Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1243 del 17 gennaio 2019

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) S.p.A., nelle more divenuta (OMISSIS) S.p.A., proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 639/2014 del 21 agosto 2014 con la quale, in accoglimento dell’oppostone promossa da (OMISSIS) avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, per il mancato pagamento di alcune cartelle di esattoriali, per debiti scaturenti da contravvenzioni al C.d.S., era stata dichiarata l’inesistenza del provvedimento per la stessa inesistenza della notifica, in quanto avvenuta direttamente a mezzo posta ad opera del concessionario per la riscossione.

Nella resistenza dell’appellato, il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 854 del 5 ottobre 2016 ha rigettato l’appello, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese del grado. La decisione di appello, pur avendo alcuni dubbi in ordine al rispetto della previsione di cui all’articolo 342 c.p.c., nella formulazione del motivo di gravame, riteneva che le doglianze della societa’ fossero comunque prive di fondamento.

In tal senso reputava corretto l’assunto del giudice di prime cure secondo cui, a mente della previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, le cartelle esattoriali e gli atti autonomamente impugnabili non possono essere direttamente notificati dall’agente della riscossione con la modalita’ della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo invece sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dal primo comma della norma in esame.

Quindi, dopo avere ricostruito le varie modifiche della previsione succedutesi nel tempo, osservava che l’originaria previsione, a far data dal 1 luglio 1999, ed a seguito della novella di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 12, nel far riferimento alla notifica a mezzo posta, aveva cancellato il richiamo alla possibilita’ che la stessa potesse essere compiuta direttamente da parte dell’esattore, con l’intento quindi di voler escludere che quest’ultimo potesse eseguire direttamente la notifica a mezzo lettera raccomandata.

I vari arresti di legittimita’ intervenuti sul punto non avevano mai affrontato la questione dell’incidenza sull’interpretazione della norma in esame della novella del 1999, essendosi pronunciati essenzialmente sulla diversa questione delle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione della relata di notifica delle cartelle di pagamento, sicche’ doveva reputarsi da preferire la soluzione alla quale era pervenuto il giudice di pace in prime cure.

Infine, non poteva estendersi agli atti amministrativi sostanziali, quale quello nella fattispecie impugnato, il diverso principio della sanatoria con effetto retroattivo per raggiungimento dello scopo, dettato invece solo per gli atti processuali.

(OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un motivo.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa fase.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, e della L. n. 890 del 1982, articolo 14, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la possibilita’ per l’agente della riscossione di poter effettuare la notifica delle cartelle esattoriali o degli altri atti, come nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo, direttamente a mezzo del servizio postale.

Si deduce che il legislatore avrebbe riservato una diversa disciplina per le notifiche a mezzo servizio postale da parte del concessionario, e che e’ consentita direttamente a quest’ultimo senza l’intermediazione di altri soggetti e senza l’adempimento di ulteriori formalita’.

In assenza di un richiamo alle previsioni di cui all’articolo 149 c.p.c., andrebbe quindi ribadita alla luce della giurisprudenza sia di merito che di legittimita’, la validita’ della notifica dell’atto oggetto di causa.

Il motivo e’ fondato.

Ed, infatti, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1304/2017) la notifica della cartella esattoriale puo’ avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 1, seconda parte del prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresi’ che la notificazione della cartella di pagamento e’ disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 12, sicche’ la notifica puo’ essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria in composizione monocratica in persona di diverso magistrato, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.