CTP Napoli – Sentenza n. 17217 del 17 dicembre 2018

Svolgimento del processo

C. L. impugnava la cartella di pagamento epigrafata notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 12.02.2018 avente ad oggetto il mancato pagamento per l’annualità 2013 dell’imposta di registro relativo al contratto di locazione registrato al n.12/3T/000884/000/001/2013/001 ed il prodromico ruolo n. 2018/000060 del 04.12.2017 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli- Ufficio Territoriale di Napoli 3 relativo a avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, eccependo 1) la nullità della notifica a mezzo PEC; 2) la insussistenza del presupposto impositivo avendo il ricorrente, persona fisica, optato per il regime della cd. cedolare secca l’immobile risulta locato alla soc. N. F. L. Spa per uso abitativo), chiedendone, previa sospensione, l’annullamento vinte le spese.
L’Agenzia delle Entrate, regolarmente citata, si costituiva tempestivamente rivendicando la ritualità della notifica della intimazione a mezzo PEC il cui vizio sarebbe, comunque, sanato dalla rituale e tempestiva proposizione del ricorso e della cartella prodromica; rivendicava, inoltre, la rituale notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro cui si riferiva la cartella e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.

Il ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali oltre ad insistere nelle eccezioni formulate in sede di ricorso eccepiva la contumacia e/o tardiva costituzione dell’Agente Riscossione ed Ente Impositore con tutte le conseguenti preclusioni processuali relative alla tardiva costituzione (oltre il termine dei 60 gg. previsto dagli artt. 64 e 23 D.Lgs. 546/92).

All’odierna udienza, la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all’esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente il collegio rileva che infondata è l’eccezione formulata dal ricorrente circa la irritualità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento. Ed invero, a tacer d’altro, la Cass. SS. UU. n. 10266 del 27 aprile 2018, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha statuito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all’annosa questione: secondoil diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.) opera, comunque, nel caso di specie, il principio di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. avendo la giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato che “L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ritorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall’art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale senza prospettare un concreto pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa .(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio sanato il vizio della notifica amezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitale del legal, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente) (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del16/02/2018)

Non v’è chi non veda come, nel caso di specie, il ricorrente non adduca alcun specifico pregiudizio al diritto di difesa né carenze del documento telematicamente recapitato.

Priva di pregio è, inoltre, l’eccezione relativa alla contumacia e/ o tardiva costituzione degli Enti convenuti.

Ed invero, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi, per tutte, Cass.18962/2005) ritiene, infatti, che: “In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fareistanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano contretamente esercitate, nessun’altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicchè deve escludersi qualsiasi sanzione d’inammisibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invotate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs. art. 58

Orbene, nel caso di specie, l’Ente impositore, pur essendosi costituito oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso, si è limitato a rilevare l’infondatezza delle eccezioni difensive attinenti la nullità/inesistenza della notifica a mezzo PEC e l’inammissibilità di ogni doglianza afferente l’an ed il quantum della pretesa tributaria essendo stata la cattella impugnata preceduta dalla notifica dell’avviso di liquidazione divenuto definitivo a seguito della mancata impugnazione dello stesso.

Inammissibile, invece, è il ricorso avverso il prodromico ruolo n. 2018/000060 del 04.12.2017 emesso dall’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli- Ufficio Territoriale di Napoli 3 relativo all’avviso di liquidazione dell’imposta irrogazione delle sanzioni.

Ed invero – come ha correttamente eccepito parte convenuta e come ha riconosciuto lo stesso ricorrente che lo ha allegato al ricorso – la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dall’avviso di liquidazione n. 12/3T/000884/000/001/2013/001 notificato al ricorrente in data 04.09.2017 e divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Dalla precedente documentata notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta non opposto consegue che il debito è divenuto definitivo sicchè ne è preclusa, in questa sede, ogni possibilità di contestazione.

A nulla rileva, peraltro, che avverso tale avviso di liquidazione il ricorrente abbia presentato istanza in autotutela, rigettata dall’Agenzia delle Entrate, che, come è noto, non sospende nè interrompe termini per proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che sono previsti a pena di decadenza.

II ricorso va, quindi, ritenuto infondato e, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di causa che liquida in complessivi euro 200,00.

P.Q.M.

Rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 200,00.

Cosi deciso in Napoli il 03.12.2018