Corte di Cassazione – Ordinanza n. 31432 del 5 dicembre 2018

ORDINANZA

sul ricorso 13901-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS);
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 02 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

RITENUTO

che (OMISSIS) ricorreva avverso la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di complessivi Euro 35.474,87, a titolo di omessi o tardivi versamenti IRAP, IRPEF, ADD. REG., ADD. COM. ed IVA, oltre interessi e sanzioni, effettuata a seguito di controllo formale della dichiarazione (Modello Unico 2005), presentata per il periodo d’imposta 2004, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, e l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva l’impugnazione, con decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, osservava che la comunicazione di irregolarita’ era stata inviata all’intermediario, e non al contribuente, come all’epoca richiesto dalla legge, e che dalla stessa risultavano “le variazioni apportate alla dichiarazione Unico 2005 per il periodo d’imposta 2004”, donde la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5;

che avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, cui resiste con controricorso l’intimato contribuente.

CONSIDERATO

che, con il motivo di impugnazione, la ricorrente censura l’impugnata sentenza, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. n. 212 del 2000 , articolo 6, comma 5, giacche’ la CTR non ha considerato che i dati riportati nella cartella di pagamento, e negli scritti difensivi, indicavano chiaramente che l’Ufficio, all’esito di controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, avendo riscontrate varie irregolarita’, predisponeva ed inviava al contribuente la comunicazione d’irregolarita’ circa “le variazioni apportate dalla dichiarazione e le imposte e le sanzioni dovute in dipendenza dei tardivi od omessi versamenti”, ed evidenzia altresi’ che l’iscrizione a ruolo riguardava “le imposte dichiarate dal contribuente come dovute ma non versate, senza apportare alcuna correzione, variazione o rettifica ai dati dichiarati”, donde la non obbligatorieta’ dell’invio del c.d. avviso bonario, trattandosi di dati gia’ conosciuti; che il motivo di ricorso, per come formulato, si appalesa inammissibile;

che la L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, recita: “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto….”; che, per consolidato insegnamento questa Corte, nel caso di liquidazione all’esito di controllo delle dichiarazioni secondo procedure automatizzate, con le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, comma 3, – in materia di tributi diretti – e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, comma 3, – in materia di Iva -, l’emissione di cartella di pagamento non e’ condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo, quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo in siffatte ipotesi l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo;

che, parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero una imposta o una maggiore imposta, qualora le incertezze non riguardino aspetti rilevanti della dichiarazione, l’obbligo di invio della comunicazione di irregolarita’ al contribuente sussiste, ma la sua omissione determina una mera irregolarita’ procedurale, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 15311/2014);

che, viceversa, l’obbligo sussiste, e condiziona la validita’ della cartella di pagamento, quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, solo in tale caso determinandosi la necessita’ di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass., Sez. 5, sent. n. 17829/2016; Cass., Sez. 6- 5, ord. n. 15740 del 2016; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 3154 del 2015; Cass., Sez. 5, sent. n. 17396 del 2010);

che, tanto premesso, l’onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valido, oltre che per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c. comma 1, n. 5, anche per quello di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non risulta rispettato in quanto la ricorrente si limita ad invocare la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, mediante un generico richiamo ad atti e documenti prodotti in corso di giudizio, quali la dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2005) del (OMISSIS), in relazione a quella successivamente scarta dal sistema informatico, l’estratto di ruolo, la cartella di pagamento impugnata, ma non ne trascrive il contenuto, evidenziando i dati necessari a suffragare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso, stante altrimenti l’impossibilita’ di escludere, in concreto, l’incidenza delle “variazioni apportate alla dichiarazione” oggetto di controllo, su aspetti rilevanti della dichiarazione medesima; che le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.