Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8478 del 6 aprile 2018

ORDINANZA

sul ricorso 27982/2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

§ 1. (OMISSIS) spa propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 113/47/2013 del 23 aprile 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento n. 20275 notificata a (OMISSIS) per Irpef 1996 ed altri tributi; cosi’ come da quest’ultimo impugnata, unitamente ad altre, a seguito di comunicazione informale di estratto di ruolo, anch’esso contestualmente impugnato.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la cartella di pagamento in oggetto fosse stata invalidamente notificata allo (OMISSIS) con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c.; vertendosi, nella specie, di irreperibilita’ non assoluta ma relativa (temporanea), del contribuente, in quanto comprovatamente residente, nel periodo di riferimento, in Comune di (OMISSIS) (come da certificato anagrafico in atti).

Resiste con controricorso lo (OMISSIS).

L’agenzia delle entrate, anch’essa intimata, non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

La ricorrente ha depositato memoria.

§ 2.1 Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e articolo 140 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che la notificazione in oggetto – dopo tre diversi accessi senza esito presso l’indirizzo del contribuente in (OMISSIS) – era stata dall’agente postale correttamente eseguita ai sensi dell’articolo 60, lettera e) cit.; disposizione non richiedente la spedizione dell’avviso dell’avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invece prescritto dall’articolo 140 c.p.c..

§ 2.2 Il motivo e’ destituito di fondamento.

La commissione tributaria regionale ha correttamente individuato, nella specie, un’ipotesi di irreperibilita’ relativa, e non assoluta, del contribuente; dal momento che quest’ultimo – nel periodo di notificazione della cartella – risultava risiedere in Comune di (OMISSIS), all’indirizzo suddetto (come da risultanze anagrafiche).

La circostanza che il medesimo non fosse stato reperito dall’agente postale in occasione di tre diversi accessi, di per se’, non era tale da integrare una condizione di irreperibilita’ assoluta, invece che soltanto temporanea o relativa; non risultando che, per cio’ solo, il destinatario si fosse trasferito in luogo sconosciuto.

Su tale presupposto, la commissione tributaria regionale ha fatto esatta applicazione del disposto normativo, stabilendo che la notificazione della cartella in questione dovesse essere integralmente effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. e non del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e).

Si e’ in proposito affermato (Cass. 24260/14) che: “e’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita’ del destinatario nel Comune ove e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune, dovendosi procedere secondo le modalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c., quando non risulti un’irreperibilita’ assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non puo’ essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”; e, ancora piu’ in termini, che (Cass. ord. 6788/17): “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilita’, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, lettera e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perche’ trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”.

Conformemente a tale indirizzo, e sulla base di quanto stabilito (nella pendenza del presente rapporto di imposizione) dal giudice delle leggi, si e’ altresi’ osservato (Cass. 25079/14) che, nella notificazione della cartella in caso di irreperibilita’ meramente relativa o temporanea del contribuente (quale, si e’ detto, la presente): “(…) all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtu’ del combinato disposto del citato articolo 26, u.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, alinea; sicche’ e’ necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)”.

In definitiva, il problema di causa non stava nel fatto che la procedura di cui all’articolo 60 cit., non richiedesse l’invio al destinatario dell’avviso di deposito mediante lettera raccomandata; bensi’, ed a monte, nel verificare la legittimita’ dell’adozione, nella concretezza della fattispecie, proprio di quest’ultima procedura, in luogo dell’integrale osservanza di quella di cui all’articolo 140 c.p.c.. E la corretta soluzione offerta dalla commissione tributaria regionale e’ stata, appunto, nel senso di far emergere la nullita’ della notificazione perche’ necessitante di essere attuata (vista la natura relativa dell’irreperibilita’ del destinatario) proprio mediante la procedura alternativa di cui all’articolo 140 c.p.c.; con conseguente necessita’ di raccomandata informativa.

Sicche’, deve anzi osservarsi – sotto questo profilo – come la censura in esame dimostri di non aver nemmeno esattamente colto la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata.

Le spese di lite vengono compensate, in ragione del consolidarsi soltanto in corso di causa dei su riportati indirizzi interpretativi.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso
– compensa le spese;
– v.to il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
– da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.