protocollo dell’ente comunale di Napoli, sebbene in una sede diversa da quella principale ed indicata nei suoi atti difensivi, dovrebbe far ritenere idonea l’operazione notificatoria citato D.Lgs., ex articolo 16, comma 3, ad innescare il decorso del termine breve per impugnare la decisione sfavorevole, in quanto integrante l’ipotesi di notifica “all’ufficio dell’ente locale a mani dell’addetto” di cui al citato articolo 16, comma 3, non richiedendo la disposizione normativa citata la notifica presso la sede principale dell’ente ovvero presso la sede indicata dal medesimo ente, ma esclusivamente la ricezione da parte dell’addetto dell’ufficio ” che ne rilascia ricevuta”

13. Sebbene non costituisca oggetto esplicito del presente giudizio – non avendo ne’ la sentenza ne’ la ricorrente chiarito le modalita’ della consegna all’ufficio del Comune – e’ a questo strettamente correlata la questione della validita’ della notifica mediante la consegna a mani, realizzata con l’interposizione del mezzo postale, nonche’ quella relativa alla legittimita’ della notificazione, citato D.Lgs., ex articolo 16, comma 3, dell’atto processuale consegnato all’addetto dell’Agenzia o dell’ente locale anziche’ al legale rappresentante dei prefati enti. 13.1 Rispetto alle modalita’ della consegna, ex articolo 17 comma 2, dell’atto in mani proprie, del contribuente ovvero dell’addetto dell’Ufficio o degli enti locali, si registrano nella giurisprudenza di legittimita’ orientamenti contrastanti, riconoscendosi ora la legittimita’ di detta procedura sia quando realizzata a mezzo posta che direttamente; ora, al contrario, negandosi che possa configurarsi la fattispecie della consegna in mani proprie, qualora sia attuata per il tramite del mezzo postale o dell’ufficiale giudiziario.

13.2 La giurisprudenza di legittimita’ maggioritaria (Cass. nn. 6433/2021, da cui si desume consegna a mani tramite notifica postale; Cass. nn 6156 e 6157/2021; n. 12517/2021, ma solo per la parte in cui cita la giurisprudenza che consente la consegna a mani tramite posta; Cass. n. 5653/2020; Cass. n. 29107/2018, dove si afferma anche la legittimita’ della notifica a mani proprie pur in presenza di elezione di domicilio; Cass. n. 1528/2017, che cita la giurisprudenza precedente sulla notifica a mani proprie anche ex articoli 138 c.p.c. e ss; Cass. n. 4222 del 2015; n. 108396/2015 (non massimate); Cass. 3746/10; Sentenza n. 10474 del 03/07/2003) riconosce la modalita’ di notifica mediante consegna in mani proprie tanto per le notifiche ai sensi degli articoli 138 e 140 c.p.c., quanto per quelle a mezzo del servizio postale.

In dette pronunce, il menzionato articolo 17, facendo riferimento non alla notifica in mani proprie, bensi’ alla âEuroËœconsegna in mani proprie’, e’ stata letta per lo piu’ nel senso che va fatta salva non solo la notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 138 c.p.c., ma anche tutte le altre notificazioni (ex articolo 140 c.p.c., o a mezzo del servizio postale), a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario (Cass. n. 4274 del 2002, n. 10474 del 2003, n. 9381 del 2007; Cass. n. 7705/2007, Cass. 3746/10; Cass. n. 26449 del 2017; n. 4616 del 2018; n. 16554 del 22/06/2018).

Del resto, si osserva che lo stesso disposto dell’articolo 138 c.p.c. prevede che “l’ufficiale giudiziario puo’ sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio’ non e’ possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale e’ addetto” (Cass. n. 4222/2015; Cass. n. 26448/2017, la quale non ha escluso la validita’ della notifica della sentenza di primo grado a mezzo posta effettuata a mani della parte ex articolo 38 cit; Cass. n. 1528/2017; Cass. n. 29107/2018; Cass. n. 29507/2020; Cass. 5653/2020; Cass. n. 6433/21, in quest’ultima ordinanza si afferma che l’atto di appello risultava regolarmente notificato a mezzo posta presso la residenza del contribuente ex articolo 140 c.p.c. e dal medesimo ricevuto a mani proprie, ex articolo 17 cit; Cass. n. 1217/2021; n. 6433/2021; nn. 6156 e 6157/21, secondo la quale si e’ in presenza di “consegna in mani proprie” – tanto per le notifiche ai sensi degli articoli 138 e 140 c.p.c., quanto per quelle a mezzo del servizio postale laddove, all’esito dei predetti procedimenti notificatori, l’atto venga comunque consegnato personalmente al diretto interessato (ed in tal caso la notificazione e’ stata ritenuta valida anche se eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto).

Ancora, sebbene in fattispecie relativa all’applicazione del D.Pr: n. 600 del 1973, articolo 60, all’espressione “salvo il caso di consegna dell’atto e dell’avviso in mani proprie”, e’ stata data conforme applicazione giurisprudenziale anche nella specifica materia tributaria, ribadendosi che l’ufficiale giudiziario, o comunque il soggetto legittimato alla notificazione, puo’ sempre eseguirla mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi (Corte di cassazione, sentenza n. 8039 del 29.03.2017; Sezione II civile, 21 luglio 2015, n. 15326; idem sez. V civile, sentenza n. 10434/2011; sentenza n. 21224/2006; Sezione V civile, 3 luglio 2003, n. 10474; sentenza n. 10477/2000, in fattispecie relativa a invio di raccomandata consegnata a mani, ritenuta valida quale consegna a mani proprie)

Su questa scia si e’ collocata la Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 6433 e 6517 del 2021 (non massimate), in cui ha ribadito la validita’ della notifica del ricorso (in appello) nelle mani proprie della contribuente, come, nella specie, emergeva dalla “relazione di notificazione” (tra le tante, Cass., 20/04/2007, n. 9381, 17/02/2010, n. 3746, 20/01/2017, n. 1528; Cass. n. 5653/2020).

Cosi’ confermando l’opzione interpretativa – sulla scia delle S.U. del 2016 – del carattere di specialita’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17, e, dunque di prevalenza, rispetto alla disciplina prevista dall’articolo 330 c.p.c., applicabile al solo ricorso per cassazione (Cass. n. 6433/2021, in cui si legge che dalla relazione di notificazione risultava la consegna a mani del contribuente dell’atto di appello; Cass. n. 29507/2020; Cass. n. 23881/2019, tutte per la prevalenza della notifica alla parte personalmente anche in presenza di elezione di domicilio; Cass. n. 31637/2019; Cass.29107/2018, nel senso della validita’ della notifica a mezzo posta in quanto consegnata a mani e pur in presenza di elezione di domicilio; Cass. n. 4616/2018, Cass. n. 1528/2017, in cui si legge ” dall’avviso di ricezione della raccomandata la notifica risultava effettuata presso la residenza del destinatario – a mani proprie – sebbene domiciliato presso lo studio del difensore”, concludendo, poi, per la validita’ della notifica effettuata alla parte personalmente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17, anche in caso di elezione di domicilio (anche in grado di appello); ancora Cass. 28 ottobre 2019, n. 27583, per la validita’ della notifica alla parte, intesa quale consegna a mani,anche a mezzo posta e pur in presenza di elezione di domicilio; Cass., 18 settembre 2020, n. 19451, per la validita’ della notifica mediante consegna a mani pur in presenza di elezione di domicilio; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22909, per la nullita’ della notifica dell’atto di appello al procuratore non domiciliatario anziche’ alla residenza ovvero con consegna a mani; Cass. n. 26804/2020; Cass. n. 12517/2021, in cui si legge che l’articolo 17, fa in ogni caso salva la ” consegna in mani proprie”, per cui una notificazione eseguita in tal modo deve considerarsi valida anche se eseguita a mezzo posta e pure in presenza di una elezione di domicilio; infine, Cass. n. 21544/2021).

13.3 Secondo l’interpretazione di detto indirizzo di questa stessa sezione, dunque, l’espressione “consegna a mani proprie” e’ un concetto piu’ ampio rispetto a quello di “notifica a mani proprie” di cui all’articolo 138 c.p.c., inclusiva della consegna effettuata “personalmente”, anche tramite invio postale, sempre che all’esito dell’iter notificatorio, l’atto venga comunque consegnato nelle mani del destinatario e pur in presenza di elezione di domicilio.

13.4 Sennonche’, nonostante l’accezione attribuita alla locuzione “consegna in mani proprie”, comprensiva della consegna disposta a mezzo delle notificazioni ex articoli 138-140 c.p.c., in alcune divergenti pronunce, l’espressione “consegna a mani proprie” e’ stata interpretata come sistema di “notifica” alternativa alla notifica a mezzo posta e non realizzabile attraverso l’interposizione dell’agente postale (In particolare, Cass. n. 26804/2020; Sez. 5, n. 13127/19, Cass. n. 4616/2018; n. 26449 del 2017; n. 16938/2015; n. 108396/2015 non massimate).

Secondo detto ultimo indirizzo giurisprudenziale (V. anche Cass. n. 19113/2021 che ha escluso la configurabilita’ della consegna a mani effettuata tramite servizio postale, la quale richiama Cass. n. 4616/2018 e Cass. n. 4222/2015), ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza puo’ essere disposta alla parte personalmente soltanto mediante “consegna a mani” di quest’ultima, da effettuarsi, ove il destinatario sia l’amministrazione finanziaria, “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 3, u.p.). Diversamente, la notifica va effettuata a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, presso i luoghi indicati nel citato D.Lgs., articolo 17, ovvero nel domicilio eletto dalla parte o, in mancanza, nella residenza o nella sede dalla stessa dichiarata in sede di costituzione in giudizio, oppure per via telematica (a mezzo posta elettronica certificata), che e’ modalita’ originariamente prevista dall’articolo 16, comma 1-bis ed attualmente dal citato D.Lgs., articolo 16-bis, introdotto dal Decreto Legislativo n. 156 del 2015, articolo 9, comma 1, non equiparabile alla “consegna a mani” prevista dal citato articolo 16 (v. Cass. 2018/4616; Cass. n. 1528/2017; Cass.29107/2018; Cass. n. 16554 del 2018; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27583; Cass. n. 32869 del 2019, con riferimento alla consegna a mani proprie della sentenza protocollata dall’addetto del Comune; Cass.sez V, n. 5653 del 2.03.2020; Cass.sez V, n. 5653 del 2.03.2020; Cass. n. 19113/2021; Cass. n. 26804/2021, che individua la consegna a mani come alternativa alla notifica a mezzo posta, pure se l’atto venga poi ricevuto dal destinatario, ma ritenendo valida la notifica mediante consegna a mani proprie presso la residenza pur in presenza di elezione di domicilio; Cass. n. 6433/2021; Cass. n. 12517/2021, che statuisce “Nel processo tributario, e’ idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 2, (come novellato dal Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dal detto decreto, articolo 10 ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui al D.L.gs. n. 546 del 1992, articolo 17 ed in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento”; Cass. n. 747/2022). Sostenendosi – nel caso della ordinanza n. 12517/2021 – che la notifica telematica – che e’ modalita’ originariamente prevista dall’articolo 16, comma 1-bis ed attualmente dal citato D.Lgs., articolo 16-bis, introdotto dal Decreto Legislativo n. 156 del 2015, articolo 9, comma 1, – non e’ equiparabile alla “consegna a mani” prevista dal citato articolo 16.

14. Ennesimo contrasto sembra rinvenirsi nella giurisprudenza della Sezione tributaria in ordine al soggetto legittimato a ricevere l’atto processuale, al fine di potersi affermare che ricorra

La Corte, con alcune pronunce, ha ritenuto integrata la fattispecie della consegna “a mani proprie” solo se effettuata a mani del legale rappresentate dell’ente locale, superando, cosi’ argomentando, il dato testuale (D.Lgs.. in esame, articolo 16, comma 3) secondo il quale, invece, la notifica si ha per perfezionata con la consegna a mani dell’addetto del Comune o dell’Agenzia (Sez. 6 – 5, Ordinanze nn 10776, 10777 e 10778 del 4 maggio 2018; Cass., sez. 5, 28/02/2018, n. 4616 e, in precedenza Cass., sez. 6-5, 2/3/2015 n. 4222; v. Cass. ordinanza n. 27400 del primo dicembre 2020 dove e’ stata affermata l’inidoneita’ della notifica, non conforme alla disciplina degli articoli 285 e 170 c.p.c., ne’ integrante consegna a mani Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 17, in quanto non eseguita nei confronti di soggetto legale rappresentante dell’ente comunale, a far decorrere il termine breve ex articolo 325 c.p.c..; sentenza con la quale e’ stata revocata la precedente sentenza di cassazione che aveva sancito il contrario principio; ma anche in precedenza Cass. n. 9493/2008).

15. Il contrasto di giurisprudenza cosi’ generatosi, e la concorrente particolare importanza delle questioni esaminate induce, pertanto, il collegio a rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perche’ valuti l’esigenza di investire le Sezioni unite di questa Corte, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto – alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema de qua – il quadro della disciplina della notifica dell’atto processuale (ed, in particolare, della notificazione della sentenza di primo grado), risolvendo il contrasto in merito alla conformita’ alla disciplina speciale del processo tributario della notificazione dell’atto processuale effettuata in mani proprie (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 16 e 17) nonostante l’elezione di domicilio ovvero disposta tramite l’interposizione dell’agente postale; sia di chiarire la sussistenza o meno della validita’ della notifica disposta presso un ufficio periferico dell’ente locale, che non sia la sede (principale) dell’ente medesimo dallo stesso indicata negli atti difensivi; sia, infine di precisare se possa ritenersi validamente disposta la notifica, ex articolo 16, comma 3, cit., mediante consegna all’addetto dell’ufficio dell’ente locale ovvero se sia, invece, necessaria la consegna al legale rappresentante dell’ente locale ovvero dell’Agenzia.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ di assegnare il ricorso alle sezioni unite.