Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3850 del 07 febbraio 2022

RILEVATO CHE:

(OMISSIS) S.r.L. e (OMISSIS) S.p.A. in concordato preventivo propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 5997/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione imposta ipotecaria e catastale 2011;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

le ricorrenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia Decreto Legge n. 119 del 2018, ex articolo 6, respinta con provvedimento di diniego emesso in data 21.7.2020;

le ricorrenti hanno, da ultimo, depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (articoli 156 e 160 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60), per avere la CTR ritenuto sanata la nullita’ dell’atto impositivo, determinata da nullita’ della notifica nei confronti dei soggetti obbligati, mediante la tempestiva impugnazione dell’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, senza tener conto della decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, maturata nelle more;

1.2. con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sulla decadenza da parte dell’Ufficio relativamente al potere di accertamento;

2.1. la prima censura e’ fondata;

2.2. la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza impugnata, pur dando atto della nullita’ della notifica dell’atto impositivo alle contribuenti (per “inversione degli atti diretti ai coobbligati in solido”), ha ritenuto sanata tale nullita’ “con la tempestiva e puntuale impugnazione proposta… avverso i predetti avvisi di rettifica e liquidazione ex articolo 156 c.p.c.”;

2.3. in punto di diritto va rilevato che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullita’ della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex articolo 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 17198/2017, n. 17251/2013; S.U. n. 19854/2004);

2.4. il problema viene posto dalle ricorrenti in relazione ai termini di decadenza previsti dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio dei poteri di accertamento, di rettifica e di riscossione, essendo stato invece implicitamente sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, quale conseguenza dell’applicabilita’ del regime di sanatoria previsto per la notifica degli atti processuali, che la sanatoria (costituita, nella specie, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte di tutti i legittimati) comporti un’attribuzione di validita’ ex tunc alla notificazione di atti di accertamento e, quindi, impedisca il verificarsi della decadenza;

2.5. nel caso in esame, le ricorrenti risultano aver impugnato tempestivamente l’atto impositivo, eccependo tuttavia la decadenza, verificatasi medio tempore, dell’Amministrazione dal potere sostanziale di accertamento;

2.6. risulta, quindi, erronea in punto di diritto l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale limitatasi, al riguardo, a rilevare che la tempestiva impugnazione dell’atto impositivo aveva determinato la sanatoria del vizio relativo alla notifica per raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c., atteso che, come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado (trascritta in parte qua nel ricorso per cassazione), “il primo atto posto in essere da entrambe le societa’ e che avrebbe potuto determinare la sanatoria ai sensi dell’articolo 156 c.p.c. e’ stato posto in essere in un momento successivo a quello in cui e’ venuto meno, per decorso dei termini utili, il potere accertativo dell’ufficio”;

2.7. la Commissione Tributaria Regionale ha quindi omesso di rilevare che l’applicazione della sanatoria puo’ evitare la decadenza dal potere di accertamento soltanto ove sia intervenuta prima della scadenza del termine (per riferirsi al caso di specie, ove il ricorso alla commissione di primo grado sia proposto entro tale termine), circostanza che non si e’ verificata nell’odierna fattispecie;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza e’ cassata, e non risultando necessario alcun accertamento di fatto, la controversia puo’ decidersi nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso delle societa’ contribuenti;

4. le spese del merito devono essere compensate in considerazione dell’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso delle societa’ contribuenti; compensa le spese di merito; condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alle societa’ ricorrenti le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese forfetarie e accessori di legge.