IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Signor (omissis) impugnava davanti alla CTP di Roma la cartella esattoriale notificatagli per il pagamento dell’importo di euro 112.295,59 a titolo di IRPEF, addizionale comunale e regionale, Oltre sanzioni, interessi e accessori, iscritto a ruolo sulla base di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione: il ricorrente deduceva la nullità della notifica di detto atto prodromico, rilevando che, trattandosi di notifica a destinatario momentaneamente irreperibile, non era stato affisso sulla porta di casa l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, prescritto dall’articolo 140 c.p.c..
Tale censura, accolta in primo grado, é stata ritenuta infondata dalla CTR del Lazio che, con la sentenza in epigrafe, accoglicndo l’appello dcll’ufficio, ha affermato la validità della notifica in contestazione.
Promosso ricorso per cassazione, con sentenza numero 7286/17 la Corte di legittimità accoglieva il primo motivo di ricorso del (omissis), con il quale si denunciava motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR affermato, pur in presenza di specifiche contestazioni sul punto ribadite anche in sede di appello, sulla scorta della prodotta copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento, che gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.p. erano stati rispettati rinviando genericamcnte alla documentazione in atti; la Corte di Cassazione, ritenendo che l’onere motivazionale non fosse stato rispettato – avendo la CTR omesso di indicare gli elementi posti a base della esposta conclusione – annullava la sentenza della CTR impugnata dal (omissis), rinviando alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovo giudizio.
2. Con atto depositato in data 21 novembre 2017, (omissis) ha riassunto il giudizio davanti a questa CTR, chiedendo – sulla scorta di tutti gli elementi già esposti in precedenza – il rigetto dell’appello dell’Ufficio.
Si è costituita, mediante deposito di controdeduzioni, l’Agenzia delle Entrate (Roma II), ribadendo la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata.
3. La causa è stata discussa in pubblica udienza, essendovi stata formale e tempestiva richiesta da parte ricorrente; le parti presenti hanno concluso come da verbale.
4. L’appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. In ottemperanza al dictum della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, questa Commissione ha il compito di verificare se – con puntuale e non generico riferimento alla documentazione in atti – siano stati o meno rispettati gli adempimenti previsti dall’art. 140 cpp. per considerare valida la notificazione dell’atto prodromico alla cartella esattoriale impugnata, atto costituito dall’avviso di accertamento (omissis).
Deve allora concludersi che manca la prova di una tale effettiva notificazione.
Ciò non solo per effetto della lamentata (dal contribuente) mancata affissione, da parte dell’agente notificatore, sulla porta della abitazione del destinatario, dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata (adempimento che non risulta annotato nella relazione di notifica), adempimento che in effetti non risulta annotato nella relazione di notifica); ma altresì in conseguenza della mancata dirnostrazione che la successiva spedizione della raccomandata contenente l’avviso di deposito sia andata a buon fine, attesa da una parte la procedura per compiuta giacenza e dall’altra l’allegazione – da parte del ricorrente – di essersi trovato in una situazione impossibilità di prendere cognizione del plico.
5. Al rigetto dell’appello consegue la condanna dell’Ufficio soccombente al pagamento delle spese di lite, quantificate come in dispositivo in relazione al valore della controversia.
P. Q. M.
Rigetta l’appello dell’Ufficio e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3500,00.