DECRETO 30 maggio 2022 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione  e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma
di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. (22A04327)  (GU n.180 del 3-8-2022)
 
                             IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
come modificato dall'art. 26, comma 19, del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, e come altresi' modificato dal decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, che, al  fine  di  rendere  piu'  semplice,  efficiente,
sicura ed economica la  notificazione  con  valore  legale  di  atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione,
con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per  i  cittadini,
prevede  la  realizzazione  di  una  piattaforma  digitale   per   le
notifiche, il cui sviluppo e' affidato dalla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  alla  societa'  di  cui  all'art.  8,  comma  2,   del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  la  quale  si
avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  anche
attraverso il  riuso  dell'infrastruttura  tecnologica  esistente  di
proprieta' del suddetto fornitore; 
  Visto l'art. 1, comma 403, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
che per la realizzazione della  piattaforma  notifiche  autorizza  la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020; 
  Visto l'art. 26 del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  come
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  e  come  altresi'
modificato dal decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  recante  la
disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti
della   pubblica   amministrazione   e   delle   sue   modalita'   di
funzionamento, e in particolare il comma 14, che  prevede  l'adozione
di un decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
per disciplinare le modalita' di determinazione e anticipazione delle
spese  di  notificazione  degli   atti,   provvedimenti,   avvisi   e
comunicazioni  oggetto   di   notificazione   tramite   la   suddetta
piattaforma nonche' i relativi criteri di riparto; 
  Vista la  legge  20  novembre  1982,  n.  890,  che  disciplina  le
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo  posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari  ed  in  particolare
gli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  in  materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in  particolare
l'art. 8, comma 2, che prevede la costituzione di  una  societa'  per
azioni,  interamente  partecipata  dallo  Stato  e  sottoposta   alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro
delegato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, che ha autorizzato la costituzione, su iniziativa  della
Presidenza del Consiglio, della societa' di cui all'art. 8, comma  2,
del citato decreto-legge, denominata PagoPA S.p.a.; 
  Visto l'atto costitutivo della societa', di cui  all'atto  pubblico
notarile del 24 luglio 2019; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stata nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
13 febbraio 2021, con il quale al Ministro  senza  portafoglio  dott.
Vittorio  Colao  e'  stato  conferito  l'incarico  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
15 marzo 2021, con il  quale  al  Ministro  senza  portafoglio  dott.
Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che  individua
il  fornitore  del  servizio  universale  di  raccolta,  smistamento,
trasporto  e  distribuzione  degli  invii   postali   nonche'   della
realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 20 maggio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «addetto al recapito  postale»:  il  soggetto  incaricato  del
recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai  sensi  art.
26,  comma  7,  del  decreto-legge  17  luglio  2020,  n.  76,   come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi art.  26,  comma  6,  del
medesimo decreto-legge; 
    b) «decreto-legge»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  come
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  e  come  altresi'
modificato dal decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  recante  la
disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti
della   pubblica   amministrazione   e   delle   sue   modalita'   di
funzionamento; 
    c) «gestore della piattaforma»: la societa' di  cui  all'art.  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    d) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall'art. 26, comma
2, lettera c), del decreto-legge; 
    e) «destinatari»: le persone fisiche, le persone giuridiche,  gli
enti, le associazioni ed ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato,
residenti  o  aventi  sede  legale  nel  territorio  italiano  ovvero
all'estero ove titolari di codice fiscale  attribuito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni; 
    f) «atti»: atti, provvedimenti, avvisi e  comunicazioni,  oggetto
di notificazione tramite piattaforma; 
    g)  «piattaforma»:  la  piattaforma  digitale  per  le  notifiche
prevista dall'art. 1, comma 402, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160. 

                               Art. 2 
 
             Ripetibilita' delle spese di notificazione 
 
  1. Le spese della notificazione degli atti tramite piattaforma,  ai
sensi dell'art. 26 del decreto-legge, sono ripetibili  nei  confronti
del destinatario e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3,
in caso di mancato pagamento, sono recuperate  dai  mittenti  con  le
modalita' previste dalla legge. 
                               Art. 3 
 
      Modalita' di determinazione delle spese di notificazione 
 
  1. Le spese di notificazione degli  atti  mediante  la  piattaforma
sono determinate tenendo conto: 
    a) dei costi, sostenuti dai mittenti,  per  l'elaborazione  degli
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notifica,  per
il relativo deposito sulla piattaforma e per la gestione degli  esiti
della notifica; 
    b) dei costi, sostenuti dal gestore  della  piattaforma,  per  la
gestione del complessivo servizio  di  notifica,  con  esclusione  di
quelli di cui alla lettera c) e d); 
    c) dei costi relativi  alla  notifica  degli  avvisi  in  formato
cartaceo,  nei  casi  di  cui  all'art.  26,  commi  6   e   7,   del
decreto-legge; 
    d) dei costi sostenuti dal fornitore del servizio  universale  di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 luglio 1999, n. 261, per la
consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione nei
casi di cui all'art. 26, comma 20, del decreto-legge. 
                               Art. 4 
 
             Determinazione delle spese di notificazione 
 
  1. L'ammontare delle  spese  di  cui  all'art.  2,  ripetibile  nei
confronti del destinatario dell'atto  notificato,  e'  fissato  nella
misura di euro 2,00  per  ciascuna  notifica  effettuata  tramite  la
piattaforma. 
  2. Nei casi di notifica, tramite piattaforma, a destinatario  privo
di un indirizzo di Posta elettronica certificata  o  di  un  servizio
elettronico di recapito certificato  qualificato  iscritto  ai  sensi
dell'art. 26, comma 5, del  decreto-legge  ovvero  nei  casi  di  cui
all'art. 26, comma 6,  terzo  periodo,  del  medesimo  decreto-legge,
all'ammontare  delle  spese  ripetibili  previste  dal  comma  1,  si
aggiungono i costi relativi alla notifica  degli  avvisi  in  formato
cartaceo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 
  3. Nei casi in cui il destinatario acquisisca copia cartacea  degli
atti oggetto di  notificazione  tramite  il  fornitore  del  servizio
universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,
n.  261,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  20,  del   decreto-legge,
all'ammontare delle spese ripetibili previste dai commi  1  e  2,  si
aggiungono  altresi'  le  spese  relative  alla  suddetta  attivita',
indicate all'art. 5, comma 1, lettera c). 
  4. I costi di spedizione di cui  al  comma  2  per  l'attivita'  di
notifica degli avvisi  in  formato  cartaceo,  a  mezzo  posta,  sono
determinati sulla base di quelli risultanti dai contratti di  appalto
stipulati dal gestore della piattaforma  all'esito  di  procedure  ad
evidenza pubblica, in misura differenziata a seconda della  modalita'
di spedizione utilizzata tra quelle previste all'art. 26, commi  6  e
7,  del  decreto-legge,  tenuto  conto  anche  degli   esiti,   degli
accertamenti e delle attivita' necessarie ad eseguire e a  completare
la notifica. 
  5. L'ammontare dei costi di spedizione di cui al comma  2  e'  reso
pubblico dal gestore della piattaforma  mediante  pubblicazione,  con
adeguata evidenza, sul proprio sito istituzionale. 
                               Art. 5 
 
              Ripartizione delle spese di notificazione 
 
  1. L'ammontare delle spese di notificazione indicate  nell'art.  4,
e' ripartito, ai sensi dell'art. 26,  comma  14,  del  decreto-legge,
nella misura di: 
    a) euro 1,00, a favore dei mittenti,  per  le  attivita'  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a); 
    b) euro 1,00, a favore  del  gestore  della  piattaforma  per  le
attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); 
    c) euro 1,40, a favore del fornitore del servizio  universale  di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  nei
casi  di  consegna  della  copia  cartacea  degli  atti  oggetto   di
notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, per
le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 
  2. Le somme di cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono  versate  dal
mittente al gestore della  piattaforma,  con  le  modalita'  indicate
all'art. 6. 
  3.  Le  somme  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  sono   versate
direttamente dal destinatario al fornitore del servizio universale al
momento della consegna della copia cartacea  degli  atti  oggetto  di
notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge. 
  4. I costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo,
di cui all'art. 4, commi 2 e 4, sono versati dal mittente al  gestore
della piattaforma, unitamente alle somme di cui al comma  1,  lettera
b), con le modalita' indicate all'art. 6. 
  5. Per la notifica degli atti  dell'amministrazione  finanziaria  e
dell'agente della  riscossione,  sono  ripetibili  esclusivamente  le
somme di cui alle lettere b) e c) del comma  1,  oltre  ai  costi  di
spedizione di cui all'art.  4,  commi  2  e  4.  Nei  predetti  casi,
l'ammontare delle spese di cui all'art. 4, comma  1,  ripetibili  nei
confronti del destinatario, e' ridotto in misura corrispondente. 
                               Art. 6 
 
                            Anticipazioni 
 
  1. I mittenti anticipano al gestore della piattaforma, all'atto  di
ciascuna commessa relativa agli atti avviati alla  notifica,  il  30%
dell'ammontare delle spese di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  b),
relative a ciascuna notifica, nonche' il 30% dei costi relativi  alla
notifica degli avvisi in formato  cartaceo,  calcolato  dal  mittente
sulla  base  della  percentuale  degli  invii   cartacei   effettuati
nell'anno antecedente a quello della commessa stessa. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dalla  verifica  di  regolarita'   delle
prestazioni relative a ciascuna commessa, effettuata  nei  termini  e
con  le  modalita'  previste  dalle  condizioni   di   servizio   che
disciplinano l'utilizzo della  piattaforma  da  parte  dei  mittenti,
questi  ultimi  versano  al  gestore  della  piattaforma   il   saldo
dell'importo dovuto a consuntivo, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e  4,
relativamente alle prestazioni suddette. 
  3. In ordine all'ammontare dell'anticipazione e ai tempi del  saldo
e del rimborso dei costi relativi alla  notifica  degli  avvisi  sono
fatti  salvi  eventuali,  diversi  accordi  tra  il   gestore   della
piattaforma e ciascun mittente. 
                               Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno  effetto  dalla  data
della  relativa  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 maggio 2022 
 
                                                  Il Ministro         
                                        per l'innovazione tecnologica 
                                          e la transizione digitale   
                                                     Colao            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Franco           

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
1841