Corte di giustizia tributaria di I grado di Campobasso – Sentenza n. 358 del 03 luglio 2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis) ha impugnato l’ingiunzione di pagamento (oltre che il presupposto avviso di accertamento) emessa dal Comune di San Massimo e notificatagli il 25.08.2022 per mancato pagamento della TARI 2014, 2015, 2016 e 2017. Deduce la parte ricorrente che trattasi di provvedimento illegittimo per i seguenti motivi): 1) nullità dell’impugnata ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell’atto presupposto e quindi nullità anche di quest’ultimo; 2) prescrizione dell’ingiunzione di pagamento, non essendogli stato notificato alcun atto interruttivo (quale il presupposto avviso di accertamento); 3) difetto di motivazione, non essendo stato dettagliato l’importo delle singole imposte e l’esatto calcolo degli interessi, ma essendo stata esposta nell’ingiunzione solo una cifra globale; 4) difetto di sottoscrizione da parte del funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo, non conoscendosi se al sottoscrittore dott. Nucci siano stati conferiti detti poteri; 5) mancata esenzione o riduzione della TARI, nonostante quanto disposto dall’art. 1, co. 659, 682 e 688 L. n. 147/2013.
Costituitasi, la controparte ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato.
All’udienza odierna, la presente causa è stata decisa come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
In particolare, la prima censura del ricorso risulta decisiva ed assorbente rispetto alle altre, dovendosi sulla stessa osservare quanto appresso.
Il Comune non ha dato prova dell’effettiva avvenuta notifica a mezzo posta del presupposto avviso di accertamento, producendo telematicamente solo l’avviso di accertamento (doc. 5) e la “relata di notifica” (doc. 6), documento quest’ultimo che però non appare affatto idoneo a dimostrare l’avvenuta notifica, sia perché in realtà non è una relata di notifica e sia perché manca la cartolina di ritorno (a riprova dell’avvenuta notifica a mezzo posta).
Manca altresì la prova della ricezione del CAD (cfr. Cass., ss.uu., n. 10012/2021), sebbene, come condivisibilmente statuito dal Cass., n. 8895/2022, quest’ultimo requisito risulti soddisfatto in linea di principio anche solo attraverso la certificazione apposta dall’ufficiale postale sulla cartolina di ritorno di avere immesso il plico nella cassetta postale del destinatario (applicandosi al CAD le regole non delle notificazioni a mezzo posta ma del solo regolamento postale: Cass., n. 19795/2017), sicché opera la presunzione di cui all’art. 1335 cc e dovrà essere il destinatario a dimostrare di essersi eventualmente trovato incolpevolmente nell’impossibilità di prendere visione del plico ricevuto attraverso l’immissione nella sua cassetta postale. Nel caso di specie, però, come si diceva manca del tutto la stessa cartolina di ritorno.
L’omessa notifica dell’avviso di accertamento e quindi la sua nullità, d’altronde, non è stata sanata dalla presentazione dell’odierno ricorso e dalla costituzione della parte ricorrente, in quanto detta nullità non riguarda l’atto impugnato, bensì l’atto presupposto (avviso di accertamento), che andava dunque necessariamente notificato prima della notifica dell’atto conseguenziale (ingiunzione di pagamento).
In conclusione, l’impugnata ingiunzione di pagamento va annullata, unitamente al presupposto (mai notificato) avviso di accertamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata ingiunzione di pagamento unitamente al presupposto avviso di accertamento. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida, ai sensi del DM/Giustizia n. 55/2014 (cui rinvia la L. n. 247/2012), in € 1.000,00, oltre le spese generali al 15%, oltre le spese vive relative al contributo unificato ed oltre quanto dovuto per legge.