IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dall'art. 26, comma 19, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, e come altresi' modificato dal decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, che, al fine di rendere piu' semplice, efficiente,
sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione,
con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini,
prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per le
notifiche, il cui sviluppo e' affidato dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri alla societa' di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale si
avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche
attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di
proprieta' del suddetto fornitore;
Visto l'art. 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che per la realizzazione della piattaforma notifiche autorizza la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
Visto l'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresi'
modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la
disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti
della pubblica amministrazione e delle sue modalita' di
funzionamento, e in particolare il comma 14, che prevede l'adozione
di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per disciplinare le modalita' di determinazione e anticipazione delle
spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni oggetto di notificazione tramite la suddetta
piattaforma nonche' i relativi criteri di riparto;
Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina le
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari ed in particolare
gli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare
l'art. 8, comma 2, che prevede la costituzione di una societa' per
azioni, interamente partecipata dallo Stato e sottoposta alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, che ha autorizzato la costituzione, su iniziativa della
Presidenza del Consiglio, della societa' di cui all'art. 8, comma 2,
del citato decreto-legge, denominata PagoPA S.p.a.;
Visto l'atto costitutivo della societa', di cui all'atto pubblico
notarile del 24 luglio 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stata nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio dott.
Vittorio Colao e' stato conferito l'incarico per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio dott.
Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che individua
il fornitore del servizio universale di raccolta, smistamento,
trasporto e distribuzione degli invii postali nonche' della
realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 20 maggio 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del
recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi art.
26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi art. 26, comma 6, del
medesimo decreto-legge;
b) «decreto-legge»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresi'
modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la
disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti
della pubblica amministrazione e delle sue modalita' di
funzionamento;
c) «gestore della piattaforma»: la societa' di cui all'art. 8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
d) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall'art. 26, comma
2, lettera c), del decreto-legge;
e) «destinatari»: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato,
residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero
all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni;
f) «atti»: atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, oggetto
di notificazione tramite piattaforma;
g) «piattaforma»: la piattaforma digitale per le notifiche
prevista dall'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
Art. 2
Ripetibilita' delle spese di notificazione
1. Le spese della notificazione degli atti tramite piattaforma, ai
sensi dell'art. 26 del decreto-legge, sono ripetibili nei confronti
del destinatario e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3,
in caso di mancato pagamento, sono recuperate dai mittenti con le
modalita' previste dalla legge.
Art. 3
Modalita' di determinazione delle spese di notificazione
1. Le spese di notificazione degli atti mediante la piattaforma
sono determinate tenendo conto:
a) dei costi, sostenuti dai mittenti, per l'elaborazione degli
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notifica, per
il relativo deposito sulla piattaforma e per la gestione degli esiti
della notifica;
b) dei costi, sostenuti dal gestore della piattaforma, per la
gestione del complessivo servizio di notifica, con esclusione di
quelli di cui alla lettera c) e d);
c) dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato
cartaceo, nei casi di cui all'art. 26, commi 6 e 7, del
decreto-legge;
d) dei costi sostenuti dal fornitore del servizio universale di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 luglio 1999, n. 261, per la
consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione nei
casi di cui all'art. 26, comma 20, del decreto-legge.
Art. 4
Determinazione delle spese di notificazione
1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 2, ripetibile nei
confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella
misura di euro 2,00 per ciascuna notifica effettuata tramite la
piattaforma.
2. Nei casi di notifica, tramite piattaforma, a destinatario privo
di un indirizzo di Posta elettronica certificata o di un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato iscritto ai sensi
dell'art. 26, comma 5, del decreto-legge ovvero nei casi di cui
all'art. 26, comma 6, terzo periodo, del medesimo decreto-legge,
all'ammontare delle spese ripetibili previste dal comma 1, si
aggiungono i costi relativi alla notifica degli avvisi in formato
cartaceo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Nei casi in cui il destinatario acquisisca copia cartacea degli
atti oggetto di notificazione tramite il fornitore del servizio
universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge,
all'ammontare delle spese ripetibili previste dai commi 1 e 2, si
aggiungono altresi' le spese relative alla suddetta attivita',
indicate all'art. 5, comma 1, lettera c).
4. I costi di spedizione di cui al comma 2 per l'attivita' di
notifica degli avvisi in formato cartaceo, a mezzo posta, sono
determinati sulla base di quelli risultanti dai contratti di appalto
stipulati dal gestore della piattaforma all'esito di procedure ad
evidenza pubblica, in misura differenziata a seconda della modalita'
di spedizione utilizzata tra quelle previste all'art. 26, commi 6 e
7, del decreto-legge, tenuto conto anche degli esiti, degli
accertamenti e delle attivita' necessarie ad eseguire e a completare
la notifica.
5. L'ammontare dei costi di spedizione di cui al comma 2 e' reso
pubblico dal gestore della piattaforma mediante pubblicazione, con
adeguata evidenza, sul proprio sito istituzionale.
Art. 5
Ripartizione delle spese di notificazione
1. L'ammontare delle spese di notificazione indicate nell'art. 4,
e' ripartito, ai sensi dell'art. 26, comma 14, del decreto-legge,
nella misura di:
a) euro 1,00, a favore dei mittenti, per le attivita' di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) euro 1,00, a favore del gestore della piattaforma per le
attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
c) euro 1,40, a favore del fornitore del servizio universale di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nei
casi di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, per
le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
2. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono versate dal
mittente al gestore della piattaforma, con le modalita' indicate
all'art. 6.
3. Le somme di cui al comma 1, lettera c), sono versate
direttamente dal destinatario al fornitore del servizio universale al
momento della consegna della copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge.
4. I costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo,
di cui all'art. 4, commi 2 e 4, sono versati dal mittente al gestore
della piattaforma, unitamente alle somme di cui al comma 1, lettera
b), con le modalita' indicate all'art. 6.
5. Per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria e
dell'agente della riscossione, sono ripetibili esclusivamente le
somme di cui alle lettere b) e c) del comma 1, oltre ai costi di
spedizione di cui all'art. 4, commi 2 e 4. Nei predetti casi,
l'ammontare delle spese di cui all'art. 4, comma 1, ripetibili nei
confronti del destinatario, e' ridotto in misura corrispondente.
Art. 6
Anticipazioni
1. I mittenti anticipano al gestore della piattaforma, all'atto di
ciascuna commessa relativa agli atti avviati alla notifica, il 30%
dell'ammontare delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera b),
relative a ciascuna notifica, nonche' il 30% dei costi relativi alla
notifica degli avvisi in formato cartaceo, calcolato dal mittente
sulla base della percentuale degli invii cartacei effettuati
nell'anno antecedente a quello della commessa stessa.
2. Entro trenta giorni dalla verifica di regolarita' delle
prestazioni relative a ciascuna commessa, effettuata nei termini e
con le modalita' previste dalle condizioni di servizio che
disciplinano l'utilizzo della piattaforma da parte dei mittenti,
questi ultimi versano al gestore della piattaforma il saldo
dell'importo dovuto a consuntivo, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4,
relativamente alle prestazioni suddette.
3. In ordine all'ammontare dell'anticipazione e ai tempi del saldo
e del rimborso dei costi relativi alla notifica degli avvisi sono
fatti salvi eventuali, diversi accordi tra il gestore della
piattaforma e ciascun mittente.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data
della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2022
Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
Colao
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
1841