Corte di Cassazione – Ordinanza n. 33126 del 10 novembre 2022

RILEVATO CHE

1. con sentenza n. 4 del 2020, la Corte d’appello di Trento rigettava il gravame svolto dall’attuale parte ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto in particolare l’impugnazione degli avvisi di addebito di Inps e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della relativa notificazione;

2. come il primo giudice, la Corte territoriale riteneva l’immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformita’ delle copie prodotte agli originali, l’inefficacia del disconoscimento generico e, in via preventiva, svolto dal ricorrente, e conseguentemente regolare la notificazione;

3. (OMISSIS) ricorre per cassazione con tre motivi, cui l’Inps e AdER resistono con controricorsi.

CONSIDERATO CHE

4. Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 2702 c.c. e articoli 214, 215, 216 c.p.c., in relazione al tempestivo disconoscimento della scritturazione e della sottoscrizione apposte sulle relate di notifica degli avvisi di addebito ed alla mancata richiesta di verificazione da parte degli Enti convenuti, posto che l’opponente non si era limitato a disconoscere la conformita’ delle copie ai sensi dell’articolo 2719 c.c., ma soprattutto era stata disconosciuta la scritturazione e la sottoscrizione sui referti di notifica degli avvisi di addebito e sulla cartella;

5. la doglianza, incentrata, in sintesi, sulla mancata attivazione del procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta (articoli 215 e 216 c.p.c.), e’ infondata;

6. in primo luogo, va osservato che la sentenza impugnata ha, in via preliminare e dopo aver dato atto che l’appellante si era lamentato della mancata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti; e notificazioni degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, ha ribadito che il disconoscimento effettuato non poteva ritenersi rilevante in quanto generico; e’ stata ricordata la consolidata giurisprudenza di legittimita’ che ritiene non sufficiente la generica eccezione di difformita’ al Fine di incidere sul valore probatorio della riproduzione informatica e sono state richiamate le pronunce di questa Corte di cassazione nn. 17526/2016 e 24613/2013;

7. in sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto idonee le riproduzioni documentali prodotte al fine di provare l’effettiva notificazione degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di causa, concludendo il proprio percorso motivazionale con l’ulteriore affermazione dell’infondatezza anche del motivo d’impugnazione basato sulla necessita’ della produzione dell’originale degli atti predetti da parte del concessionario per la riscossione;

8. a fronte dello snodo motivazionale basato sulla genericita’ della contestazione di conformita’ agli originali delle riproduzioni informatiche prodotte, il ricorrente non propone specifico motivo di ricorso sulla riscontrata genericita’ del disconoscimento operato, ma denuncia la obliterazione dell’ulteriore disconoscimento dell’autenticita’ delle scritturazioni e della sottoscrizione contenute nelle relate di notifica;

9. da cio’ si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non e’ stata attinta dall’impugnazione in cassazione in punto di conformita’ delle copie fotografiche ed informatiche agli originali, con la conseguenza della piena idoneita’ probatoria dei documenti prodotti in copia al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione degli avvisi di addebiti e della cartella opposti;

10. a questo punto balza evidente l’ininfluenza delle questioni sollevate in ordine agli effetti processuali derivanti dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla, per la verita’, unica relata di notifica a mezzo posta di cui sopra, al fine di paralizzare per altra via la loro efficacia probatoria;

11. va infatti ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ (di recente, Cass. n. 19813 del 2021), in ordine all’efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si e’ orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell’articolo 2719 c.c. (quanto alla efficacia delle autentiche, se la oro conformita’ con l’originale non e’ espressamente disconosciuta), dell’articolo 2712 c.c. (quanto alla idoneita’ delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce a conformita’ ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell’articolo 214 c.p.c., (secondo cui colui contro il quale e’ prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla e’ tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell’articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2 (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l’altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonche’ dell’articolo 2700 c.c. (che dispone che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti);

12. applicato tale complesso normativo al caso di specie, va dunque affermato che la mancanza di specificita’ del disconoscimento della conformita’ delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi e’ obbligo per il concessionario di produrre gli originali (Cass. 20769 del 2021), ha pienamente legittimato l’accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell’autenticita’ delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operativita’ necessaria del procedimento di verificazione ex articolo 215 c.p.c., contenute nelle dette retate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico;

13. gia’ Cass. n, 8032 del 2004 ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l’avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che – essendo munito della fede privilegiata di cui all’articolo 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti’ e agli altri fatti che l’ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza – costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – sia l’intervenuta consegna del plico con a relativa data sia l’identita’ della persona alla quale e’ stata eseguita e che ha sottoscritto l’atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicche’ in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicita’ delle risultanze dell’avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell’ufficiale giudiziario – a meno che dallo stesso contesto dell’atto non risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto dall’ufficiale giudiziario nella redazione del documento;

14. in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall’esame obiettivo dello stesso atto, l’accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilita’ della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, puo’ avere luogo soltanto nell’ambito del procedimento previsto dagli articoli 221 c.p.c. e segg., per l’invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez. 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962);

15. il secondo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 890 del 1972, articolo 72 e L. n. 689 del 1981, articolo 14, richiede, inammissibilmente, lo scrutinio di legittimita’ in riferimento a disposizioni inapplicabili nella specie, non vertendosi in tema di sanzioni amministrative, e peraltro dal motivo e nei termini illustrati si palesa la novita’ della deduzione in questa sede di legittimita’;

16. del pari inammissibile e’ il terzo motivo con il quale, deducendo violazione dell’articolo 2944 c.c., la parte ricorrente contesta il riconoscimento dell’efficacia interruttiva della prescrizione attribuita alla domanda di rateazione, con doglianza che introduce, in questa sede di legittimita’, profili di novita’ non evincendosi dalla sentenza impugnata l’affermazione dell’idoneita’ interruttiva della domanda di rateazione;

17. in conclusione, il ricorso e’ da rigettare;

18. segue coerente la condanna alte spese, liquidate come in dispositivo;

19. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, in favore di ciascun controricorrente, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1, se dovuto.