Corte di Cassazione – Ordinanza n. 18614 del 30 giugno 2023

FATTI DI CAUSA

1. la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 30/07/2013 depositata in data 13/06/2013 e non notificata, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da (OMISSIS) S.p.A. nonche’ in parziale accoglimento dell’appello incidentale avanzato dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. riformava parzialmente la sentenza di primo grado determinando il debito tributario oggetto di iscrizione ipotecaria nella minore somma di Euro 6.800,32;

1.1 ad avviso dei giudici di merito andavano esclusi gli importi di cui alle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria nn.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che risultavano notificate irritualmente in violazione del disposto di cui all’articolo 145 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente;

2. (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. la (OMISSIS) s.r.l. e’ rimasta intimata;

4. la ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. a seguito della relazione del consigliere relatore, ex articolo 380-bis c.p.c., il quale ha rilevato l’infondatezza della censura;

CONSIDERATO CHE

1. (OMISSIS) S.p.A., con un unico motivo, deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 145 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente;

1.1. ad avviso di parte ricorrente i giudici di appello avevano applicato un principio di diritto erroneo non considerando che le notifiche in questione, eseguite direttamente presso la residenza dell’allora legale rappresentante della societa’, ante riforma del 2006, dovevano essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimita’;

2. il ricorso e’ fondato;

2.1. la questione sollevata e’ stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimita’ che, in piu’ occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la L. 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell’articolo 145, comma 1, c.p.c. e, solo qualora tale modalita’ risulti impossibile, in base al successivo comma 3 del medesimo articolo 145, la notifica potra’ essere eseguita, ai sensi degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente. (vedi Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011, Rv. 617529 – 01; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 20/06/2000, Rv. 537846 – 01 nonche’ Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006, Rv. 592280 – 01 e Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008, Rv. 604055 – 01);

2.2. in altre occasioni la giurisprudenza si e’ pronunziato nel senso prospettato da parte ricorrente (vedi Cass. 19468/2007 nonche’ Cass. 7898/2013);

2.3. ad avviso di questo Collegio occorre tenere conto di quanto successivamente affermato da S.U. n. 22086/2017 in ordine al fatto che la notificazione di un atto ad una societa’ – data la diretta riferibilita’ ad essa, in virtu’ del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalita’ – e’ regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall’articolo 138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie e’ valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione;

2.4. trovando applicazione alla fattispecie in esame, ratione temporis, il testo dell’articolo 145, comma 2, c.p.c., anteriore alla modifica apportatavi dalla L. n. 263/05, pur non risultando tentata la notificazione nella sede legale indicata nell’articolo 19 c.p.c., deve ritenersi, alla luce del condivisibile principio sopra richiamato, che la notificazione delle cartelle de quibus poteva ritualmente avvenire mediante consegna nelle mani dello stesso legale rappresentante, ovunque reperito (vedi, anche, Cass. nn. 1856/84, 8402/00 e 20104/06);

2.5. nella specie la notificazione delle cartelle in questione e’ stata effettuata al legale rappresentante della societa’ presso l’abitazione dello stesso sicche’ e’ da ritenere ritualmente avvenuta, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito;

3. conseguentemente la sentenza impugnata va annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito va rigettato il ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla societa’ contribuente, ferma restando la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle riguardanti crediti non tributari;

3.1. la natura delle questioni trattate, non sempre oggetto di univoca interpretazione giurisprudenziale e la interpretazione chiarificatrice delle S.U. intervenuta nelle more del giudizio, giustificano l’integrale compensazione di tutte le spese dei vari gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte ferma la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle relative a crediti non tributari, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla (OMISSIS) s.r.l.; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.