Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8598 del 26 marzo 2021

RILEVATO CHE

1. La soc. (OMISSIS) srl impugnava cinque cartelle di pagamento emesse da (OMISSIS) spa (oggi Agenzia delle Entrate- (OMISSIS)), assumendo l’inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso rilevando che i vizi della notifica erano sanati dalla avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario e che la notifica della cartella a mezzo pec era regolare.

3. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello confermando, per quanto di interesse in questa sede, la regolarita’ della notifica della cartella a mezzo pec.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la contribuente sulla base un unico motivo. L’intimata si e’ costituita al solo scopo di partecipare alla pubblica udienza.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo di impugnazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 20, comma 1 bis e articolo 23 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR rilevato e dichiarato l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento mancante dell’attestazione di conformita’ dell’atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa alla contribuente in formato pdf, anziche’ p7m, priva di cosiddetta firma digitale.

2. Il motivo e’ infondato.

2.1 La CTR ha accertato che la cartella esattoriale e’ stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalita’ di partecipazione dell’atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 2 e al richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 7.

2.2 Sostiene la ricorrente l’inesistenza di tale forma di notifica: a) per essere stata compiuta in estensione pdf anziche’ p7m atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrita’ e l’immodificabilita’ del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilita’ del suo autore e conseguentemente la paternita’ dell’atto; b) per mancanza di firma digitale sul documento informatico notificato in pdf.

2.3 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, articolo 1, lettera f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. L’articolo 1 CAD, lettera i-ter) – inserita dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 1, comma 1, lettera c) -, poi, definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico”, mentre l’articolo 1 CAD, lettera i-quinquies) – inserita dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 1, comma 1, lettera c), nel definire il “duplicato informatico” parla di “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

2.4 Cio’ premesso questa Corte ha recentemente affermato che “la notifica della cartella di pagamento puo’ avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come e’ avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioe’ il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimita’ della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facolta’ del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico”4 cfr. Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019) ed ha inoltre precisato che ” nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. Si e’ infatti precisato che In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidita’ dell’atto, quando non e’ in dubbio la riferibilita’ di questo all’Autorita’ da cui promana, giacche’ l’autografia della sottoscrizione e’ elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012).

2.5 Del resto gia’ le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’ se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).

3. Il ricorso va, quindi, rigettato.

4. In mancanza di svolgimento di attivita’ difensive nulla e’ da statuire sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

– Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.